Cass. civ., sez. I, sentenza 06/04/2001, n. 5128
CASS
Sentenza 6 aprile 2001

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Nell'ipotesi in cui l'interpretazione letterale di una norma di legge o (come nella specie) regolamentare sia sufficiente ad individuarne, in modo chiaro ed univoco, il relativo significato e la connessa portata precettiva, l'interprete non deve ricorrere al criterio ermeneutico sussidiario costituito dalla ricerca, mercè l'esame complessivo del testo, della "mens legis", specie se, attraverso siffatto procedimento, possa pervenirsi al risultato di modificare la volontà della norma sì come inequivocabilmente espressa dal legislatore. Soltanto qualora la lettera della norma medesima risulti ambigua (e si appalesi altresì infruttuoso il ricorso al predetto criterio ermeneutico sussidiario), l'elemento letterale e l'intento del legislatore, insufficienti in quanto utilizzati singolarmente, acquistano un ruolo paritetico in seno al procedimento ermeneutico, sì che il secondo funge da criterio comprimario e funzionale ad ovviare all'equivocità del testo da interpretare, potendo, infine, assumere rilievo prevalente rispetto all'interpretazione letterale soltanto nel caso, eccezionale, in cui l'effetto giuridico risultante dalla formulazione della disposizione sia incompatibile con il sistema normativo, non essendo consentito all'interprete correggere la norma nel significato tecnico proprio delle espressioni che la compongono nell'ipotesi in cui ritenga che tale effetto sia solo inadatto rispetto alla finalità pratica cui la norma stessa è intesa (in applicazione di tale principio, la S.C. ha, così, confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto legittima l'introduzione di un registratore portatile - al fine di registrare la seduta consiliare - da parte di un consigliere comunale del comune di S. Pietro Mosezzo, atteso che l'art. 26 del relativo regolamento comunale si limitava a vietare espressamente l'introduzione dei soli apparecchi di riproduzione "audiovisiva" in assenza di autorizzazione del presidente).

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    Trib. Roma, sez. Lavoro, sentenza n. 3605/2021: la massima La temporanea contrazione economica dell'attività produttiva ed il conseguente processo di ridimensionamento dell'organico aziendale adottato dal datore di lavoro per farvi fronte integrano il concetto di “giustificatezza” che rende legittimo il licenziamento del dirigente, categoria legale che non rientra, pertanto, nell'ambito applicativo della misura eccezionale del c.d. “blocco dei licenziamenti”. La disciplina normativa Nei termini sopra accennati si è recentemente pronunciato il Tribunale di Roma con la sentenza n. 3605/2021, affermando un principio di diritto esattamente contrario a quello già affermato dal medesimo …

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    Via libera al passe sanitarie, equivalente d'Oltralpe del green pass italiano, da parte del Conseil constitutionnel francese (https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2021/2021824DC.htm). Il progetto di legge di gestione della crisi sanitaria che lo prevede - adottato il 25 luglio scorso dalla Assemblée Nationale - è stato ritenuto, sul punto, conforme al quadro normativo costituzionale, perché tale da attuare, anche alla luce del circoscritto (allo stato) orizzonte di vigenza temporale dell'obbligo di esibire il passe sanitaire per accedere, tra l'altro, a grandi magazzini, centri commerciali e trasporti pubblici, un adeguato bilanciamento tra libertà di circolazione ed esigenza …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 06/04/2001, n. 5128
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5128
Data del deposito : 6 aprile 2001

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