Sentenza 2 dicembre 2002
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 382 c.p. ( millantato credito del patrocinatore ) è sufficiente ad integrare il reato la " millanteria" implicita e cioè che l'agente prospetti la corruttibilità o l'avvenuta corruzione del magistrato senza che sia richiesto il requisito della vanteria esplicita di una propria pretesa influenza su di lui.( Fattispecie relativa al fatto che il giudice di merito aveva qualificato la condotta come truffa aggravata dall'abuso di prestazione d'opera sul rilievo che l'agente, adducendo il pretesto di dover comprare il favore del magistrato, non si era però vantato di una pretesa influenza su di lui).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 02/12/2002, n. 977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 977 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio Morgigni Presidente
Dott. Diana Laudati Consigliere
Dott. Luigi Fenu Consigliere
Dott. Maurizio Massera Consigliere
Dott. Giacomo Fumu Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
AN LL e dalla parte civile DO ON;
avverso la sentenza in data 24.9.2001 della Corte di Appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere dott. G. Fumu;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero rappresentato dal s.p.g. dott. L. D'Ambrosio che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso dell'imputata e l'annullamento con rinvio in ordine alle statuizioni civili;
udito per la parte civile l'Avv. Fignani in sostituzione dell'avv. Luongo;
uditi i difensori dell'imputata Avv. Bucci e Bana.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'avvocato LL AN è stata rinviata a giudizio davanti al tribunale di Milano perché imputata del delitto di cui agli artt.81 cpv., 382, 61 n. 11 c.p. in quanto, nella qualità di patrocinatore di OV DO, millantando credito presso il pubblico ministero della pretura circondariale, si faceva corrispondere dal cliente plurime somme di denaro con il pretesto di doversi comprare il favore dell'autorità giudiziaria ovvero di doverla remunerare.
In particolare venivano contestati cinque diversi episodi, verificatisi dall'epoca immediatamente successiva alla presentazione (4.11.1993) da parte dell'imputata e per conto del suo cliente di una querela nei confronti di tale AR De Gregorio, fino al giorno 10.7.1995.
Il tribunale, all'esito del giudizio abbreviato, dichiarava l'avv. AN colpevole dei delitti ascrittigli unificati dal vincolo della continuazione ed escludeva, perché ritenuta assorbita negli elementi costitutivi del reato di millantato credito del patrocinatore, l'aggravante dell'abuso di prestazioni d'opera. Condannava altresì l'imputata al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita, il dottor ON DO, sostituto procuratore presso la Pretura di Torino.
La Corte di appello, adita dall'imputata, premesso in linea teorica che "millantare credito" significa vantare una particolare o comunque efficace influenza presso il giudice in termini tali da far credere che questi, anziché uniformarsi a criteri di onestà e correttezza, si lasci corrompere nell'adempimento dei suoi doveri e che, pur potendosi configurare una millanteria implicita, tale requisito non può dirsi integrato per il semplice fatto della richiesta del compenso con il pretesto della remunerazione del pubblico ufficiale, esaminati alla stregua di tali principi i singoli episodi contestati escludeva la configurabilità, nella specie, del delitto di cui all'art. 382 c.p. in quanto in nessuno di essi - di cui peraltro condivideva la ricostruzione operata dai giudici di primo grado, ritenuta pienamente dimostrata - vi era stato il minimo accenno da parte dell'agente ad una vanteria della pretesa influenza o della compiacenza del giudice in cui si sostanzia la millanteria quale elemento costitutivo del reato. Tuttavia, osservava la Corte, una volta che non solo vi erano state le consegne di denaro ma che esse erano seguite, così come l'effetto consegue alla causa, ai pretesti accampati dall'imputata volta per volta per indurre l'DO alla consegna e considerato che risultava pacifico che il denaro era stato intascato dal professionista, doveva concludersi per la sussistenza del diverso e meno grave reato di truffa, aggravato ai sensi dell'art. 61 n. 11 c.p., essendosi verificati artifizi diversi dalla millanteria ma pur sempre ricompresi nella nozione di cui all'art. 640 c.p. e "concretizzatisi nelle (false) affermazioni che la AN andava facendo agli DO a proposito della necessità di pagare il pretore per poterci parlare al fine di indurlo ad adottare provvedimenti a loro favorevoli"; rideterminava pertanto la pena e revocava le statuizioni civili, osservando che il delitto di truffa, a differenza di quello di millantato credito, vede come "parti offese" e danneggiate dal reato esclusivamente i truffati e non certo coloro il cui nome fu speso per realizzare l'artificio o il raggiro.
Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione l'imputata e la parte civile.
