Sentenza 22 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/02/2003, n. 2746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2746 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2003 |
Testo completo
0 2 7 46 /03 Aula A REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dai Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente R.G. n. 18428/2000 Dott. Femando LUPI Consigliere Cron. 6748 Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Rep. + Dott. Guido VIDIRI Consigliere Udienza 4 dicembre 2002 Prof. Bruno BALLETTI Cons. relatore ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO e MINISTERO DEL TESORO, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;
- ricorrenti -
coniro NA MARIA, rappresentata e difesa dall'avv. Ferdinando Maurelli giusta procura speciale per notar Chiara Silvana Francone in data 19 5117 ottobre 2000 n. repertorio 12463 e domiciliata ex lege in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta- Sezione Lavoro n. 26/2000 dell'11 luglio 2000 (resa nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 90/2000), notificata in data 27 luglio 2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4 dicembre 2002 dal consigliere Bruno Balletti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giuseppe Napoletano, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretorc-Giudice del Lavoro di LA IA CO conveniva in giudizio il Ministero del Tesoro il Ministero dell'Interno per ottenere il riconoscimento del proprio stato di totale inabilità civile integrante il diritto all'indennità di accompagnamento, ricorrendone i presupposti sanitari e socio-reddituali. Si costituiva in giudizio il Ministero del Tesoro ed il Ministero dell'Interno che impugnavano integralmente la domanda attorea e ne chiedevano il rigetto. espletata consulenza tecnica L'adito Giudice del Lavoro su impugnativa del Ministero medico-legale accoglieva il ricorso e- del Tesoro e del Ministero dell'Interno e ricostituitosi il contraddittorio la Corte di Appello di Caltanissetta respingeva l'appello e confermava la sentenza impugnata. Per la cassazione di tale sentenza il Ministero del Tesoro ed il Ministero dell'Interno propongono ricorso affidato a due motivi. L'intimata IA CO resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE I. Con l'unico motivo di ricorso i Ministeri ricorrenti - denunziando "violazione c/o falsa applicazione dell'art. 1 della legge n. 18/1980, nonché motivazione insufficiente c/o omessa c/o contraddittoria su un punto decisivo della controversia>> rilevano che sin troppo frettolosamente la Corte di Appello abbia motivato in termini și direbbe “tautologic" in ordine alla correttezza ed alla esaustività della c.
1.u. di primo grado e, per di più, abbia circoscritto la propria indagine R ad una ricostruzione difforme del testo riportato in atto di appello di chiarimenti resi dal c.t.u. in primo grado in sede di verbale di udienza ed addebita al Giudice di appello di non avere fatto corretta applicazione dei principi secondo i quali il giudice di merito, quantunque sia libero di seguire oppure di dissentire dalle conclusioni del c.t.u. di primo grado, purtuttavia debba dare motivazione adeguata del suo convincimento rispondente ad una attenta valutazione di tutti 3 gli elementi concreti sottoposti al suo esame con l'indicazione dei ritmi logici e giuridici che hanno indotto al suo giudizio>>. JI -. Il ricorso come dinanzi proposto si appalesa infondato. Infatti, la Corte di Appello di Caltanisscita nell'applicazione - rigorosa della nonnativa in materia si è riportata, per l'accertamento - medico-legale della fattispecie, alla valutazione e conclusioni del consulente tecnico di ufficio per cui a conferma dell'infondatezza delle censure contenute nel ricorso in esame - vale riportarsi al principio (affermato costantemente da questa Corte) secondo quale, ove il giudice del merito ritenga di dover aderire alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad una particolareggiata motivazione, ben potendo il relativo obbligo ritenersi assolto con l'indicazione, come fonte di convincimento, della relazione di consulenza, in quanto è sufficiente - come è avvenuto nella specie - la ragionata accettazione dei risultati della consulenza per ritenere implicitamente disattese, senza necessità di specifica ed analitica confutazione, le contrarie argomentazioni delle parti (cfr., ex plurimis, Cass. n. 3519/2001). In ogni caso, a conferma dell'infondatezza delle censurc formulate dall'odiemo ricorrente, si rimarca che il vizio di omessa o errata motivazione deducibile in sede di legittimità sussisto solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulti dalla sentenza, sia 4 riscontrabile il deficiente csame di punti decisivi della controversia c non può, invece, consistere in un apprezzamento in senso difforme da quello preteso dalla parte, perchè l'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. non conferisce alla Corte il potere di riesaminarc e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento all'uopo, valutare le risultanze processuali, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le stesse, quelle ritenute più idonee per la decisionc (Cass. n. 685/1995, Cass. n. 8653/1994, Cass. n. 10503/1993). Nella specie non si evince, nella disamina della sentenza 跟 impugnata, l'esistenza di un errato o deficiente esame di punti decisivi della controversia dato che la Corte di Appello di Caltanissetta, con chiara e completa motivazione in relazione alle risultanze processuali, è correttamente pervenuto alla decisione di conferma della sentenza di primo grado con cui era stata accolta la domanda giudiziale della CO di riconoscimento della indennità di accompagnamento secondo la legge n. 18/1980 - correttamente interpretata ed applicata dal Giudice di appello -. III Alla stregua delle considerazioni svolte si conferma l'infondatezza del ricorso. 5 1 ricorrenti stante la loro soccombenza - vanno condannati al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate, insieme agli onorari difensivi, come in dispositivo con attribuzione al difensore della controricorrente.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti alle spese del presente giudizio che liquida in euro зоров oltre a euro 1.300,00 per onorario con attribuzione dell'avv. Ferdinando Maurelli dichiaratosi anticipatario. Così deciso, in Roma, il giorno 4 dicembre 2002. Il Presidente Il Consigliere estensore R.. selle Auve IL CAROL FEB. ; DI BOLLO, D , TASS/ AI SENSI DELL'ART. 11 OGNI SPESA POSTA 53% IM ESENTE DA REGISTRO, E DA 11-1-73 E DIRITTO G LEG O ELLA D 6