Sentenza 17 maggio 2001
Massime • 1
Il provvedimento di nomina del curatore dell'eredità giacente, ex art. 528 cod. civ., è atto di volontaria giurisdizione privo del requisito della decisorietà e dell'attitudine ad acquistare autorità di cosa giudicata sostanziale. Come tale non è suscettibile di impugnazione ex art. 111 Cost. ne' con il regolamento di competenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 17/05/2001, n. 6771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6771 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRANCO PONTORIERI - Presidente -
Dott. ALFREDO MENSITIERI - rel. Consigliere -
Dott. GIANDONATO NAPOLETANO - Consigliere -
Dott. UMBERTO GOLDONI - Consigliere -
Dott. SERGIO DEL CORE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:
CA IA LI, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA FONTANA DI TREVI 86, presso lo studio dell'avvocato IA TERESA BARBANTINI, che la difende unitamente all'avvocato DUCCIO CAMPANI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DI RM;
- intimata -
avverso il provvedimento Rg. n. 2103/99 del Tribunale di SIRACUSA, sez. dist. di Avola, depositato il 13/12/99;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 25/01/01 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI con le quali si chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, accolga il ricorso e dichiari la competenza del Tribunale di Siena, con le conseguenze di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 9 febbraio 2000 AR LI LI proponeva regolamento di competenza avverso il decreto con il quale il Giudice Unico presso il Tribunale di Siracusa - Sezione distaccata di Avola - aveva nominato il curatore dell'eredità giacente di AD La OS, respingendo l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla ricorrente.
Assumeva infatti quel giudice che il domicilio della defunta e quindi il luogo di apertura della successione era in Colle Val d'Elsa, località nella quale la stessa aveva trasferito, oltre che la propria residenza, anche i propri affari, relazioni ed interessi. ME RI, pretesa creditrice della defunta e promotrice del procedimento di nomina del curatore, alla quale il ricorso è stato notificato non si è costituita in questa sede.
Il P.G., nelle sue richieste scritte, ha concluso per l'accoglimento del ricorso, con declaratoria della competenza del Tribunale di Siena.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Il provvedimento di nomina del curatore dell'eredità giacente di AD La OS, reso dal giudice unico presso il Tribunale di Siracusa, è atto di volontaria giurisdizione privo del requisito della decisorietà e dell'attitudine ad acquistare autorità di cosa giudicata sostanziale e come tale non suscettibile di ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.. Orbene, se a tale provvedimento difetta - come è indiscutibile - il profilo della decisorietà, necessario e sufficiente per la sua denunziabilità con il menzionato ricorso straordinario, è altrettanto certo, ad avviso del Collegio, che di tale decisorietà - necessaria anche per la proposizione del regolamento avverso statuizione sulla competenza - non è a parlare sol perché il decreto in questione abbia pronunziato sulla sussistenza dei "diritti processuali" coinvolti e, tra questi, su quello afferente la competenza a decidere.
Vuol dirsi in sostanza che, se è vero che alle norme che regolano il processo, fissando la sede, i modi e i tempi nei quali una determinata richiesta può esser portata alla cognizione del giudice, corrispondono diritti soggettivi delle parti, la pronuncia sull'osservanza o meno delle norme medesime, ove inserita in un provvedimento non decisorio sul rapporto sostanziale, non può avere separata consistenza di statuizione su quei diritti, perché le disposizioni processuali non sono suscettibili di un dibattito distinto ed astratto tal che, se attinenti ad un atto non decisorio nè impugnabile su quel rapporto, non possono essere autonomamente oggetto d'impugnazione ed ulteriore discussione (v. sul punto Cass. n. 8178/96, n. 11729/98, n. 8226/2000).
All'inammissibilità del ricorso non segue condanna alle spese di questo giudizio stante la mancata costituzione dell'intimata.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2001