Denuncia l'imputata:
- violazione dell'art. 597 c.p.p. in quanto la Corte di appello - in assenza del gravame del pubblico ministero - ha ritenuto sussistente la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 11 c.p., che era stata esclusa dal giudice di primo grado;
- violazione dell'art. 640 e vizio della motivazione, per l'inesistenza, in specie con riferimento al terzo episodio contestato, desumibile dal testo del provvedimento impugnato, degli artifici e raggiri costitutivi del reato di cui all'art. 640 c.p., essendo consistita la condotta - al più - in semplici dichiarazioni menzognere non accompagnate da quei comportamenti o argomentazioni artificiose che integrano il quid pluris necessario per la configurabilità della truffa;
- contraddittorietà e mancanza della motivazione, in quanto i giudici di appello hanno ritenuto concordanti le dichiarazioni accusatorie delle persone offese, pur rilevando l'esistenza di significative discrasie tra esse ed hanno, altresì, omesso di rispondere alle censure proposte con i motivi di gravame in merito alla credibilità intrinseca ed estrinseca delle predette. Denuncia la parte civile:
- violazione dell'art. 382 c.p., avendo erroneamente ritenuto i giudici di appello che nei fatti contestati non si potesse configurare il delitto originariamente contestato, atteso che nella condotta dell'imputata doveva individuarsi una quanto meno implicita millanteria idonea a far sorgere in altri la razionale persuasione che il soggetto agente potesse usare un'influenza diretta o indiretta sul pubblico ufficiale;
- violazione degli artt. 185 c.p. e 74 c.p.p. in relazione alla revoca del capo della sentenza relativo alle statuizioni civili. Resiste l'imputata con note di udienza tempestivamente prodotte. Le doglianze dell'imputata sono infondate ed il suo ricorso deve essere rigettato con le conseguenze di legge;
fondato è, viceversa, il ricorso della parte civile sia in ordine alla definizione giuridica del fatto che alla statuizione concernente gli interessi civili.
Osserva il collegio, innanzi tutto, come non possa essere posta in discussione in questa sede la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito (le cui sentenze, conformi sul punto, si integrano) i quali hanno posto a base delle proprie decisioni le dichiarazioni delle persone offese dopo averne accertato la intrinseca credibilità, non solo per la complessiva loro costanza, precisione e coerenza nell'ambito delle varie occasioni in cui sono state chiamate a renderle, ma anche - come è sottolineato nel provvedimento impugnato;
- per l'assenza di "sospetti furori accusatori", nonché l'oggettiva attendibilità per l'esistenza di significativi riscontri esterni di carattere logico e rappresentativo, puntualmente elencati nella sentenza di primo grado.
Nè può fondatamente sostenersi che la Corte di appello abbia trascurato l'esame delle censure difensive formulate con il gravame, delle quali ha espressamente dato atto in motivazione respingendole in modo esplicito ovvero pervenendo, attraverso un corretto iter argomentativo, a conclusioni con esse logicamente incompatibili. Ciò premesso, si deve rilevare come ai fatti così accertati la Corte di merito abbia erroneamente attribuito la qualificazione giuridica di truffa aggravata dall'abuso di prestazione d'opera - il cui elemento materiale, contrariamente all'assunto del ricorrente, non era stato escluso dal giudice di primo grado, ma solo diversamente definito - anziché quella, originariamente contestata, di millantato credito del patrocinatore, ritenendo che in essi non si potesse individuare la "millanteria" che, al di là del semplice "pretesto" di doversi procurare il favore dei soggetti indicati nell'art. 382 c.p., ovvero di doverli remunerare, costituisce elemento essenziale del delitto de quo.
