Sentenza 6 aprile 2001
Massime • 1
Nell'ipotesi in cui l'interpretazione letterale di una norma di legge o (come nella specie) regolamentare sia sufficiente ad individuarne, in modo chiaro ed univoco, il relativo significato e la connessa portata precettiva, l'interprete non deve ricorrere al criterio ermeneutico sussidiario costituito dalla ricerca, mercè l'esame complessivo del testo, della "mens legis", specie se, attraverso siffatto procedimento, possa pervenirsi al risultato di modificare la volontà della norma sì come inequivocabilmente espressa dal legislatore. Soltanto qualora la lettera della norma medesima risulti ambigua (e si appalesi altresì infruttuoso il ricorso al predetto criterio ermeneutico sussidiario), l'elemento letterale e l'intento del legislatore, insufficienti in quanto utilizzati singolarmente, acquistano un ruolo paritetico in seno al procedimento ermeneutico, sì che il secondo funge da criterio comprimario e funzionale ad ovviare all'equivocità del testo da interpretare, potendo, infine, assumere rilievo prevalente rispetto all'interpretazione letterale soltanto nel caso, eccezionale, in cui l'effetto giuridico risultante dalla formulazione della disposizione sia incompatibile con il sistema normativo, non essendo consentito all'interprete correggere la norma nel significato tecnico proprio delle espressioni che la compongono nell'ipotesi in cui ritenga che tale effetto sia solo inadatto rispetto alla finalità pratica cui la norma stessa è intesa (in applicazione di tale principio, la S.C. ha, così, confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto legittima l'introduzione di un registratore portatile - al fine di registrare la seduta consiliare - da parte di un consigliere comunale del comune di S. Pietro Mosezzo, atteso che l'art. 26 del relativo regolamento comunale si limitava a vietare espressamente l'introduzione dei soli apparecchi di riproduzione "audiovisiva" in assenza di autorizzazione del presidente).
Commentari • 10
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Il licenziamento intimato ad un dirigente in ragione della riorganizzazione aziendale “conseguente a calo dell'attività aziendale”, quest'ultimo a sua volta imputabile alla contrazione economica generale causata dalla pandemia di Covid-19, è nullo per contrarietà a norma imperativa. E' questo il decisum di una recente pronuncia con cui la Terza Sezione lavoro del Tribunale di Roma ha definito un giudizio ex art. 1, comma 48, L. n. 92/2012, disponendo la reintegrazione nel posto di lavoro del dirigente illegittimamente estromesso. La disciplina normativa Come già rilevato in una breve nota di commento a Trib. Mantova n. 112/2020 comparsa su questo sito …
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Via libera al passe sanitarie, equivalente d'Oltralpe del green pass italiano, da parte del Conseil constitutionnel francese (https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2021/2021824DC.htm). Il progetto di legge di gestione della crisi sanitaria che lo prevede - adottato il 25 luglio scorso dalla Assemblée Nationale - è stato ritenuto, sul punto, conforme al quadro normativo costituzionale, perché tale da attuare, anche alla luce del circoscritto (allo stato) orizzonte di vigenza temporale dell'obbligo di esibire il passe sanitaire per accedere, tra l'altro, a grandi magazzini, centri commerciali e trasporti pubblici, un adeguato bilanciamento tra libertà di circolazione ed esigenza …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 06/04/2001, n. 5128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5128 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - Presidente -
Dott. MARIO ROSARIO MORELLI - Consigliere -
Dott. FABRIZIO FORTE - Consigliere -
Dott. LUIGI MACIOCE - Consigliere -
Dott. PAOLO GIULIANI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal
COMUNE di San PIETRO MOSEZZO, elettivamente domiciliato in Roma, Circonvallazione Clodia n.29, presso l'Avv. Prof. Pietro Ricci che lo rappresenta e difende, anche disgiuntamente dall'Avv. Mario Monteverde del foro di Novara, in forza di procura speciale a margine del ricorso
- ricorrente -
CONTRO
GI FE, elettivamente domiciliato in Roma, Viale delle Medaglie d'Oro n. 169, presso l'Avv. Itala Mannias che lo rappresenta e difende, anche disgiuntamente dall'Avv. Fernando Cardinali del foro di Novara, in forza di procura speciale a margine del controricorso
- controricorrente -
avverso la sentenza del Pretore di Novara n. 210 pronunciata e pubblicata il 9.5.1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12.12.2000 dal Consigliere Dott. Paolo Giuliani.
Uditi i difensori delle parti.
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio Frazzini, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 29.11.1996, GI TI proponeva davanti al Pretore di Novara opposizione avverso l'ordinanza n. 11 del 7.11.1996, con la quale il Sindaco di San Pietro Mosezzo gli aveva ingiunto il pagamento della somma di lire 100.000 a titolo di sanzione amministrativa per avere il 27.9.1996, in violazione dell'art.26 del regolamento per il funzionamento del Consiglio "a cassetta".
