Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/06/2000, n. 2829
CASS
Sentenza 16 giugno 2000

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il c.d. giudicato cautelare si forma sul materiale probatorio esaminato originariamente dal giudice che ha emesso il provvedimento coercitivo e trasmesso al tribunale del riesame a norma dell'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen., ma non sugli atti prodotti in udienza a norma del comma nono del medesimo articolo qualora l'organo del riesame non li abbia presi in alcuna considerazione. È pertanto legittima la nuova applicazione del provvedimento coercitivo sulla base di tali ulteriori elementi, restando rimesso alla strategia del pubblico ministero se procedere alla via della impugnazione della ordinanza del tribunale del riesame per omessa motivazione sulla documentazione prodotta o presentare una nuova richiesta di applicazione di misura cautelare allegando fonti indiziarie in precedenza non valutate.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/06/2000, n. 2829
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2829
    Data del deposito : 16 giugno 2000

    Testo completo