Osserva il Collegio, innanzi tutto, che, nello specifico delitto, la condotta del "millantare" si atteggia in modo del tutto particolare, perché per definizione il patrocinatore ha "ingresso" davanti al giudice o al pubblico ministero in quanto istituzionalmente autorizzato a svolgere nei loro confronti opera di rappresentanza e tutela degli interessi del cliente;
ciò significa che ad integrare la "millanteria", ossia la vanteria della propria possibile influenza sul magistrato è sufficiente che l'agente ne prospetti la corruttibilità o l'avvenuta corruzione, inducendo nel c.d. "compratore di fumo" la convinzione che sia così possibile interferire sulle sue decisioni (sez. VI, 8.7.1983, Tosi, rv 160807); non occorre, pertanto, come si è autorevolmente sostenuto in dottrina, che la millanteria sia esplicita, purché l'agente dia ad intendere di avere possibilità di influire sul pubblico funzionario. Che valgano ad integrare il reato anche allusioni indirette o implicite, purché tali da non lasciare dubbio sul loro contenuto, è stato del resto affermato in giurisprudenza non solo di recente (sez. I, 22.3.1996, Milia, rv 205735), ma fin dalla vigenza del codice penale del 1889 (Cass. 9.12.1927, in Giust. Pen., 1928, 141), il quale descriveva agli artt. 204 e 224 figure di reato sostanzialmente equivalenti a quelle ora contemplate negli attuali artt. 346 e 382; e proprio con specifico riferimento a fattispecie simile alla presente si è ritenuto in passato che "il fatto di colui il quale abbia richiesto ad una delle parti una somma da passare al giudice per ottenere la vittoria costituisce millantato credito, anche se manchi esplicita millantazione del credito presso quel giudice, la millantazione essendo implicita" (Cass., 29.11.1926, in Giust. Pen., 1927, 1138). In altre parole ai fini della configurabilità del reato è indifferente che l'agente parli chiaramente al cliente, o che invece consegua mediante "accenni furbeschi" lo scopo di farsi consegnare o promettere il danaro asseritamente destinato al magistrato. Ciò premesso, ritiene la Corte che i fatti, quali descritti dai giudici di merito, integrino pienamente l'ipotesi criminosa di cui all'art. 382 c.p., atteso che risulta dimostrato indiscutibilmente come le persone offese già nei primi colloqui siano state rese edotte dal patrocinatore della circostanza che i "pretori costano";
che tale concetto sia stato significativamente ribadito, in maniera più o meno esplicita non importa, in connessione con provvedimenti adottati o da adottare ("scadenza" della querela, tentativo di conciliazione, riunione dei procedimenti sorti dalla presentazione di distinte querele); che le stesse richieste di denaro, di per sè, siano state talmente elevate da ingenerare esse stesse - anche per il momento processuale in cui sono state avanzate - la convinzione che parte delle somme elargite fossero destinate al "pretore" (sez. VI, 10.12.1987, Santamaria, 179341). Alla luce di quanto sopra, "le (false) affermazioni che la AN andava facendo agli DO a proposito della necessità di pagare il pretore per poterci parlare al fine di indurlo ad adottare provvedimenti a loro favorevoli" (sentenza di secondo grado, f. 16) devono essere riguardate non quali artifici a sè stanti, ma come momento della più ampia prospettazione - emersa chiaramente dalla ricostruzione della vicenda operata nei provvedimenti di primo e secondo grado - di una situazione ambientale in cui era evenienza ordinaria la retribuzione del magistrato per ottenere provvedimenti favorevoli o anche solo per far procedere la causa.
Da ciò consegue l'infondatezza del ricorso dell'imputata nella parte in cui pone in discussione l'esistenza di raggiri atti a configurare la truffa, atteso che essi non solo sussistono ma acquistano, altresì, i caratteri speciali che integrano i presupposti del millantato credito del patrocinatore;
nonché la fondatezza di quello della parte civile, di cui è pacifico l'interesse ad impugnare ai fini civili la sentenza di condanna anche nella parte in cui dia al fatto una diversa definizione giuridica, allorché dalla modifica della qualificazione possa derivare una diversa quantificazione del danno da risarcire (sez. V, 26.1.2001, Chieffi, rv 218427): ed invero al magistrato titolare del procedimento instaurato a seguito della presentazione di una delle due querele proposte dagli DO compete, in astratto, la qualità di persona danneggiata dal reato, in quanto il millantato credito del patrocinatore, se offende l'amministrazione della Giustizia recando pregiudizio alla sua immagine ed all'ordine nello svolgimento dei processi, ha l'ulteriore effetto diretto di recare nocumento alle persone fisiche di cui si fa iniquamente supporre la corruttibilità o l'avvenuta corruzione. Il ricorso dell'imputata deve pertanto essere rigettato con le conseguenze di legge;
l'impugnazione della parte civile, deve essere invece accolta e la sentenza annullata, limitatamente alle statuizioni sugli interessi civili, con rinvio alla Corte di appello di Milano la quale, nell'apposita sede, valuterà la sussistenza in concreto e l'ammontare del danno, tenendo conto che i fatti come contestati integrano il delitto di cui all'art. 382 c.p., e provvederà, altresì, in ordine alle spese di costituzione e difesa sostenute dalla parte civile in questo grado di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso dell'imputata che condanna al pagamento delle spese processuali e, qualificato il fatto come delitto di cui all'art. 382 c.p., annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Milano in sede civile che provvederà anche in ordine alle spese sostenute dalla parte civile per questo grado di giudizio.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2002.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 13 GENNAIO 2003.