Sentenza 7 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/03/2002, n. 3313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3313 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN3 313/02 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni PRESTIPINO Presidente R.G.N. 10865/99 Dott. Pietro CUOCO Consigliere Cron.7693 - Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Rep. LA TERZA - Rel. Consigliere Ud. 14/12/01 Dott. Maura Dott. Saverio TOFFOLI Consigliere ha pronunciato la seguente S EN T ENZ A sul ricorso proposto da: DE.RO.MA. SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato ROMANELLI ENRICO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati BIANCHINI ALFREDO, TESSIER GIANLUCA, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
WU MA EW;
intimato 2001 avverso la sentenza n. 7/99 del Tribunale di VICENZA, 5900 depositata il 22/03/99 R.G.N. 37/98; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/12/01 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito 1'Avvocato GUIDO ROMANELLI per delega ENRICO ROMANELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore del lavoro di Vicenza del 24 aprile 1996 WU AS EW, dipendente della ER spa, esponeva che il 25 settembre 1992 mentre si trovava su una scala a V rovesciata, per depositare su un nastro trasportatore posto all'altezza di due metri dal suolo i vasi in terracotta da scartare, per effetto dello sforzo necessario al sollevamento di un vaso di circa 20 kg., aveva subito un infortunio consistente in lesioni a bicipite destro con postumi permanenti;
ciò premesso, imputando la violazione dell'art. 2087 cod civ. al datore di lavoro, ne chiedeva la condanna al risarcimento del danno biologico e morale in misura da determinarsi in corso di causa ovvero da stabilirsi secondo giustizia. Si costituiva la società negando il fondamento della domanda, perché i vasi da sollevare erano di soli sette o 8 kg. ciascuno, ed era stato lui a gettarli sul nastro trasportatore in numero di due o tre alla volta, per potersi sedere tra una operazione ed un'altra. Sentiti testi ed espletata consulenza medica, il Pretore, con sentenza del 25 maggio 1997 rigettava la domanda, ritenendo che l'infortunio si fosse verificato per esclusiva responsabilità del ricorrente. Sull'appello di questi, la statuizione veniva riformata dal locale Tribunale che, con sentenza del 22 marzo 1999, ravvisato il concorso di colpa della società nella misura del 60% e del lavoratore per il 40%, condannava la ER a pagare all' WU la somma di 34.917.150 a titolo di capitale rivalutato, lire 16.157.4000 a titolo di interessi compensativi, oltre gli interessi maturandi dalla sentenza al saldo. Il Tribunale rigettava preliminarmente l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo per la mancata indicazione delle somme richieste a titolo di risarcimento del danno biologico e morale, sul rilievo che, una volta compiutamente individuato il petitum consistente nella lesione dell'integrità 1 psico fisica, la sua determinazione non può che avvenire in via equitativa, quale che sia il sistema di calcolo prescelto dal giudice. Affermava poi il Tribunale che - ancorché la dinamica dell'incidente fosse diversa da quella descritta dal ricorrente, giacché la scala da usare era saldamente infissa al muro ed inoltre ciascun vaso pesava meno di venti & chili, mentre era stato il ricorrente a portarne tre insieme, meritando così il rimprovero del teste Mondin era comunque individuabile la responsabilità del - datore di lavoro, quando venga posta in essere una condotta, che va in ogni caso dimostrata, contrastante con gli obblighi di protezione dell'integrità fisica dei lavoratori. Nella specie la società non aveva solo l'obbligo di organizzare la produzione in modo tale da scongiurare pericoli, ma anche quello di vigilare ル affinché venissero osservate le procedure di lavoro e le norme generiche di sicurezza. In primo luogo, infatti, erano rimaste indimostrate le allegate raccomandazioni della società di portare un solo vaso alla volta ed era invece emerso dalle prove testimoniali che ciascun lavoratore decideva se procedere di allo scarto un vaso alla volta, ovvero se riempire un vaso con gli scarti degli altri e poi portare su tutto insieme, ovvero se salire i gradini oppure gettare gli scarti direttamente sul nastro restando a terra. La colpa della società veniva quindi