Sentenza 28 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/03/2001, n. 4471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4471 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL OPO, O ITA IAN0 4 4 0 1 NOME LA CORTE SUPRIMA A SAZIONE Oggetto Order feminch.Огонні SEZIONE TERZA CIVILE Elijom ! Recleus dl Com Nes. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 6783/00 Dott. Paolo VITTORIA Presidente Dott. Roberto PREDEN Consigliere Consigliere Cron.9677 Dott. Vincenzo SALLUZZO Rep. Dott. Renato PERCONTE LICATESE Ud. 19/09/00 Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente CONTEST C AZIONE S E NTENZA Richiesta copia studio dal Sg IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti L.3000 CONSIGLIO DEL COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI DI 28 MAR. 2001.. LIVORNO, in persona del Presidente e legale elettivamente domiciliatorappresentante pro tempore, CANCELLERIA in ROMA VIA GIUNIO BAZZONI 3, studio presso lo dell'avvocato PAOLO ACCARDO, difeso dall'avvocato ALBERTO AZZENA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
MAURIZIO, PROCURATORE DELLAMINI MAURIZIO, CERRAI 2000 REPUBBLICA PRESSO IL TRIB UNALE DI LIVORNO;
1427
- intimati -
avverso la decisione n. 4/2000 del Consiglio nazionale dei periti industriali di ROMA, emessa 1'01/02/2000 e depositata il 17/02/2000; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/09/00 dal Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI;
udito l'Avvocato Alberto AZZENA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso in via principale per l'integrazione del contraddittorio rinviando le parti al Consiglio Nazionale ed in subordine per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con raccomandata del 29 settembre 1999 inviata a tutti gli iscritti, il Consiglio del Collegio dei peri- ti industriali di Livorno ha comunicato l'indizione di assemblea per la elezione del nuovo consiglio. In prima convocazione l'assemblea era fissata il 13 ottobre 1999 e la seconda convocazione era fissata, ove non fosse raggiunto il numero legale in prima battuta, il successivo 14, con espressa previsione della prose- cuzione delle operazioni di voto anche nei giorni 16, 17, 18. Non essendo stato raggiunto il quorum in prima con- vocazione la votazione è proseguita nell'assemblea di 2 M seconda convocazione sino al giorno 18 ottobre;
in det- to giorno, dopo lo scrutinio, constatata la votazione di n. 83 schede, è stata effettuata la elezione del nuovo Consiglio senza che si rendesse necessario una seduta il ballottaggio. Con reclamo gli iscritti MA IN e MA RA hanno chiesto al Consiglio Nazionale dei periti industriali l'annullamento delle votazioni, lo sciogli- mento del Consiglio e la nomina di un Commissario straordinario. In particolare hanno dedotto la violazione dell'art. 3 ultimo comma del D.Lgs. Lgt. 23 novem- bre1944 n. 382 per il mancato rispetto del termine di tre giorni, ivi previsto, tra la prima e la seconda convocazione. Con sentenza del 1 febbraio 2000 il Consiglio Na- zionale dei periti così decideva: . accoglie il reclamo e conseguentemente annulla le elezioni manda al Presidente del Consiglio uscente a convocare nuovamente l'assemblea per indire nuove elezioni. Contro la decisione ricorre il Consiglio di Livorno deducendo tre motivi di censura. Il ricorso è stato no- tificato ritualmente ai reclamanti ed al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Livorno. Dette 3 controparti non hanno svolto difesa. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente e in rito questa Corte rileva d'ufficio la nullità del giudizio dinanzi al Consiglio Nazionale dei periti, in quanto svoltosi a contraddit- torio non integro nei confronti dei controinteressati. Deve infatti ribadirsi l'insegnamento di questa S.Corte (cfr. Cass. 9 luglio 1999 n. 7207 e S.U. 20 febbraio 1996 n. 1283) secondo cui: in tema di elezioni dei Consigli locali degli or- dini professionali (nella specie quello dei periti) il procedimento promosso con reclamo al Consiglio Naziona- le contro i risultati elettorali (art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale n. 382/44) ha natura giuri- sdizionale;
. pertanto deve essere assicurato il contraddittorio nei confronti degli eletti, i quali, in quanto titolari di un diritto soggettivo alla conservazione del risul- tato, sono da ritenere litisconsorti necessari;
.con la conseguenza che la decisione è nulla in ca- so di pretermissione di alcuni di essi (nella fattispe- cie in esame la pretermissione è totale). La decisione dev'essere pertanto cassata, con rin- vio al Consiglio nazionale dei periti industriali per il nuovo giudizio a litisconsorzio integro. 4 Nulla per le spese non avendo svolto difese le con- troparti citate.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso, cassa e rinvia al Consi- glio Nazionale dei periti industriali. Nulla per le spese. Roma, 19 settembre 2000. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. for Beth Plри pocita IL CANCELLIERE C1 hoooo Giovanni Giambattis Depositata in Cancelleria 290000 Oggi, li 28 MAR. 2001 IL CANCELLIERE E R Giovanni Giambattista UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 P U E S T R E N O Registrato in ada NOV. 2001 O C 4 Serie at n.
4.8.691 versate S. 290.000 DUECENTONOVANTAMILA e Servizi (D.ssa Maria Graz DI FILIPPO) Responsable Servizi Atti Giudizian Dirigon (lire MTRACCICHINI) p. ( 0 3 5