Cass. pen., sez. I, sentenza 09/04/2008, n. 23545
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Sentenza 9 aprile 2008

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L'inosservanza della norma di cui all'art. 296, comma secondo cod. proc. pen., che prescrive che, una volta dichiarata la latitanza, deve essere dato avviso al difensore del deposito dell'ordinanza con la quale è stata disposta la misura rimasta ineseguita, non determina alcuna sanzione processuale, avendo l'avviso rilevanza solo ai fini della decorrenza del termine per presentare richiesta di riesame. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha respinto l'eccezione di nullità delle notifiche effettuate ai sensi dell'art. 165 cod. proc. pen. dedotta sul rilievo che l'avviso di deposito ex art. 296, comma secondo cod. proc. pen. era stato notificato al difensore d'ufficio diverso da quello originario).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 09/04/2008, n. 23545
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 23545
    Data del deposito : 9 aprile 2008

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