Comunale, introdotto nella sala consiliare un registratore c.d. Deduceva l'opponente: a) che la norma regolamentare si riferiva in realtà agli apparecchi di riproduzione audiovisivi, laddove il termine audiovisivo non si attagliava agli strumenti di mera riproduzione e registrazione di suoni e non anche di immagini;
b) che, con delibera del Consiglio Comunale in data 27.6.1996, al fine di impedire l'introduzione in sala degli apparecchi di audio registrazione, l'art. 26 del regolamento in questione era stato modificato, sostituendosi alla dizione audiovisivi la dizione "audio e/o visivi", ma che tale delibera era poi stata annullata dal Coreco. Si costituiva in giudizio il Comune de quo, contestando le avverse argomentazioni.
Il giudice adito, con sentenza pronunciata il 9.5.1997, annullava l'ordinanza-ingiunzione opposta, assumendo che l'opponente avesse fatto uso di un apparecchio portatile in grado di registrare esclusivamente i suoni, onde non aveva violato, introducendolo nella sala del Consiglio, il regolamento comunale il cui art. 26 si riferiva, con il termine audiovisivo, ad apparecchi capaci di permettere la riproduzione sia del suono sia dell'immagine. Avverso tale sentenza, propone ricorso per cassazione il Comune di San Pietro Mosezzo, deducendo due motivi di gravame ai quali resiste GI TI con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione, lamenta il ricorrente omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti, assumendo che il giudice di merito abbia omesso di considerare:
a) che il Consiglio Comunale, mediante la delibera n. 1/96 del 17.1.1996, ebbe a chiarire cosa la maggioranza intendesse per "audiovisivo", interpretando autenticamente la portata dell'art. 27, comma sesto, del regolamento per il funzionamento di detto Consiglio;
b) che il TI non impugnò tale delibera, prestando così acquiescenza alla stessa;
c) che il medesimo Consiglio, con la successiva delibera n.20/96 del 27.6.1996, definì in modo più completo il significato del termine "audiovisivo", ribadendo la volontà di considerarlo come espressione di un concetto valido anche per i soli registratori;
d) che l'annullamento di quest'ultima delibera ad opera del Coreco non riguardava il passaggio relativo all'interpretazione della disposizione regolamentare in argomento, ma i poteri del sindaco, laddove, in ogni caso, siffatto annullamento era rivolto alla modifica di detta disposizione e non alla norma anteriormente vigente che fu poi in concreto applicata;
e) che l'interpretazione autentica data dall'Amministrazione comunale ai propri atti vincolava i soggetti a questa legati da rapporti comunque di soggezione, come appunto i consiglieri comunali e, tra essi, il TI.
Con il secondo motivo di impugnazione, del quale si palesa l'opportunità di un esame congiunto rispetto al primo involgendo una questione strettamente connessa alla precedente, lamenta il ricorrente violazione o falsa applicazione di norme di diritto, deducendo come il Pretore, richiamando l'art. 12 delle preleggi e concludendo per la sua applicabilità anche al campo regolamentare, abbia tuttavia tenuto conto del solo criterio di interpretazione letterale, omettendo il ricorso agli altri criteri ermeneutici (sistematico, teleologico e della volontà storica) parimenti desumibili dal riferimento della norma all'"Intenzione del legislatore", attraverso i quali sarebbe stato possibile chiarire come, con il divieto in contestazione, l'Amministrazione comunale abbia inteso evitare qualsiasi documentazione della propria attività non riferibile al segretario comunale, senza possibilità di distinguere tra mezzi "audiovisivi" e "audio e/o visivi", posto che tanto il mero registratore "a cassetta" quanto la videocamera sono comunque espressione di una non gradita ingerenza.
I due motivi non sono fondati.
Il giudice di merito, invero, secondo quanto traspare dallo stesso tenore della sentenza impugnata là dove contiene l'esplicito riferimento all'interpretazione del termine "audiovisivo" e del termine "riproduttore o apparecchio di riproduzione", ha fatto evidentemente applicazione del dettato dell'art. 26, settimo comma, del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale di San Pietro Mosezzo nel testo che dispone "È vietato introdurre in sala apparecchi di riproduzione audiovisivi se non previa autorizzazione del Presidente", dando quindi a tale norma regolamentare il senso dal medesimo giudice ritenuto conforme al criterio "letterale" previsto dall'art. 12 delle preleggi (quello cioè palesato "dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse"), nella sua riconosciuta ed incensurata valenza di disposizione "evidentemente applicabile anche a fonti normative di grado diverso, quali i regolamenti".
