Sentenza 13 febbraio 2013
Massime • 1
È inammissibile per carenza di interesse il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento con il quale si lamenti unicamente l'incompetenza funzionale del giudice che l'ha emessa senza la specifica indicazione del concreto pregiudizio derivato al ricorrente per l'accoglimento della richiesta di applicazione di una pena da lui stesso avanzata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/02/2013, n. 26394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26394 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 13/02/2013
Dott. OLDI Paolo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - N. 341
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. - Consigliere - N. 46862/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SA GN, nato ad [...] il [...];
avverso la sentenza del 17/05/2012 del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Arezzo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Paolo Oldi;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. GERACI Vincenzo, che ha concluso chiedendo declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 17 maggio 2012 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Arezzo, su richiesta ex art. 444 c.p.p., ha applicato la pena di anni due e mesi dieci di reclusione ed Euro 600,00 di multa ad GN SA, per concorso in cinque reati di furto pluriaggravato ed in un reato di danneggiamento aggravato, commessi in Pergine Valdarno tra il 7 e l'8 marzo 2011. 1.1. Il "patteggiamento" si era inserito in un procedimento per giudizio immediato instaurato per iniziativa del pubblico ministero.
2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, affidandolo a due motivi.
2.1. Col primo motivo il ricorrente eccepisce la nullità assoluta del procedimento per incompetenza funzionale del g.i.p.. Ad illustrazione della censura osserva che il giudizio immediato era stato illegittimamente promosso in un caso in cui, non essendo prevista l'udienza preliminare in ragione dei reati contestati, si sarebbe dovuto procedere con citazione diretta.
2.2. Col secondo motivo il ricorrente denuncia carenza di motivazione in ordine all'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.. 3. Vi è agli atti una memoria difensiva nell'interesse dell'imputato, ulteriormente illustrativa dei motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato.
1.1. Il primo motivo, invero, è viziato da carenza di interesse a ricorrere. La stessa pronuncia delle Sezioni Unite citata dalla difesa del ricorrente, riguardante una fattispecie con caratteri di analogia a quella qui rassegnata, poiché anche in quel caso era eccepita l'incompetenza funzionale del g.i.p., ha enunciato il principio secondo cui, in tema di applicazione della pena a richiesta delle parti ai sensi degli artt. 444 e segg. c.p.p., poiché la decisione del giudice che ratifica l'accordo corrisponde all'interesse che le parti hanno ritenuto di soddisfare con la richiesta di patteggiamento, l'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso detta decisione, con cui si lamenti unicamente l'incompetenza del giudice ad emetterla, è subordinata alla specifica indicazione di un'utilità concreta perseguita con il mezzo di gravame, a nulla rilevando la natura funzionale dell'incompetenza dedotta e la sua conseguente rilevabilità di ufficio (Sez. U, n. 4419 del 25/01/2005, Gioia ed altro, Rv. 229982). Infatti, dovendo l'interesse ad impugnare presentare i caratteri della concretezza e dell'attualità, l'impugnante deve mirare a rimuovere l'effettivo pregiudizio che asserisce di aver subito, in via primaria e diretta, con il provvedimento impugnato e deve chiarire quale risultato intenda perseguire, non soltanto teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole (v. Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165). Tale interesse deve essere evidenziato nei motivi di ricorso, a pena di inammissibilità: il che è mancato nel caso di specie, non essendo dato vedere, in mancanza di una specifica indicazione, quale pregiudizio possa essere derivato ai ricorrente dall'accoglimento della richiesta ex art. 444 c.p.p., da lui stesso avanzata.
2. Quanto al secondo motivo di ricorso, anche a prescindere dalla genericità della censura ivi espressa, va rimarcato che il g.u.p. non ha affatto trascurato di verificare se potesse ipotizzarsi alcuna delle ragioni di proscioglimento prese in osservazione dall'art. 129 c.p.p.; ed è motivatamente pervenuto a conclusione negativa in base alla valutazione delle fonti di prova, desumibili dagli atti del procedimento (ordinanza di misura cautelare custodiale applicata all'imputato, verbali di denuncia - querela delle persone offese, risultanze delle intercettazioni telefoniche, annotazioni e relazioni di polizia giudiziaria, rilievi fotografici, verbali di perquisizione e sequestro e quant'altro risultante dall'attività d'indagine compiuta). Siffatta valutazione non può essere sindacata in questa sede di legittimità, a maggior ragione in considerazione dell'irretrattabilità dell'accordo raggiunto dall'imputato col pubblico ministero in ordine alla sussistenza e qualificazione giuridica del fatto, all'applicazione e comparazione delle circostanze, all'entità e alle modalità di applicazione della pena.
3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2013