Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/07/2007, n. 39827
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Sentenza 12 luglio 2007

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Il provvedimento di differimento del colloquio con il difensore in vista della celebrazione dell'interrogatorio di garanzia è nullo se non motivato in ordine alle specifiche esigenze di cautela che ne hanno determinato l'adozione. Tale nullità è da ricomprendere tra quelle di ordine generale a regime intermedio e dunque, per essere trasmessa al successivo interrogatorio, deve essere eccepita nei termini di cui all'art. 182 cod.proc.pen. e cioè prima dell'espletamento delle formalità di apertura dell'atto.

L'eventuale nullità del provvedimento di differimento del colloquio con il difensore determina l'autonoma nullità del successivo interrogatorio di garanzia, che è atto distinto dal primo. Da tale autonomia deriva che, trattandosi di nullità di ordine generale a regime intermedio, la stessa rimane sanata se non eccepita prima dell'espletamento delle formalità di apertura dell'atto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/07/2007, n. 39827
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 39827
    Data del deposito : 12 luglio 2007

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