Sentenza 16 giugno 2000
Massime • 1
Il c.d. giudicato cautelare si forma sul materiale probatorio esaminato originariamente dal giudice che ha emesso il provvedimento coercitivo e trasmesso al tribunale del riesame a norma dell'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen., ma non sugli atti prodotti in udienza a norma del comma nono del medesimo articolo qualora l'organo del riesame non li abbia presi in alcuna considerazione. È pertanto legittima la nuova applicazione del provvedimento coercitivo sulla base di tali ulteriori elementi, restando rimesso alla strategia del pubblico ministero se procedere alla via della impugnazione della ordinanza del tribunale del riesame per omessa motivazione sulla documentazione prodotta o presentare una nuova richiesta di applicazione di misura cautelare allegando fonti indiziarie in precedenza non valutate.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/06/2000, n. 2829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2829 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FORTUNATO PISANTI - Presidente - del 16/06/2000
Dott. RAFFAELE LEONASI - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIOVANNI CASO - Consigliere - N. 2829
Dott. GIOVANNI DE ROBERTO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANTONIO STEFANO AGRÒ - Consigliere - N. 4089/2000
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso promosso da LO PE ZZ contro l'ordinanza 22 novembre 1999 del Tribunale del riesame di Milano. Udita la relazione del Consigliere Dott. Antonio Stefano Agrò Udito il P.G. Dott. Antonio Siniscalchi che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto
1. LO PE ZZ ricorre contro l'ordinanza in epigrafe che ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere disposta nei suoi confronti perché indagato di associazione per delinquere diretta a commettere rapine e reati connessi.
2. Si duole in primo luogo della violazione del giudicato cautelare poiché la misura custodiale che lo riguarda è stata adottata dal GIP dopo che il Tribunale del riesame aveva annullato analogo provvedimento ed in base agli stessi elementi indiziari a disposizione del Tribunale del riesame.
3. Nel merito lamenta l'insufficienza del quadro indiziario, la cui gravità è stata affermata senza sottoporre a vaglio di attendibilità intrinseca le affermazioni del La IA e del EO. Da queste ultime comunque emergerebbe un'assenza di ruolo del ricorrente nel tentativo di rapina.
In ogni caso, pur riconoscendo piena attendibilità a tali chiamanti, dalle loro dichiarazioni non emergerebbe alcuno indizio di partecipazione all'associazione da parte del ricorrente.
4. Difetto di motivazione dovrebbe infine riscontrarsi in ordine alle esigenze cautelari.
Considerato in diritto
1. La prima censura deriva dalla circostanza che il Tribunale del riesame aveva annullato per insufficienza di indizi l'originaria ordinanza cautelare a carico del ZZ, adottata per gli stessi fatti di cui è anche oggi è indagato, e che al momento dell'annullamento il medesimo Tribunale aveva a disposizione, perché nelle more inviate dal p.m. quali atti sopravvenuti, le dichiarazioni del La IA e del EO. Queste dichiarazioni (che il Tribunale ha ignorato) sono state poi utilizzate dal GIP quali elementi nuovi per emettere il secondo provvedimento, in violazione, si assume, del giudicato cautelare.
2. La doglianza va tuttavia disattesa.
Il cd. giudicato cautelare allo stato degli atti si forma sul materiale probatorio esaminato originariamente dal GIP e trasmesso al Tribunale del riesame ai sensi del comma 5 dell'art. 309 c.p.p.. Invece, sui documenti trasmessi a norma del comma 9 del medesimo articolo una preclusione ad un ulteriore utilizzo quale elemento nuovo è in grado di formarsi solo se il giudice del riesame mostri di aver preso in considerazione il documento e di averne apprezzato la portata nel testo della decisione.
Non basta, in altri termini, che l'atto sia stato posto a disposizione del Tribunale del riesame, occorre pure, nel rispetto della dialettica processuale, che l'elemento sia stato discusso dal giudice.
È infatti una mera petizione di principio sostenere che la mancata presa in considerazione del documento offerto debba essere sanzionata col ricorso in Cassazione, pena la formazione del giudicato. Il giudicato infatti non riguarderebbe l'assenza di rilievo probatorio dell'atto ma semplicemente la sua mancata considerazione, sicché resta rimesso alla strategia del p.m. o procedere alla via dell'impugnazione per l'omissione operata in sede di riesame, ovvero rivolgersi al GIP perché si pronunzi sulla portata indiziaria di elementi che nessun giudice ha mai valutato.
3. Quanto alla gravità indiziaria, il ZZ propone una lettura disarticolata e alternativa del complesso probatorio che lo riguarda, anche con' incursioni extratestuali dirette a dimostrare o la inattendibilità di certi dichiaranti o la non veridicità di certe dichiarazioni o una possibile diversa lettura di altre affermazioni. Si tratta in altri termini di censure in fatto che non possono essere prese in considerazione in questa Sede.
4. Infondata infine è la doglianza sulle esigenze cautelari, una volta che il Tribunale, sulla base di congrui elementi, ha riconosciuto al ricorrente un ruolo direttivo dell'associazione, così qualificandone la pericolosità ai fini della recidiva.
5. Alla reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2000.
Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2000