Sentenza 12 luglio 2007
Massime • 2
Il provvedimento di differimento del colloquio con il difensore in vista della celebrazione dell'interrogatorio di garanzia è nullo se non motivato in ordine alle specifiche esigenze di cautela che ne hanno determinato l'adozione. Tale nullità è da ricomprendere tra quelle di ordine generale a regime intermedio e dunque, per essere trasmessa al successivo interrogatorio, deve essere eccepita nei termini di cui all'art. 182 cod.proc.pen. e cioè prima dell'espletamento delle formalità di apertura dell'atto.
L'eventuale nullità del provvedimento di differimento del colloquio con il difensore determina l'autonoma nullità del successivo interrogatorio di garanzia, che è atto distinto dal primo. Da tale autonomia deriva che, trattandosi di nullità di ordine generale a regime intermedio, la stessa rimane sanata se non eccepita prima dell'espletamento delle formalità di apertura dell'atto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/07/2007, n. 39827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39827 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 12/07/2007
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - N. 01368
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROMIS Vincenzo - rel. Consigliere - N. 017777/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IA GU, N. IL 07/10/1950;
avverso ORDINANZA del 22/12/2005 TRIB. LIBERTÀ di REGGIO CALABRIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROMIS VINCENZO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. DE SANDRO Anna IA che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Il G.I.P. del Tribunale di Reggio Calabria applicava la misura della custodia in carcere nei confronti di CH UE per plurime violazioni della legge sugli stupefacenti;
con l'ordinanza cautelare il G.I.P. disponeva altresì il divieto di incontro dell'indagato con il difensore fino all'espletamento dell'interrogatorio. Per come si rileva dagli atti a disposizione di questo ufficio, in occasione dell'interrogatorio di garanzia il difensore dell'indagato, dopo aver preso visione del provvedimento di divieto di incontro tra indagato e difensore inserito nello sesso provvedimento coercitivo, eccepiva la nullità derivante dalla mancanza di motivazione in ordine a tale divieto. Il difensore del CH presentava poi al G.I.P. istanza di declaratoria di inefficacia della misura cautelare sul rilievo della mancanza di motivazione del decreto con il quale, ai sensi dell'art.104 c.p.p., era stato disposto il divieto di incontro tra indagato e difensore. Il G.I.P. rigettava tale richiesta, ed il CH, tramite il difensore, proponeva pertanto appello ai sensi dell'art. 310 c.p.p.. Il Tribunale della libertà di Reggio Calabria respingeva il gravame e, richiamando quanto già argomentato dal G.I.P., motivava il proprio convincimento evidenziando che: a) secondo un'opzione interpretativa della Corte di Cassazione, la nullità in argomento non inciderebbe sul diritto all'intervento, assistenza e rappresentanza del difensore e, quindi, non rientrerebbe nell'ipotesi prevista dall'art. 178 c.p.p., lett. c), e non potrebbe comportare pertanto la perdita di efficacia della misura coercitiva;
b) essendo stato il divieto di incontro tra indagato e difensore adottato contestualmente all'ordinanza cautelare, dovrebbe trovare applicazione "quell'orientamento giurisprudenziale che permette di ricavare le ragioni specifiche ed eccezionali anche per relationem avuto riguardo all'intero contesto in cui il decreto di differimento viene ad inserirsi" (per come testualmente si legge a pag. 2 dell'ordinanza del Tribunale della libertà); c) la motivazione del decreto di differimento poteva dunque desumersi dal contesto del provvedimento custodiate tenuto conto che la dettagliata descrizione della gravità dei fatti oggetto del provvedimento restrittivo lasciava trasparire il pericolo di elaborazione di comuni tesi difensive.
