Sentenza 16 ottobre 2012
Massime • 2
Il giudice dell'esecuzione provvede a richiesta del P.M. o dell'interessato, anche tramite il proprio difensore, sicché nessun altro soggetto è legittimato alla proposizione dell'incidente di esecuzione. (Nella specie la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza di revoca della patente di guida disposta su richiesta del Prefetto in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza).
Non rientra nelle attribuzioni del giudice dell'esecuzione l'applicazione di sanzioni amministrative accessorie, giacché non equiparabili alle pene accessorie. (Nella specie si trattava della revoca della patente di guida per il reato di guida in stato di ebbrezza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/10/2012, n. 43208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43208 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 16/10/2012
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 2837
Dott. CAPRIOGLIO Piera Maria S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANTALUCIA Giuseppe - rel. Consigliere - N. 897/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CI LU N. IL 24/02/1981;
avverso l'ordinanza n. 815/2011 TRIBUNALE di COMO, del 23/12/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE SANTALUCIA;
lette le conclusioni del PG Dott. C. Stabile che ha chiesto l'annullamento senza rinvio.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Como, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha disposto, su iniziativa della Prefettura, la revoca della patente di guida nei confronti di CA SC, ritenuta pena accessoria obbligatoria per il reato di guida in stato di ebbrezza, con rilevato tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, aggravato dall'aver procurato un incidente stradale, fatto commesso il 12 settembre 2010 e per il quale è stata emessa sentenza di patteggiamento con l'irrogazione, tra l'altro, della sanzione della sospensione della patente per anni uno.
Il giudice dell'esecuzione ha inoltre osservato che la sanzione della revoca non è esclusa dall'avvenuto giudizio di equivalenza dell'indicata aggravante con attenuanti.
Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso, per mezzo del difensore avv.to C. Romano, CA SC, deducendo:
- violazione di legge, dal momento che il giudice dell'esecuzione ha agito su iniziativa della Prefettura, che non è soggetto legittimato alla proposizione dell'incidente di esecuzione. La sospensione della patente, misura irrogata con la sentenza, è sanzione accessoria di carattere penale e non amministrativo, e pertanto la Prefettura non può assumere la veste di soggetto interessato alla proposizione dell'incidente di esecuzione. Si consideri poi che l'istanza della Prefettura ha avuto di mira la messa in discussione di quanto già oggetto di decisione con il giudicato di condanna, e questo non è ammissibile.
- Violazione di legge perché, a voler ritenere che le sanzioni della sospensione e della revoca della patente abbiano natura amministrativa, deve prendersi atto che il giudice penale non ha legittimazione a disporle. In ogni caso, dunque, l'ordinanza impugnata è da considerarsi abnorme.
- Violazione di legge e difetto di motivazione nella parte in cui, con motivazione quasi inesistente e comunque illogica, il giudice ha affermato che l'applicazione della pena accessoria ha natura obbligatoria e che il giudizio di equivalenza non ha effetti sulla sanzione accessoria. Se sulla prima affermazione può convenirsi, la seconda è frutto di un'errata interpretazione dei precetti normativi. Il ricorrente, imputato della fattispecie aggravata dall'aver provocato in stato di ebbrezza - con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l - un incidente stradale, per la quale è prevista in astratto la misura della revoca della patente, ha avuto l'irrogazione di pena concordata, a seguito del giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche e l'aggravante dell'art. 186 C.d.S., comma 2 bis, per la fattispecie di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), e cioè per guida in stato di ebbrezza non più aggravata dal procurato incidente stradale, per la quale non è prevista la revoca, ma soltanto la sospensione della patente, non essendo il ricorrente un recidivo specifico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte. A norma dell'art. 666 c.p.p., comma 1, il giudice dell'esecuzione provvede a richiesta o del pubblico ministero o dell'interessato o, infine, del difensore di quest'ultimo. Nessun altro soggetto è legittimato alla proposizione dell'incidente di esecuzione, sicché deve ritenersi che l'ordinanza impugnata sia stata emessa in assenza di una valida richiesta, idonea a dare inizio al procedimento. In assenza di una richiesta proveniente da soggetto legittimato, il giudice non ha potere di provvedere e, pertanto, il provvedimento comunque emesso deve essere annullato.
Va, ancora, considerato che il giudice dell'esecuzione ha applicato la misura della revoca della patente di guida nonostante che il giudice della cognizione avesse disposto la misura, meno afflittiva ma omogenea, della sospensione della patente;
ha così contravvenuto sia al divieto di provvedere per le parti in cui comunque è intervenuta una decisione del giudice della cognizione, sia a quello di decidere in materia di sanzioni amministrative accessorie alla condanna, che non hanno natura di pene accessorie e pertanto sfuggono alla regola di cui all'art. 676 c.p.p., come statuito già da questa Corte con la fissazione del principio di diritto per il quale "non spetta al giudice dell'esecuzione l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida che il giudice del patteggiamento abbia erroneamente omesso di applicare con la sentenza per il reato di guida in stato di ebbrezza. (La Corte ha precisato che all'erronea omissione può rimediarsi soltanto con l'impugnazione della sentenza)" - Sez. 1, n. 43003 del 07/11/2007 (dep. 21/11/2007), Leone, Rv. 238123).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2012.
Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2012