Sentenza 9 aprile 2008
Massime • 1
L'inosservanza della norma di cui all'art. 296, comma secondo cod. proc. pen., che prescrive che, una volta dichiarata la latitanza, deve essere dato avviso al difensore del deposito dell'ordinanza con la quale è stata disposta la misura rimasta ineseguita, non determina alcuna sanzione processuale, avendo l'avviso rilevanza solo ai fini della decorrenza del termine per presentare richiesta di riesame. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha respinto l'eccezione di nullità delle notifiche effettuate ai sensi dell'art. 165 cod. proc. pen. dedotta sul rilievo che l'avviso di deposito ex art. 296, comma secondo cod. proc. pen. era stato notificato al difensore d'ufficio diverso da quello originario).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/04/2008, n. 23545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23545 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2008 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
23545 /08 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 09/04/2008
SENTENZA
N. 710 108 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
PRESIDENTE Dott. CHIEFFI SEVERO
REGISTRO GENERALE 1. Dott. GIORDANO UMBERTO CONSIGLIERE
N. 000254/2008 2.Dott. CORRADINI GRAZIA 11
3. Dott. ROMBOLA MARCELLO "
4. Dott. BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
N. IL 12/11/1972 1) DI ON
N. IL 22/02/1978 2) LA ELTON
avverso SENTENZA del 28/06/2007
CORTE ASSISE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
GIORDANO UMBERTO udito il Prouenstore qu ale in fuso del on BNA he clients didiums: inermisbe 3 Mersi udit i difensi aw. CASTELLI & DENARO
Д
چنار 1-
con sentenza in data 17/5/06 la Corte di assise di Firenze ha dichiarato i cittadini albanesi
IS ED e AL ON colpevoli di concorso nell'omicidio volontario del connazionale
CA ER, mortalmente ferito intorno alle ore 3,30 del 22/4/05 con un colpo di pistola cal.
40 dal IS, e nel porto illegale della suddetta arma e, ritenuta la continuazione tra i reati e riconosciuta al AL l'attenuante di cui all'art. 116 comma 2 c.p. stimata prevalente sulla recidiva, ha condannato il IS, che si è reso subito dopo il fatto latitante, a 25 anni di reclusione e il AL a 15 anni di reclusione.
Ha ritenuto in fatto la Corte di assise - sulla base delle risultanze delle indagini di polizia giudiziaria, degli accertamenti tecnici, delle dichiarazioni di coloro che al momento del mortale ferimento si trovavano in compagnia della vittima e di quelle di persone che avevano nelle ore precedenti visto i protagonisti, tutti abitanti in Prato o nella zona circostante - che l'omicidio costituisse il cruento epilogo di un litigio scatenatosi tra le ore 2 e le 2,30 in un locale notturno di Montecatini Terme ove gli imputati avevano incontrato il CA che era in compagnia di tre amici.
Secondo la ricostruzione del primo giudice il IS e il CA, che aveva dissapori con il
AL per via di una giovane di origine romena da entrambi frequentata, erano scesi a vie di fatto perché il primo si era risentito solo per avere avuto l'impressione che il secondo lo guardasse troppo intensamente;
alla breve colluttazione che ne era seguita avevano partecipato anche i rispettivi amici e i danni maggiori, peraltro non particolarmente gravi, li aveva riportati il IS al quale il CA aveva rotto in testa un posacenere, mentre il AL aveva ricevuto un pugno da tale KU Tasim;
riportata la calma anche per l'intervento degli altri avventori, tra cui due carabinieri in borghese, tutti si erano poi allontanati dal locale ma il
IS non aveva ritenuto concluso l'episodio e, dopo essersi procurata l'arma, si era messo insieme al AL, sull'autovettura di quest'ultimo, alla ricerca del CA che aveva infine ritrovato, davanti a un altro locale pubblico in territorio di Pistoia abitualmente frequentato da albanesi, a bordo di un'autovettura BMW guidata dal menzionato KU, che già stava facendo manovra per imboccare la strada per Prato;
il IS si era quindi avvicinato a piedi a tale autovettura impugnando la pistola, mentre il AL che pure era sceso dalla macchina (a detta del KU con un oggetto "lungo e nero" in mano, che però non si è potuto stabilire con certezza cosa fosse) gli copriva le spalle, e, dopo avere intimato al guidatore di fermarsi e al
CA, che gli sedeva accanto, di scendere, ricevuto da quest'ultimo uno sprezzante rifiuto gli aveva sparato contro attraverso il finestrino, da distanza ravvicinata, un colpo che lo aveva raggiunto alla base del collo e, con tramite dall'alto verso il basso, aveva reciso un'arteria e е
2
اصدار trapassato il pericardio e il lobo inferiore del polmone sinistro provocando una imponente emorragia interna da cui era derivata la morte quasi immediata;
dopo di che gli imputati si erano dati alla fuga sull'autovettura del AL che aveva poi procurato un nascondiglio all'amico.
