Sentenza 30 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/07/2001, n. 10361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10361 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA 1 LA CORTE SU036 IN NOME DEL TOPOLO ITALIANO I CASSAZI Oggetto SEZIONE LAVORO Davoro Magistrati: 0 Composta dagli Ill mi Presidente Dott. Antonio SAGGIO R.G.N. 3960/99 Cron.22377 Consigliere Dott. Vincenzo MILEO Dott. Ettore MERCURIO Rel. Consigliere Rep. Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Ud. 27/03/01 Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere ha pronunciato la seguente S E NT ENZA sul ricorso proposto da: S. S.-SAVING SUPERMARKETS SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA BALDUINA 84, presso lo studio dell'avvocato SCALISE UGO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
RA ANNUNZIATA, domiciliata in elettivamente ROMA VIA F. PAULUCCI DE' CALBOLI 5, presso lo studio dell'avvocato RICCO FRANCESCO, che la rappresenta e 2001 difende, giusta delega in atti;
1022 controricorrente -1- avverso la sentenza del Tribunale di ROMA, depositata il 21/12/98 R.G.N. 50423/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/03/01 dal Consigliere Dott. Ettore MERCURIO;
udito l'Avvocato RICCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ANTONIO BUONAJUTO, che ha concluso per il rigetto del ricorso. mr -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Roma, con sentenza in data 27 maggio 21 dicembre 1998 ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dalla S.S. Saving Supermarkets s.r.l., con ricorso depositato il 20 luglio 1995, avversO la sentenza pretorile che la condannava a pagare a AN Annuziata la somma 16.671.996 a titolo di differenzedi Lire retributive relative a rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti. Il giudice del gravame, accogliendo l'eccezione sollevata dalla parte appellata, ha ritenuto la nullità dell'atto di impugnazione ed altresì della procura ivi richiamata, apposta a margine della memoria di costituzione in primo grado, sul rilievo inconoscibilità del che risultava la assoluta che avevaorgano e persona fisica soggetto dichiarato di agire in giudizio per la S.S. Saving, siccome non identificabile né dalla intestazione degli atti di parte né dalla procura rilasciata al difensore. Ha precisato che il soggetto non era invero individuato né come persona fisica, della quale non era indicato il nome, né come organo della società, non esplicitato;
e che la assoluta 3 Ema incertezza in ordine al soggetto che aveva rilasciato la procura non poteva ritenersi sanata dalla certificazione della autografia della sottoscrizione da parte dell'avvocato, la cui efficacia si limita alla identificazione del peraltro rimasto in causa sconosciuto soggetto nelle generalità - e non si estende anche alla sua ai suoi poteri ed alle sue legittimazione, capacità. La soccombente società chiede la cassazione di tale sentenza con ricorso a questa Corte affidato a due motivi. L'intimata resiste con controricorso, illustrato da memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.-Con il primo motivo la società ricorrente - denunziando "violazione e falsa applicazione di norma di diritto in materia di diritto processuale del lavoro" - rileva la tardività dell'eccezione di nullità della procura rilasciata a margine della memoria di costituzione nel giudizio di primo grado perché sollevata soltanto in appello, nulla avendo la parte dedotto al riguardo nel corso del giudizio pretorile. Con il secondo motivo la medesima società - denunziando "violazione e falsa applicazione ed 4 interpretazione di norma di diritto" deduce che la mancata о errata indicazione della persona fisica che rappresenta una società può comportare la nullità dell'atto solo se si risolva nella impossibilità assoluta di identificare il soggetto convenuto in giudizio ovvero quando determini per controparte l'impossibilità di controllare sela l'atto proviene dall'organo legittimato;
ed osserva che, nel caso di specie, la stessa ricorrente aveva riconosciuto il legale rappresentante della S.S. Saving Supermarkets s.r.