individuata nell'avere tollerato la prassi invalsa e rischiosa del trasporto di pesi ingenti, in violazione anche del D.lvo n. 626 del 1994 sulla pericolosità della movimentazione manuale di carichi pari a 30 kg. Il Tribunale precisava che tale ricostruzione non poteva considerarsi eccedente rispetto al thema decidendum introdotto dal lavoratore, perché, mentre era rimasto smentito l'addebito relativo alle condizioni di equilibrio precario per l'esecuzione della operazione di scarico, era stato invece sostanzialmente confermato l'altro fatto allegato, ossia che la medesima operazione era rischiosa per il peso che occorreva trasportare, mentre restava irrilevante la circostanza che in ricorso si facesse riferimento al trasporto di un unico vaso del peso di venti chili, mentre si trattava in realtà, come dedotto in fatto dalla medesima società, dello scarico 2 di tre vasi pesanti ciascuno sette chili. Ciò considerato il Tribunale ravvisava un concorso di colpa del lavoratore nella misura del 40%, ponendo il residuo 60% a carico della società. Avverso detta sentenza la ER spa affidato a due motivi illustrati da memoria. Il lavoratore è rimasto intimato. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione dei principi generali in materia di causalità nella produzione dell'evento anche in relazione agli artt. 1223, 2043 cod. civ. e dei principi generali in materia di onere della prova e contraddittorietà di motivazione, per essersi il Tribunale sostituito al lavoratore nella dimostrazione della sussistenza del nesso di causalità e per averlo identificato nella mancata adozione di determinate misure di sicurezza, mentre il lavoratore non aveva mai assolto a quell'onere, avendo dato una ricostruzione in fatto che era stata dichiarata non corrispondente al vero in entrambi i gradi del giudizio. La sentenza sarebbe poi contraddittoria per avere identificato la mancata adozione di misure di sicurezza con l'avere tollerato una prassi. Inoltre la ravvisata pericolosità di avere permesso il trasporto di più vasi sarebbe giustificata considerando che negli altri sei essiccatoi si trasportavano vasi aventi ciascuno un peso esiguo, anche di soli tre etti, per cui anche un sollevamento cumulativo non poteva cagionare alcun aggravio muscolare. D'altra parte, soggiunge il ricorrente, era evidente, come rilevato anche in sentenza, che il trasporto di più vasi diventava più faticoso rispetto al trasporto dei vasi singoli, per cui trattandosi di nozione di comune esperienza e di semplice buon senso, non vi era necessità di particolari prescrizioni da parte del datore. Inoltre, per affermare il concorso di colpa tra il comportamento positivo del lavoratore e di quello omissivo della società, sarebbe necessaria la precisa individuazione delle modalità e del grado di efficienza delle due condotte ai fini della produzione dell'evento, e poiché il Tribunale non vi aveva proceduto, rimarrebbe immotivata la proporzione delle colpe nella misura del 40% e del 60%. Con il secondo motivo si denunzia violazione dell'art. 414 cod. proc. civ. per avere disatteso la doglianza relativa alla nullità del ricorso introduttivo per indeterminatezza del petitum;
il riferimento fatto dal Tribunale alla giurisprudenza che afferma la non necessità della quantificazione della pretesa. si riferirebbe esclusivamente alle domande aventi ad oggetto differenze retributive, che sono sempre determinabili, mentre non varrebbe nel caso di N richiesta di risarcimento del danno, in cui si dovrebbe quanto meno indicare un minimo ed un massimo. Il secondo motivo, che per ragioni logiche va esaminato preliminarmente, non è fondato. Il Tribunale, premesso che il ricorso introduttivo conteneva le ragioni di fatto e di diritto idonee a sorreggere la pretesa, che era quella di risarcimento del danno biologico e morale, ha del tutto correttamente osservato che la concreta determinazione dell'ammontare del danno resta confinata nella valutazione che il giudice compie facendo riferimento all'equità, perché nonperché non vi sono disposizioni che prevedono un preciso sistema di liquidazione;