La Corte di assise ha ritenuto che l'intenzione del IS e del AL, quando si erano messi alla ricerca del CA, non fosse solo quella di chiedere a costui spiegazioni per il fatto del posacenere, come lo stesso AL ha sostenuto, bensì di vendicarsi impartendogli una violenta lezione;
violenta lezione che però, secondo il primo giudice, non vi era ragione di ritenere fosse stata dai due amici concordata preventivando di arrivare addirittura, per un motivo così banale, all'uccisione della vittima che risultava piuttosto essersi verificata per un atto compiuto di impulso dal IS, irritato dall'atteggiamento di sfida assunto dal CA;
e questa
è la ragione per cui per il AL è stato ritenuto solamente il concorso anomalo nell'omicidio.
La decisione di primo grado è stata confermata dalla Corte di assise di appello di Firenze con sentenza in data 28/6/07 che ha respinto i gravami con cui per entrambi gli imputati si era in via principale contestata l'esistenza degli estremi per affermarne la responsabilità per omicidio volontario: per il IS sull'assunto che non sarebbe certa la sua identificazione nello sparatore e che comunque il colpo sarebbe partito accidentalmente, mentre compiva un gesto di minaccia, a causa della caratteristiche di particolare sensibilità dell'arma che impugnava (una pistola marca Glock), donde la richiesta di derubricazione del più grave addebito in quello di violazione dell'art. 586 c.p.; e per il AL sull'assunto che non sarebbe provata la sua consapevolezza che il compagno era armato e che comunque non vi era stata da parte sua alcun apporto all'azione omicida. гераль Contro la sentenza di secondo grado hanno ricorso per cassazione i difensori degli imputati riproponendo tutto quanto era già stato dedotto al giudice di appello: le questioni di carattere procedurale, riguardanti la regolarità delle notifiche ed avvisi al latitante IS e l'utilizzabilità delle risultanze delle eseguite intercettazioni telefoniche, l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 116 c.p., per violazione degli artt. 3 e 27 Cost., e le questioni attinenti all'affermazione di responsabilità lamentando anche, sotto questo profilo,
-
travisamenti delle prove - nonché quelle attinenti alla qualificazione del fatto più grave come omicidio volontario anziché come violazione dell'art. 586 o dell'art. 584 c.p., al diniego delle invocate circostanze, la provocazione per il IS e le attenuanti generiche per il AL, e al trattamento sanzionatorio.
Nessuna di queste doglianze ha fondamento, e i gravami devono quindi essere rigettati con le conseguenze in ordine alle spese processuali previste dall'art. 616 c.p.p. е
3 ля G
Correttamente il giudice di secondo grado ha respinto l'eccezione di nullità delle notifiche effettuate al IS ai sensi dell'art. 165 c.p.p sollevata dalla difesa sul rilievo che la procedura per la dichiarazione dello stato di latitanza di questo imputato non era stata regolare, essendo l'avviso del deposito dell'ordinanza dispositiva della misura cautelare previsto dall'art 296 comma 2 c.p.p. stato notificato a difensore di ufficio, appositamente nominato, diverso da quello originario (il quale ha poi ha ripreso a svolgere tutte le attività difensive, ricevendo sempre regolari avvisi, e ha proposto il ricorso per cassazione).