1. nella persona del sig. NC LU, atteso che tutti gli atti, dal ricorso di primo grado alla istanza di anticipazione d'udienza in pretura, erano stati notificati alla società proprio in persona del legale rappresentante NC LU, e che, inoltre, la identificabilità della sottoscrizione della delega con quella del rappresentante della società nella persona del NC LU, era offerta dalla comparazione della sottoscrizione con quella degli assegni bancari rilasciati alla AN a titolo di pagamento degli importi liquidati nella sentenza pretorile. Assume, quindi, che l'eccezione di жEm r inammissibilità era tardiva ed altresì 5 inconsistente e ingiustificata, considerato pure che la qualità di rappresentante legale della società in capo al NC LU era emersa immediatamente nel giudizio di Pretura allorquando il predetto si era qualificato tale nel telegramma a sua firma con cui informava il procuratore propria impossibilità a costituito della udienza di comparizionepartecipare alla prima delle parti. 2.-I due motivi, da trattarsi congiuntamente per la loro evidente connessione, devono essere disattesi. Anzitutto è da rilevare che detti motivi, con i quali si denunziano dunque violazione e falsa applicazione di norme di diritto secondo la sommaria e generica titolazione prima riportata, non contengono neppure nel loro contesto alcuna precisa e adeguata "indicazione delle norme di diritto su cui si fondano" come pure prescritto, espressamente a pena di inammissibilità", dall'art. 366 (n. 4) c.p.c.. Le censure poi che trattano della corrispondenza tra la persona del sig. NC LU e la persona avente la rappresentanza legale della 6 Enn società, non paiono conferenti né giuridicamente rilevanti ai fini della decisione non essendo strettamente inerenti all'oggetto del presente giudizio, il quale attiene specificamente alla (diversa) questione della corrispondenza tra la persona del sottoscrittore della procura rilasciata nelle fasi di merito, non identificabile per la indecifrabilità della firma e quindi neppure individuabile nel suddetto NC LU - e la ' persona del detto rappresentante legalenon indicata neppure nominativamente, né per qualifica, nell'atto d'appello e quindi, sulla base di questo stesso atto, non individuabile. Mentre il fascicolo di parte dell'attuale ricorrente (quale acquisito agli atti) non contiene alcun documento tra quelli cui è fatta menzione, pur generica, nel secondo motivo di ricorso per prospettare la possibilità di comparazione delle sottoscrizioni;
così come nemmeno contiene alcun atto, о relative copie, su cui sia apposta la procura di cui si discute. Ciò posto, va altresì rilevato che la sentenza impugnata ha riscontrato, quale accertamento in sottoscrizione della Mr fatto, la illege bilità della procura di che trattasi, ed al riguardo nessuno specifico motivo di impugnazione risulta svolto nel гия 7 ricorso. Alla stregua dei rilievi e dei riscontri sopra esposti, e stanti dunque le accertate, non sanabili carenze dell'atto d'appello in e determinanti identificazione e alla certezza ordine alla nell'individuazione del soggetto che risulta avere proposto l'impugnazione in nome e per conto della società attuale ricorrente e sottoscritto la procura, va riconosciuta la correttezza della sentenza impugnata nel ritenere che l'assoluta incertezza su tali elementi ha reso invalida la procura ed inammissibile l'appello (cfr. in argomento, tra le altre, Cass. 12 giugno 1999 n. 5820; S.U. 17 maggio 1995 n. 5398; S.U. 5 febbraio 1994 n. 1167). Restano così assorbite e superate le altre censure avanzate nei motivi del ricorso. 3.-Per quanto sin qui argomentato il ricorso deve essere rigettato. La società ricorrente, soccombente, è tenuta (ex art. 385 primo comma c.p.c.) а rimborsare al resistente le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la Emr società ricorrete a rimborsare al resistente le 8 spese del giudizio di cassazione, liquidate in Lire 13.000 oltre 2.000.000 a Lire (duemilioni) per onorario. Così deciso, in Roma il 27 marzo 2001. us un il Presidente:A Mercurio_ II Cons. estensore: IL CANCELLIERE Oggi 3/9/08/2007 Depositata in Cancelleria IL CANCELLIERE 6 ( 0 0 9