spetta quindi al danneggiato di allegare tutti gli elementi idonei a consentire al giudice di pervenire alla determinazione del danno, senza porre a suo carico alcun preciso onere di quantificazione. Neppure il primo motivo merita accoglimento. Secondo i principi più volte enunciati da questa Corte, l'art. 2087 cod. civ. non configura un'ipotesi di responsabilita' oggettiva, ma una responsabilità che deve essere allegata e provata perché collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento. Pertanto incombe al lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attivita' lavorativa svolta, un danno alla salute l'onere di provare l'esistenza di tale danno, la nocivita' dell'ambiente di lavoro e il nesso causale tra questi due elementi. Quando il lavoratore abbia provato tali circostanze, grava sul datore l'onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno ovvero che la patologia lamentata dal dipendente non e' ricollegabile all'inosservanza di tali obblighi (cfr. tra le tante Cass. n. 1886 del 18/02/2000). Non sono quindi condivisibili le censure mosse al Tribunale di essersi sostituito al lavoratore nella dimostrazione della sussistenza del nesso di causalità, perché come esattamente spiegato in sentenza, il lavoratore nel ricorso introduttivo aveva allegato l'esistenza in azienda della prassi di consentire il trasporto di più vasi alla volta e quindi lo spostamento di carichi ingenti, ed aveva così indicato la pericolosità dell'ambiente di lavoro che aveva provocato il danno. Né rileva il fatto che il trasporto di più vasi fosse frutto dell'iniziativa del lavoratore perché gli obblighi che l'art. 2087 cod. civ. impone al datore di lavoro in tema di tutela delle condizioni di lavoro si estendono, nella fase dinamica dell'espletamento della prestazione, ai comportamenti necessari per prevenire possibili incidenti, per cui non e' sufficiente il semplice concorso di colpa del lavoratore per interrompere il nesso causale;
mentre l'imprenditore e' esonerato da responsabilita' quando il comportamento del dipendente presenti i caratteri dell'esorbitanza, atipicita' ed eccezionalita' rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, cosi' da porsi come causa esclusiva dell'evento (cfr. Cass. n. 1331 del 17/02/1999). Nella specie, esclusa pacificamente l'esistenza di un comportamento abnorme ed imprevedibile da parte del lavoratore, la colpa del datore non può essere esclusa perché l' evitare il trasporto di pesi eccessivi sarebbe una cautela di comune esperienza tale da rendere superflue prescrizioni da parte del datore, giacché la ovvietà della cautela, se può esimere da precise avvertenze, non 5 elimina la pericolosità della condotta e quindi non esime dall'obbligo di impedire all'interno dell'azienda tutte le condotte potenzialmente produttive di danno;
infatti (cfr. tra le tante Cass. n. 5809 del 2.6.98) l'obbligo di prevenzione di cui all'art. 2087 cod. civ. impone al datore di lavoro di adottare non solo le particolari misure tassativamente imposte dalla legge in relazione allo specifico tipo di attivita' esercitata, ma anche quelle generiche dettate dalla comune prudenza. Detto obbligo è peraltro letteralmente imposto dall'art. Part 4 del d.P.R. 27 aprile 1955 n. 547, secondo cui il datore non solo deve disporre ma deve anche “esigere” che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza, obbligo a cui nella fattispecie il datore non ha adempiuto, essendo stato accertato in fatto che ogni lavoratore si regolava a suo piacimento nel collocare sul nastro trasportatore uno solo o più vasi, nel salire sulla scala per il deposito, ovvero gettarli dentro restando a terra. Inoltre il riferimento fatto in ricorso alla diversità dei pesi che si maneggiavano nei singoli reparti, non vale ad escludere la pericolosità delle operazioni che attenevano, come nella specie, alla movimentazione di carichi che imponevano la eccessiva sollecitazione degli apparati muscolari interessati. Il Tribunale ha poi comparato la colpa del datore in misura leggermente maggiore rispetto a quella concorrente del lavoratore che, scaricando più vasi contemporaneamente, si era consapevolmente assunto il rischio del maggiore sforzo muscolare, onde sotto questo profilo le censure non valgono ad inficiare la sentenza impugnata. , O L Il ricorso va quindi rigettato. L O B I Nulla per D le spese stante la mancata costituzione della controparte. A T S O P M I A
P.Q.M.
D E T N La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. E S E Così deciso in Roma il 14 dicembre 2001. IL PRESIDENTEIL CONSIGLIERE ESTENSOREL CANCELLIERE Mame l Depositato in Cancellerial E MA oggi 7 MAR. 2002 R P U S IL CANCELLIERE