Si tratta invero di norma la cui inosservanza, per la quale non è prevista alcuna sanzione processuale, non può comunque incidere sulla validità ed efficacia del decreto dichiarativo della latitanza, avendo l'avviso di deposito del provvedimento restrittivo rilievo solo ai fini della decorrenza del termine per presentare la richiesta di riesame della misura cautelare (cfr. al riguardo le sentenze di questa Sezione 21/10/97, lavarazzo, rv.208.940 e 22/12/98,
Sannino, rv.212.279).
Del pari correttamente la Corte di assise di appello ha ritenuto infondata l'eccezione di inutilizzabilità, per inosservanza dell'art. 168 comma 3 c.p.p., delle eseguite intercettazioni telefoniche (tra cui una svoltasi tra la sorella del IS e la madre in cui, secondo i giudici del merito, si è parlato del fatto in termini corrispondenti a quelli della ipotesi accusatoria) sul rilievo che il provvedimento del P.M. ha dato conto della inidoneità degli strumenti tecnici esistenti nel suo ufficio
Quanto poi alle questioni attinenti all'affermazione di responsabilità poste dalla difesa del
IS ED, la motivazione della sentenza impugnata si sottrae sotto ogni profilo a censura poiché il giudice di secondo grado ha evidenziato, con adeguato apparato argomentativo del tutto immune da vizi sindacabili in questa sede fatto oggetto nel ricorso solo di critiche in linea di fatto e di puro merito, come non vi fosse alcuna ragione di dubitare che fosse stata proprio la persona con queste generalità datasi immediatamente alla latitanza, soggetto noto a tutti i testi, a sparare al CA e ha altresì evidenziato che l'antefatto, il contesto e le modalità dell'esplosione del colpo escludevano che potesse essersi trattato di evento accidentale (e ciò anche a volere tenere conto della particolare sensibilità dell'arma, che peraltro l'imputato prima dello sparo aveva a lungo maneggiata senza che accadesse nulla) e che dalla direzione del proiettile verso una zona vitale del corpo della vittima si desumeva al contrario una volontà diretta di uccidere del tutto incompatibile con le ipotesi di cui agli artt. 584 o 586 c.p.
Ineccepibilmente infine non sono stati ravvisati gli estremi della invocata attenuante della provocazione, sul rilievo che era stato lo stesso IS ad attaccare per primo briga, mentre il
4 ля "
motivo con cui si lamenta l'entità della pena, adeguatamente giustificata dal giudice di primo grado sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo, non può essere nemmeno preso in considerazione perché formulato in termini assolutamente generici.
Quanto alla posizione del AL, la Corte di assise di appello ha risposto al principale motivo di gravame, con il quale era stata contestata l'esistenza degli estremi del concorso anomalo di questo imputato nell'omicidio, rilevando che vi sarebbero stati addirittura gli estremi per l'affermazione di un concorso pieno, su questo punto dissentendo dalle conclusioni del giudice di primo grado.
Questa difforme valutazione non poteva, contrariamente a ciò che si sostiene nel ricorso, ritenersi inibita al giudice di secondo grado per l'assenza di appello del P.M. - da tale assenza derivando, per il principio devolutivo, solo l'impossibilità di farne discendere conseguenze deteriori per l'imputato in violazione del divieto di reformatio in peius ed è stata adeguatamente argomentata con riferimento alle risultanze processuali.
La Corte di assise di appello ha in particolare evidenziato come la versione resa dal
AL - secondo cui lui e il IS, dopo il litigio nel locale notturno, erano ritornati a Prato e quivi si erano per un po' separati in quanto l'amico, che intendeva medicarsi il taglio non fosse riportato alla testa, si era recato nell'alloggio disabitato di tale VA AN attendibile perché poco verosimile, smentita dallo VA e non compatibile con i tempi degli accadimenti e come tutto facesse invece ritenere che i due imputati fossero rimasti sempre insieme anche quando il IS, ovunque ciò fosse avvenuto, si era procurato la pistola;
pistola che peraltro portava indosso in modo visibile, tanto da venire notata da
PI GI gestore del locale notturno ove poco prima del fatto gli imputati erano ripassati per avere informazioni su dove potevano trovare il CA, circostanza in cui il IS aveva anche proferito minacce di morte nei confronti di costui.
