Cass. pen., sez. III, sentenza 10/12/1998, n. 3389
CASS
Sentenza 10 dicembre 1998

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La legge 5 febbraio 1992 n. 175 ha integralmente disciplinato la materia della pubblicità relativa a case di cura ed ambulatori, già disciplinata dall'art. 201 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265; sicché si deve concludere che la legge 172 ha abrogato i primi due commi del citato art. 201, in virtù del principio previsto dall'art. 15 delle preleggi, secondo cui la legge posteriore abroga la legge anteriore quando regola l'intera materia già regolata dalla legge precedente. Conseguenza è che la pubblicità non autorizzata di ambulatori, case di cura, gabinetti sanitari e simili, non è più punita come contravvenzione ex art. 201 citato, ma è soltanto sanzionata con la sospensione temporanea dall'esercizio della professione dei titolari e dei direttori sanitari responsabili delle strutture ambulatoriali e sanitarie, nonché con la sospensione temporanea dell'autorizzazione amministrativa per l'esercizio della struttura.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 10/12/1998, n. 3389
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3389
    Data del deposito : 10 dicembre 1998

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