In questi termini, la decisione pretorile va esente da censura sotto entrambi i profili rispettivamente dedotti dal ricorrente con i due motivi di gravame.
Quanto al primo, infatti, giova osservare che la delibera del Consiglio Comunale n. 1 del 17.1.1996, lungi dal contenere alcuna modifica del disposto dell'art. 26, settimo comma, del sopra citato regolamento, non reca neppure alcuna interpretazione autentica della norma in oggetto, essendosi limitata semplicemente ad "approvare ad ogni effetto di legge i verbali dal n. 30 al n. 34 della seduta del 05.12.1996", , laddove, nei confronti della delibera del medesimo Consiglio n. 20 del 27.6.1996, con la quale pure è stata approvata la modifica (e non, quindi, l'interpretazione autentica) del richiamato art. 26, settimo comma, secondo la nuova formulazione che recita "È vietato introdurre in sala apparecchi di riproduzione audio e/o visivi, ad esempio registratori a nastro, a cassetta, videocamere e similari, se non previa autorizzazione del Sindaco", risulta intervenuto annullamento da parte del Coreco con provvedimento in data 17.7.1996, senza che, perciò, indipendentemente dai motivi che abbiano determinato tale annullamento, possa stimarsi in alcun modo vigente la riferita modifica e senza che, del resto, neppure possa sottacersi come, anzi, proprio la circostanza relativa all'adozione di una delibera del tipo di quella poi annullata convinca vieppiù del fatto che, evidentemente, il significato della norma regolamentare tuttora in vigore sia esattamente contrario a quello che si voleva risultasse dalla modifica di cui alla suddetta delibera n. 20 del 27.6.1996. Sotto il secondo profilo, poi, è da notare che, quando l'interpretazione letterale di una norma di legge (o regolamentare, come nella specie, giusta quanto precede) sia sufficiente ad esprimere un significato chiaro ed univoco, l'interprete non deve ricorrere al criterio ermeneutico sussidiario costituito dalla ricerca, attraverso l'esame complessivo del testo, della mens legis, specialmente se, con ciò, - si tenda a modificare la volontà di legge inequivocabilmente espressa (Cass. 3 dicembre 1970, nn. 2533/2534/2536/2537; Cass. 17 novembre 1993, n. 11359), laddove soltanto quando la lettera della norma sia ambigua e sia altresì infruttuoso il ricorso al predetto criterio ermeneutico sussidiario, l'elemento letterale e l'intenzione del legislatore, rivelatisi insufficienti in quanto utilizzati singolarmente, acquistano, nel procedimento interpretativo della norma, un ruolo paritetico, sì che il secondo funge da criterio comprimario di ermeneutica atto ad ovviare all'equivocità della formulazione del testo da interpretare (Cass. 26 febbraio 1983, n. 1482; Cass. 2 marzo 1983, n. 1557; Cass. 28 marzo 1983, n. 2183; Cass. 18 aprile 1983, n. 2663; Cass. 26
agosto 1983, n. 5493), potendo peraltro assumere rilievo prevalente rispetto all'interpretazione letterale soltanto nel caso, eccezionale, in cui l'effetto giuridico risultante dalla formulazione della disposizione sia incompatibile con il sistema normativo, atteso che non è consentito all'interprete correggere la norma, nel significato tecnico proprio delle espressioni che la compongono, nell'ipotesi in cui ritenga che tale effetto sia solo inadatto rispetto alla finalità pratica cui la norma è intesa (Cass. 13 aprile 1996, n. 3495). Nella specie, come detto, il giudice di merito ha fatto applicazione esclusiva del criterio letterale dettato dall'art. 12, primo comma, delle preleggi, evidentemente sottintendendo l'esaustività, per la stessa chiarezza ed univocità della disposizione regolamentare da interpretare, dell'implicito richiamo ad un simile criterio.
Il relativo apprezzamento, risultando espresso attraverso una motivazione immune da vizi logico-giuridici, segnatamente là dove il Pretore, per escludere che l'opponente avesse violato il regolamento comunale introducendo nella sala del Consiglio "un registratore portatile", si è ragionevolmente riferito al significato del termine "audiovisivo" desunto da "qualsiasi dizionario della lingua italiana" ed al significato del termine "riproduttore o apparecchio di riproduzione" ricavato dal linguaggio comune, va esente da censura, onde restano del tutto ininfluenti, per le ragioni sopra illustrate, gli ulteriori criteri ermeneutici (sistematico, teleologico e di volontà storica) indicati dal ricorrente.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
La sorte delle spese del giudizio di cassazione segue il disposto dell'art. 385, primo comma, c.p.c., liquidandosi dette spese in lire 765.000, di cui lire 700.000 per onorario.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso in favore del controricorrente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in lire 765.000, di cui lire 700.000 per onorario.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2001