Le difformità rispetto al contenuto degli atti processuali richiamati ravvisabili, secondo quanto è stato segnalato nei motivi di ricorso, in alcuni particolari della ricostruzione dell'episodio operata dalla Corte territoriale non presentano affatto quella idoneità a disarticolare l'intero ragionamento probatorio che secondo la giurisprudenza di questa Corte
(cfr., tra le molte, Sez. I 15/6/07, Musumeci, rv.237.207 e Sez. IV 10/7/07, Servidei, rv.237.652) occorre perché si possa ravvisare il vizio di travisamento della prova, in quanto non incidono in modo apprezzabile sull'evidenza del dato che nel discorso giustificativo dell'affermazione di responsabilità del AL è stato assunto come essenziale, il fatto cioè che costui, cultore di arti marziali al quale non mancavano personali ragioni di malanimo nei confronti del Gocaj e che aveva preso attivamente parte alla zuffa nel locale notturno, ha
5
ля accettato di partecipare a quella che nelle ostentate intenzioni del IS si presentava sotto ogni aspetto come una vera e propria spedizione punitiva.
Su queste premesse è del tutto coerente e giuridicamente ineccepibile la conclusione cui, in relazione al thema probandum come delimitato dalla statuizione del primo giudice, l'iter argomentativo della Corte territoriale è in sostanza approdato, e cioè che, a prescindere dalla possibilità di configurare addirittura un dolo eventuale del AL rispetto al realizzato delitto di omicidio volontario, non si poteva comunque certo parlare di una impossibilità per il predetto di concretamente prevedere che l'iniziativa del IS arrivasse a provocare conseguenze letali per l'avversario, costituendo al contrario un siffatto evento un logico sviluppo di una condotta che si presentava animata da forte aggressività e alla quale il AL ha dato il suo contributo continuando a spalleggiare sino alla fine l'amico, anche quando si era avvicinato alla vittima con l'arma spianata;
il che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le ultime, Sez. V 25/10/06, Ciurlia e altro, rv.236.512; Sez. II
10/11/06, Taroni, rv.235.449; Sez. I 24/10/06, De Cristofaro e altro, rv.235.427), è senz'altro sufficiente per fondare l'affermazione di responsabilità a titolo di concorso anomalo ai sensi dell'art. 116 c.p. L'eccezione di illegittimità costituzionale di quest'ultima norma sollevata in via di subordine dalla difesa è, come ritenuto dalla Corte di assise di appello, manifestamente priva di fondamento.
Va ricordato al riguardo che la questione è già stata dalla Corte costituzionale esaminata con la sentenza 13/5/65 n. 42 ed è stata ritenuta infondata sul rilievo che la responsabilità del compartecipe ex art. 116 c.p. non viola il principio della personalità della responsabilità penale in quanto si fonda non solo su un rapporto di causalità materiale ma anche su un rapporto di causalità psichica;
rapporto di causalità psichica che, contrariamente a quanto si afferma nel ricorso per sostenere l'opportunità di una rimeditazione della suddetta lontana pronuncia del giudice delle leggi, ha trovato nella giurisprudenza di questa Corte precisa definizione e collocazione sistematica rispetto ai parametri del dolo, che copre il reato meno grave, e della colpa, configurabile rispetto a quello più grave per essersi il compartecipe imprudentemente affidato per l'esecuzione della condotta criminosa al comportamento non suscettibile di controllo di altro soggetto (cfr. a questo riguardo, tra le molte, Sez. I, 23/9/92,
Ranucci e altro, rv.192.290; Sez. I 30/10/96, Vicino e altro, rv.207.141; Sez. II 20/10/05,
Papa, rv.232.680).
La sentenza impugnata non merita infine censura neppure per quanto concerne il diniego al
IS delle attenuanti generiche che è stato adeguatamente giustificato, oltre che con le е
6 ля negative connotazioni di personalità già evidenziate dal giudice di primo grado, con il fatto il predetto risulta avere dato dopo la commissione dell'omicidio un efficace aiuto al correo per sottrarsi alle ricerche.
P.Q.M.
Dichiara manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9/4/2008.
Il Consigliere est. Il Presidente
W indans 1 Chiell
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
11 GIU 2008
QCANCELLIERE Bistro DyMad
7