Sentenza 26 giugno 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/06/2003, n. 10170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10170 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2003 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE & BOLLO ARTT 46 E 39 L. 21-11-1991, N (IST .NE GIUD ICE D I PAS REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1 0170/03 ICE DI PACE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 15159/00 Dott. EN CALFAPIETRA -· Consigliere- Cron.22642 Dott. Alfredo MENSITIERI Dott. Carlo CIOFFI Consigliere Rep. Dott. Giovanna SCHERILLO Consigliere Ud. 14/02/03 - Rel. Consigliere Dott. Emilio MALPICA ha pronunciato la seguente S E NTENZA sul ricorso proposto da: EL GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TRONTO 32, presso lo studio dell'avvocato GIULIO MUNDULA, che lo difende unitamente all'avvocato ROBERTO GIACOBINA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
AN EN;
intimato avverso la sentenza n. 1942/99 del Giudice di pace di TORINO, depositata il 22/06/99; 2003 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 277 udienza del 14/02/03 dal Consigliere Dott. Emilio -1- MALPICA;
udito l'Avvocato MC ANDULA, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per accoglimento. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata il 22.2.1999 ON AN, titolare dell'omonima ditta, evocò in giudizio davanti al giudice di pace di Torino TA EN per sentirlo condannare al pagamento della somma di lire 1.921.400 che assumeva dovutagli quale corrispettivo di una fornitura di vernici effettuata in favore del predetto nel periodo compreso tra il 25 mag- gio e il 23 giugno 1993. Nella contumacia del convenuto il giudice di pace ammise l'interrogatorio formale, rinviando all'udienza del 16.6.1999 per l'espletamento. In detta udienza il convenuto si costitui eccependo la prescrizione presuntiva del credito ai sensi dell'art. 2955 c.c. Nella medesima udienza, a seguito della eccezione suddetta e delle difese formulate dalla controparte, il giudice invitò le parti a precisare le conclu- sioni e trattenne la sentenza in decisione, depositando immediatamente in cancelleria sentenza di rigetto della domanda con condanna dell'attore alla rifusione delle spese del giudizio. Per la cassazione della menzionata sentenza ha proposto ricorso il Go- nella sulla base di due motivi. La controparte non ha svolto difese. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente denuncia nullità del procedimento per violazione dell'art. 320 c.p.c.. Detta disposizione, secondo il ricorrente, pre- scrivendo che alla prima udienza, in caso di insuccesso del tentativo di con- ciliazione, le parti debbano precisare definitivamente i fatti che ciascuna po- ne a fondamento delle domande, delle difese e delle eccezioni, ovvero pro- durre documenti e richiedere i mezzi di prova - colloca a detta udienza una barriera preclusiva analoga a quella sancita per i giudizi davanti al tribu- nale dagli artt. 167 e 180 c.p.c.. Poiché nel caso di specie il convenuto era rimasto contumace alla prima udienza, non aveva più la possibilità di pro- porre alla udienza successiva eccezioni non rilevabili d'ufficio qual è quella di prescrizione Il giudice di pace, pertanto, avrebbe dovuto rilevare la pre- clusione e non tener conto dell'eccezione proposta, in quanto anche nei giu- dizi in cui deve decidersi secondo equità non sono previste deroghe all' os- servanza delle norme procedurali che scandiscono il procedimento e regola- no l'attività delle parti. Si duole altresì il ricorrente che il giudice di pace, omettendo di assumere l'interrogatorio ed obbligando l'attore alla immediata precisazione delle conclusioni, ha impedito al medesimo di replicare e fornire elementi che avrebbero potuto portare alla esclusione della prescrizione eccepita, atteso che nel caso di prescrizione presuntiva il creditore avrebbe potuto assolvere all'onere di dimostrare il mancato pagamento anche attraverso l'eventuale ammissione del debitore o, in caso di negativo espletamento dell' interro- gatorio, l'attore avrebbe potuto deferire il giuramento decisorio. Con il secondo motivo il ON denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 2955 n. 5 e 2959 c.c. Assume il ricorrente che nella cause da decidere secondo equità in ragione del valore (inferiore a lire 2.000.000) il giudice di pace è comunque tenuto ad osservare i principi regolatori della materia in armonia con il sistema che prevede per tali sentenze la sola ricorribilità per cassazione, senza esclusione de! profilo della violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Nel caso di specie il giudice di pace ha ritenuto di applicare la prescrizione presuntiva senza che il convenuto avesse assolto all'onere di provare la ricorrenza dei presupposti richiesti dalla norma, ed in particolare essendo pacifica la - qualità di commerciante del venditore- la qualità di “non commerciante” del debitore, qualità che non poteva essere certamente presunta, dato l'ingente quantitativo di solventi e vernici acquistati dal TA. Aggiunge inoltre il ricorrente che presupposto della prescrizione presuntiva è che non sia conte- stata l'obbligazione, mentre nella specie il convenuto aveva contestato in toto la domanda e gli “assunti” del debitore nonché il valore probatorio della documentazione prodotta, difesa inconciliabile con la successiva afferma- zione dell'avvenuto contestuale pagamento della merce. Il primo motivo, assorbente del secondo, è fondato. Premesso che non vi è alcuna differenza, quanto alle norme di rito appli- cabili, tra i giudizi ordinari e quelli da definire secondo equità, è evidente la violazione da parte del giudice di pace della disposizione dettata dall'art. 320 c.p.c. Ai sensi della richiamata norma -che consente solo alla prima udienza di "precisare definitivamente i fatti" - deve ritenersi precluso alle parti, do- po detta udienza, di proporre nuove domande o eccezioni e allegare a fon- damento di esse nuovi fatti costitutivi, modificativi, impeditivi o estintivi, posto che il rinvio ad altra udienza- di cui fa menzione il quarto comma del citato articolo è previsto unicamente per "ulteriori produzioni e richieste di prove" che si rendano necessarie a seguito dell'attività svolta dalle parti alla prima udienza. Ne consegue che al convenuto costituitosi successivamente a detta udienza, è precluso proporre eccezioni che non siano rilevabili d' uf- ficio, tra le quali è certamente l'eccezione di prescrizione. Peraltro, ulteriore profilo di illegittimità della decisione impugnata è ri- scontrabile anche con riferimento al mancato rinvio dell'udienza per la pre- cisazione delle conclusioni. Invero, benché la peculiarità del giudizio innan- zi al giudice di pace consenta a quest'ultimo di invitare le parti a precisare le conclusioni senza la fissazione di una apposita udienza, ciò non può mai ri- solversi in un impedimento alle parti di svolgere l'attività processuale ne- cessaria ad un pieno esercizio del proprio diritto di difesa. Nella specie, pertanto, anche a voler prescindere dalla inammissibilità dell'eccezione che il giudice di pace avrebbe dovuto rilevare, emerge evi- dente la lesione dei diritto di difesa dell'attore cui non è stata concessa la possibilità di deferire il giuramento decisorio per contrastare la affermata prescrizione presuntiva, deferimento che in quanto spettante alla parte per- - sonalmente o ad un procuratore speciale- non sarebbe stato possibile effet- tuare nella medesima udienza in cui era stata sollevata l'eccezione. Per i motivi anzidetti, la sentenza impugnata va annullata con rinvio all'ufficio del giudice di pace di Torino, in diversa composizione, che prov- vederà anche alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La corte accoglie il primo motivo di ricorso;
cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al giudice di pace di Torino, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cas- sazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II^ sezione civile, il 14 febbraio 2003. presidente IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna Il consigliere rel. DEPOSITATO IN CANCILLENA More...26 6 2003 IL CANCELLIERTO