Sentenza 13 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/05/2002, n. 6826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6826 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2002 |
Testo completo
E 6 5 8 N 9 . 0 71814 O 1 A I N / I Z 4 - / R A 6 B A R ) 2 5 ( T T L S R L EPUBBLICA ITALIANA I CORT06826 / 02 . U P A G . B I E . D B R R L A T E T A D A 1 I D I S 3 R 1 N E Oggetto E E T S T N N Tributi - L E A A S SEZIONE TRIBUTARIA Agevolazioni- E M Zone termolite Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 19352/00 Dott. Michele CANTILLO Presidente Dott. Enrico PAPA Consigliere Cron. 19389 Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE - Rel. Consigliere Rep. Dott. Stefano BENINI Ud. 30/01/02 Consigliere Dott. Antonino DI BLASI C.C. ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEN TENZA CAMPIONE CIVILE N. 71814 sul ricorso proposto da: Ministro pro MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lopresso rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
SS CO;
intimato avversO la sentenza n. 212/99 della Commissione tributaria regionale di CAMPOBASSO, depositata il 2002 30/09/99; 452 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 30/01/02 dal Consigliere Dott. Stefano BENINI;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza depositata il 30.9.1999, la Commissio- ne tributaria regionale di Campobasso ha rigettato l'appello dell'Ufficio imposte dirette di Isernia moti- vando che le somme relative alla sospensione delle im- poste dirette, disposta a favore dei contribuenti delle zone terremotate, non concorrono alla formazione del- l'imponibile per IR e LO, e correttamente erano state dedotte da RU NI nella dichiarazione dei redditi. Ricorre per Cassazione il Ministero delle finanze sulla base di un solo motivo. Apparendo manifestamente infondato, il ricorso viene trattato in camera di con- siglio, previa acquisizione della richiesta del Procu- ratore generale. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso, il Ministero delle finanze, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 13 quinquies d.l. 26.5.1984 n. 159, secondo 2 le disposizioni del d.l. 791 conv. in 1. 46/86, e, in particolare riguardo all'LO, dell'art. 10 d.p.r. 579/73, sostiene il carattere solo provvisorio della sospensione delle imposte, con possibilità di successi- vo recupero rateizzato da parte dell'erario. Il ricorso si rivela manifestamente infondato, e va rigettato. Va ritenuto che in tema di agevolazioni tributarie, l'art. 3, secondo comma bis, d.l. 30.12.1985 n. 791, conv. in 1. 28.2.1986 n. 46, il quale prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette e dei contributi assistenziali e previdenziali, sospesi, in virtù dell'art. 13 quinquies d.l. 26.5.1984 n. 159, conv. in 1. 24.7.1984 n. 363, fino al 31.12.1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da calamità naturali, non concorrono alla for- mazione dell'imponibile ai fini IR e LO, va consi- derato, alla luce dell'interpretazione autentica di cui all'art. 28 1. 13.5.1999, posto in relazione all'art. 11 1. 18.2.1999 n. 28, norma introduttiva di un'ulte- riore agevolazione consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi (Cass. 24.8.2001, n. 25.6.2001, n. 8659; 11248; 26.7.2001, n. 10237; 18.4.2000, n. 4945). 3 Non v'è luogo a procedere per le spese, non essen- dosi l'intimato costituito.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma il 30.1.2002 Il Consigliere estensore Il Presidente Stefano Benini Michele Cantillo Hista DEPOSITATO IN CANCELLERIA 13 MAG. 2002.... Oggi IL CANCELLIERE C1 ZO AT E 6 5 8 N A 9 O I 1 I N / R Z 4 / A A 6 3 R T 2 T . U L S R I L . B P I A G . . E R D B R T L A E A T I A D 1 D I R 3 S E 1 E N T E T . S N A N I E A M S E 4