Avverso detto provvedimento ricorre per cassazione il CH, con atto sottoscritto dal difensore, ribadendo la tesi della perdita di efficacia della misura custodiale, sull'asserito rilievo della eccepita nullità per mancanza di motivazione a sostegno del decreto di divieto di incontro;
il ricorrente sostiene altresì che in tal senso risulterebbe essersi univocamente espressa negli ultimi tempi la giurisprudenza di legittimità, e precisa che, nella concreta fattispecie, la nullità in parola sarebbe stata dedotta preliminarmente all'espletamento dell'interrogatorio di garanzia. Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni di seguito indicate. Deve certamente convenirsi con il ricorrente che la più recente giurisprudenza di legittimità si è consolidata nel senso della sussistenza di nullità, nel caso di omessa motivazione, del provvedimento con il quale, ai sensi dell'art. 104 c.p.p., viene disposto il divieto di colloquio tra l'indagato colpito da ordinanza cautelare di custodia in carcere ed il difensore ("ex plurimis", in tal senso: Sez. 1, n. 5604/93, imp. Cascio, RV. 196253; Sez. 1, n. 2797/92, imp. Mazzotta ed altri, RV. 191473). E deve altresì ritenersi condivisibile l'assunto del ricorrente secondo cui nella concreta fattispecie ci si trova in presenza di un provvedimento privo di motivazione, non potendo questa trarsi dal contesto del provvedimento con riferimento alle modalità della condotta delittuosa ed alle intense ramificazioni attraverso le quali si articolava l'organismo delinquenziale i cui aderenti erano stati attinti dalla misura custodiale;
ed invero, pur potendo il divieto di colloquio tra indagato e difensore essere basato anche sulla ritenuta gravità dei fatti riguardanti una pluralità di indagati, deve essere, tuttavia, comunque indicata, anche in tal caso, la specifica esigenza di evitare la possibilità dell'impostazione di preordinate e comuni tesi difensive di comodo, non potendo detta esigenza desumersi in via di presunzione e/o considerarsi implicita nelle connotazioni soggettive ed oggettive del reato contestato con il provvedimento coercitivo. Muovendo dalle premesse di cui sopra deve rilevarsi, dunque, la nullità del provvedimento di divieto di incontro tra il CH ed il suo difensore, contenuto nell'ordinanza custodiale emessa a carico del CH stesso. La nullità in argomento è da ricomprendere - come precisato in giurisprudenza con plurime pronunce che hanno dato vita ad un indirizzo interpretativo assolutamente consolidato - tra quelle di ordine generale disciplinate dall'art. 180 c.p.p.: detta nullità, per comunicarsi al successivo interrogatorio e alla misura cautelare, deve essere eccepita nei termini di cui all'art. 182 c.p.p. e, precisamente, prima dell'espletamento dell'interrogatorio medesimo (così, "ex plurimis", Sez. 4, n. 2565/2000, imp. Memushi Refat, RV. 216493). Dunque, detta nullità, se non eccepita prima dell'espletamento dell'interrogatorio, deve ritenersi sanata. Orbene, nel caso in esame, per quanto si evince dagli atti a disposizione di questo ufficio, la nullità in questione è stata eccepita dal difensore, avendo questi chiesto di prendere visione dell'ordinanza cautelare, solo in occasione dell'interrogatorio del CH, esattamente dopo l'espletamento delle preliminari formalità dell'atto, anche se prima che il CH dichiarasse di volersi avvalere della facoltà di non rispondere. Sembrerebbe dunque essere stata dedotta tardivamente l'eccezione di nullità - in quanto non formulata prima dell'interrogatorio - con conseguente sanatoria della stessa. Ma vi è un'ulteriore considerazione che risulta tranciante e rende assolutamente superfluo, ai fini della decisione nel caso in esame, definire compiutamente il concetto temporale espresso con la locuzione "prima dell'interrogatorio", stabilire, cioè, se con tale formulazione debba intendersi un momento che deve precedere anche le formalità di apertura dell'atto ovvero un momento che deve precedere soltanto la fase dell'interrogatorio in cui l'indagato, a fronte delle contestazioni, intende rilasciare dichiarazioni ovvero avvalersi della facoltà di non rispondere.
Ed invero, posto che la nullità del provvedimento di divieto di colloquio tra indagato e difensore, in caso di mancanza di motivazione, rientra tra le nullità di ordine generale a regime intermedio, necessariamente anche la nullità dell'interrogatorio - a sua volta derivante dalla nullità del provvedimento di differimento di incontro tra indagato e difensore - non può che essere anch'essa di ordine generale a regime intermedio;
con la conseguenza che la nullità dell'interrogatorio - che è autonoma rispetto all'altra, in quanto concernente un atto diverso dal provvedimento di divieto di colloquio (tanto da non risentirne affatto, ove la prima delle nullità in argomento risulti sanata perché non tempestivamente dedotta) - deve essere eccepita entro il termine di cui all'art. 182 c.p.p., comma 2, secondo cui, "quando la parte vi assiste", la nullità di un atto deve essere eccepita prima del suo compimento. Ne consegue che, nella concreta fattispecie, avendo l'indagato ed il suo difensore assistito all'atto (l'interrogatorio), la nullità di tale atto (l'interrogatorio), per espressa disposizione di legge (art. 182 c.p.p., comma 2, citato), doveva essere eccepita prima del suo compimento;
il che non è stato: dal verbale dell'interrogatorio si rileva infatti che il difensore si limitò ad eccepire la nullità del provvedimento di differimento di incontro con il proprio assistito. Soltanto in seguito, con apposita istanza ai sensi dell'art. 302 c.p.p. - dunque in sede e contesto del tutto diversi dall'interrogatorio - il difensore del CH chiese al G.I.P. declaratoria di inefficacia della misura cautelare, eccependo, solo allora, la nullità dell'interrogatorio di garanzia (equiparabile alla mancanza di interrogatorio).
Il convincimento del Collegio trova un ulteriore e significativo elemento di conforto nella considerazione che, ove la parte (il difensore o l'indagato, entrambi presenti) avesse dedotto la nullità dell'interrogatorio prima del suo compimento, il G.I.P. ben avrebbe potuto consentire, in quel momento stesso, il colloquio tra difensore ed indagato, e differire l'interrogatorio all'esito del colloquio stesso, pur sempre nel rispetto del termine di cinque giorni previsto dall'art. 294 c.p.p. tenuto conto del tempo limitato del colloquio (un'ora, due ore ?).
Al rigetto del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Cancelleria provvedere alla comunicazione di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 332, art. 23, comma 1 bis.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'Istituto Penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito nella L. 8 agosto 1995, n. 332, art. 23, comma 1 bis. Così deciso in Roma, il 12 luglio 2007.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2007