Sentenza 5 marzo 2013
Massime • 1
La persona sottoposta ad indagini non può proporre opposizione né ricorrere in cassazione, nemmeno sotto il profilo dell'abnormità, avverso il decreto con cui il g.i.p. dispone l'archiviazione del procedimento.
Commentario • 1
- 1. Cassazione: niente addebito della separazione al marito che ha avuto un figlio dall'amante. I precedenti giurisprudenzialiA.V · https://www.studiocataldi.it/ · 26 dicembre 2013
Più volte la Corte di Cassazione si è occupata del tradimento e più volte c'è ricordato che una relazione extraconiugale non è sufficiente, di per sé, per addebitare la separazione al coniuge fedifrago. Ciò che conta, infatti, è verificare se la violazione del dovere di fedeltà coniugale sia stata la causa della crisi matrimoniale o se, invece, ne sia stato l'effetto. Tornando ancora una volta ad occuparsi di traditori e traditi, la Corte di Cassazione (sentenza 27730/2013) si è spinta ancora oltre arrivando ad affermare che se lui ha tradito la moglie ed ha anche avuto un figlio con l'amante quando il matrimonio era ancora 'ufficialmente' in piedi, non per questo si può addebitare a lui …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/03/2013, n. 27730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27730 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ NI S. - Presidente - del 05/03/2013
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Francesco - rel. Consigliere - N. 468
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - N. 47325/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN NI, n. a Grumo Appula il 20.11.1961;
contro il decreto del g.i.p. del tribunale di Bari, emesso il 10.12.2010;
- letto il ricorso e il provvedimento impugnato;
- udita la relazione del cons. Dott. F. Ippolito;
- letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dott. MONTAGNA Alfredo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il decreto sopra indicato, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Bari, in accoglimento della richiesta del Pubblico Ministero, ha disposto l'archiviazione del procedimento penale iscritto nei confronti di NI IN, in quanto "non si hanno elementi per sostenere l'accusa in giudizio atteso che l'eventuale reato ipotizzabile sarebbe estinto".
2. Ricorre per cassazione il IN, che deduce abnormità del provvedimento, lamentando che il g.i.p. ha disposto l'archiviazione del procedimento senza che siano state svolte adeguate indagini, facendo peraltro trascorrere diversi anni sì da determinare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La doglianza del ricorrente è ben comprensibile, lamentando egli che "a fronte dell'intervenuta chiusura delle indagini preliminari in data 17.10.2004 (...), l'organo requirente si sia determinato nell'instare per il proscioglimento per prescrizione del reato (...) a ben 74 mesi dopo tale data di chiusura, in un tempo cioè ben 12 volte superiore a quello di durata ordinaria delle indagini, in evidentissimo spregio della scansione temporale dettata dal codice di rito".
2. Il ricorso va, però, dichiarato inammissibile, in accoglimento della richiesta del Procuratore generale, giacché l'indagato non è legittimato ne' a opporsi alla richiesta di archiviazione del procedimento, che compete unicamente alla persona offesa, ne' a ricorrere contro il provvedimento di archiviazione. Come questa Corte ha già avuto modo di precisare, il provvedimento di archiviazione, disciplinato dagli artt. 408 e segg. cod. proc. pen., è un atto concepito dal legislatore come anteriore all'esercizio dell'azione penale, correlato alla insussistenza degli estremi per esercitarla, che in nessun modo può pregiudicare gli interessi della persona indicata come responsabile nella notizia di reato, o l'interesse della pubblica accusa a riaprire le indagini nel caso previsto dall'art. 414 cod. proc. pen.. Ne consegue che per la natura di provvedimento "neutro" non sono previsti mezzi di impugnazione contro di esso (Cass. Sez. 1, n. 1560 del 23/02/1999, Bentivegna).
3. Nè può ritenersi che l'atto impugnato dal IN sia ricorribile ex art. 111 Cost. perché viziato da abnormità. Secondo la giurisprudenza di questa Corte è abnorme l'atto affetto da vizio che, per la singolarità e stranezza del suo contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ovvero quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste al di là di ogni ragionevole limite.
Nella successiva elaborazione giurisprudenziale è stato precisato che l'abnormità dell'atto può riguardare sia il profilo strutturale, allorché l'atto si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, sia il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (Cass. Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, Battistella;
Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni).
4. Nel caso in esame, l'intollerabile stasi del procedimento, di cui si duole il ricorrente, non deriva dal provvedimento impugnato, ma è ad esso anteriore, e appare suscettibile di valutazione soltanto sul piano disciplinare.
5. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna al pagamento soltanto delle spese processuali, ravvisando il Collegio che la singolarità della vicenda evidenziata la mancanza di ogni profilo colposo del ricorrente, sì da non giustificare la condanna in favore della cassa delle ammende (Corte Cost. sent. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2013