Sentenza 4 maggio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/05/2001, n. 6261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6261 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2001 |
Testo completo
6261 /0 1 O L 4 L 7 O 3 . B N ) REPUBBLICA IT E , E 1 E 9 N C 9 O 1 I A - Z DN NOME P 1 A I 1 R - 1 D T S 2 I E . CORT SUP DI CASSAZIONE G C E I Oggetto R 9 D 3 A U E D I - SEZIONE PRIMA CIVILE 6 E G T 4 . N E T S T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: E R A Dott. Alfredo ROCCHI Presidente R.G.N. 10480/99 Dott. Giovanni LOSAVIO Rel. Consigliere- Cron. 13910 Consigliere Dott. Giammarco CAPPUCCIO Rep. - Consigliere - Dott. Giovanni VERUCCI Ud.10/01/01 - Consigliere Dott. Walter CELENTANO ha pronunciato la seguente 44 SENTENZA sul ricorso proposto da: CONSORZIO STRADALE DI TORREVECCHIA, in persona del .Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA GIULIANA 58, presso l'avvocato MASSATANI MAURIZIO, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
GL AS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARCHIMEDE 143, presso l'avvocato ANDREA BADANAI, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale per rep. n. 183525 del2001 Notaio Claudio Cerini di Roma 39 5.1.2001; -1- resistente -
contro
MB TO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1035/99 del Giudice di pace di ROMA, depositata il 10/02/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/01/2001 dal Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO;
udito per il resistente, l'Avvocato Badanai, che ha o in subordine il rigetto chiesto l'inammissibilità del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per l'inammissibilità, in subordine per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -Il giudice di pace di Roma con la sentenza pubblicata il 10 febbraio 1999 rigettava per difetto di prova la domanda proposta dal Consorzio Stradale di Torrevecchia nei confronti di IM LO (per il pagamento di asseriti contributi consortili dovuti in lire 164.500 e relativi agli anni 1996 - 1997) e condannava il Consorzio attore al rimborso delle spese a favore del convenuto e del "condominio" (essendo stato chiamato in causa dal LO partecipante del condominio di Via Acquedotto Paolo, 179 l'amministratore dello stesso condominio, Roberto Palumbo, poi costituitosi nel giudizio). Contro questa decisione il Consorzio Stradale di Torrevecchia ha proposto ricorso per cassazione, prospettando due motivi di impugnazione. IM LO contro il quale è diretto il ricorso - non ha notificato controricorso ma ha partecipato, col ministero del difensore, alla discussione orale. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- Con il primo motivo il Consorzio ricorrente denuncia "errore formale della sentenza” per avere il Giudice di pace condannato il Consorzio stesso wsen 3 al rimborso delle spese "in favore di un fantomatico condominio che non è parte in causa". deduceCon il secondo motivo il ricorrente "difetto di motivazione" e critica la decisione avere lo stesso Giudiceimpugnata per non considerato che la ricevuta di pagamento prodotta dall'intervenuto era stata rilasciata in data successiva all'inizio del giudizio e dunque documentava un adempimento tardivo e non integralmente satisfattivo, essendo rimasti "scoperti" interessi e spese. 2.- Entrambi i motivi - rileva il collegio - sono inammissibili e perciò il ricorso deve essere dichiarato- -esso stesso inammissibile.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente segnala infatti una mera improprietà nella formulazione del dispositivo della sentenza impugnata con riferimento alla designazione della parte intervenuta nel giudizio, come riconosce lo stesso ricorrente che dimostra di avere identificato con certezza nel nome comune "condominio", impiegato l'amministratore deldal Giudice di pace, Condominio di via Acquedotto Paolo, 179, Roberto Palumbo, chiamato in causa dal convenuto e costituitosi nel giudizio. Wolow 4 Così formulato, il motivo non esprime alcuna effettiva censura diretta alla decisione e potrebbe semmai costituire la ragione di una istanza di correzione ex art. 287 c.p.c. (in questa sede di legittimità ovviamente inammissibile).
2.2. Il secondo motivo sollecita un controllo della motivazione e dunque sulla adeguatezza tapizzato nel n. 5 dell'art. corrisponde al mezzo - come nella inammissibile se diretto 360 c.p.C., specie alla pronuncia del giudice di pace (che deve in ogni caso intendersi data) secondo equità nella cause il cui valore non eccede lire due milioni - art. 113 c. 2 e 339 c. 3 c.p.c. - (Cass. SS. UU. 15 ottobre 1999, n. 716).
3. inammissibile il ricorso, ilDichiarato ricorrente -Consorzio soccombente - è tenuto e condannato al rimborso delle spese di questa fase del giudizio a favore del resistente LO.
P.Q.M.
La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso e condanna il Consorzio ricorrente al rimborso delle spese di questa fase del giudizio a favore di IM LO, liquidate in complessive lire 600.000 ' delle quali lire 500.000 per Iden onorari di avvocato. 5 Roma, 10 gennaio 2001. granuunto Caviced. Il Relatore CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Prima Sezione Civile ri IL CANCELLIERE Depositala Andre Blanchi 24 AR ✓ CANCELLIERE O L L O B 4 ) 7 E 3 E . E C N N , A O 1 I P Z 9 I 9 A D 1 R - T 1 E S 1 I - C G 1 I E 2 D R . U L I A D 9 G 3 E T E E N N 6 . E 4 S T E . S I T ( T R A 16