Sentenza 9 febbraio 2017
Massime • 1
La disposizione dell'art. 263, comma terzo, cod.proc. pen., secondo la quale il giudice penale, adito per la restituzione dei beni sequestrati, rimette le parti davanti al giudice civile in caso di controversia sulla proprietà dei beni, trova applicazione anche nell'ipotesi in cui la controversia non riguardi il diritto di proprietà del bene, ma qualunque altra questione relativa al diritto alla restituzione del bene sequestrato derivante da diritti reali minori e persino da diritti di natura obbligatoria, quali ad esempio la locazione o il comodato. (In applicazione di questo principio la Corte ha accolto il ricorso avverso il provvedimento che aveva dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza di restituzione delle colonnine di erogazioni di benzina e gpl avanzata dal titolare della società che aveva la disponibilità dei beni sequestrati in forza di un contratto di comodato, sull'assunto che l'art. 263, comma terzo, cod. proc. pen., trovasse applicazione solo con riguardo alla titolarità del diritto di proprietà).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/02/2017, n. 21273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21273 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2017 |
Testo completo
2 127 3-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE сп 301 а Composta da Sent. n. sez. Piero Savani C.C. -09/02/2017 - Presidente - R.G.N. 23393/2016 Donatella Galterio Elisabetta Rosi Gastone Andreazza Relatore Carlo Renoldi ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AN NO, n. a Colleferro il 10/07/1969; avverso la ordinanza del Tribunale di Frosinone in data 04/04/2016; udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale P. Fimiani, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 4 MAG 2017 IL ELLVERE UA NI RITENUTO IN FATTO 1. AN NO, in proprio e quale amministratore della "TA srl 2004", premesso che nelle date del 5 e 10/12/2014 erano stati eseguiti due sequestri ex art. 354 cod. proc. pen. aventi ad oggetto le colonnine di erogazione del gpl e della benzina nella disponibilità dello stesso ha proposto ricorso avverso l'ordinanza con cui il G.i.p. del Tribunale di Frosinone ha rigettato l'opposizione già proposta nei confronti dei provvedimenti del P.M. presso detto Tribunale in data 27/11/2015 ed in data 11/11/2015 con cui, rispettivamente, era stato dichiarato non luogo a provvedere circa l'istanza di restituzione in quanto già provvedutosi con il precedente provvedimento appunto dell'11/11/2015 e con il quale si era proceduto alla restituzione dei beni in favore della instante TA e non della TA.
2. Con un primo motivo lamenta violazione dell'articolo 27 Cost. e del principio di imparzialità e neutralità del giudice in funzione di giudice delle indagini preliminari con riguardo all'affermazione della commissione di reato da parte del ricorrente, affermazione incompatibile con il mero status di persona indagata ed in contrasto con il principio di presunzione di non colpevolezza.
3. Con un secondo motivo lamenta la violazione degli artt. 263, comma 2, e 127 cod. proc. pen. nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto di disattendere la tesi dell'opponente circa la necessità di adottare la procedura prevista dall'art. 263, comma 2, cod. proc. pen. e quindi di sentire il legale rappresentante della TA prima di procedere al dissequestro e alla restituzione delle cose sequestrate in favore della TA. Infatti, pur avendo il giudice argomentato circa la qualità di parte e non di terzo del ricorrente, la TA sarebbe comunque terzo in quanto soggetto diverso rispetto alla TA quale parte instante la restituzione dei beni.
4. Con un terzo motivo lamenta la violazione dell'art. 263, comma 3, cod. proc. pen. avendo erroneamente il giudice ritenuto inapplicabile la disposizione che prevede che in caso di controversia sulla proprietà delle cose sequestrate la risoluzione debba essere rimessa al giudice civile sul presupposto della incontroversa proprietà dell'impianto di distribuzione del carburante, al contrario essendo sufficiente al fine di ritenere applicabile la norma qualunque controversia sul diritto di restituzione delle cose sequestrate, diritto fondato non necessariamente sul diritto di proprietà ma anche su altro titolo giuridico come, 2 ad esempio, un contratto di locazione. Nella specie il ricorrente aveva la disponibilità dei beni sequestrati in virtù di due contratti di comodato con la TA con conseguente diritto alla restituzione e sussisteva altresì la controversia tra le parti richiesta a fronte di procedimento civile pendente tra le stesse TA e TA davanti al Tribunale civile di Frosinone a seguito di provvedimento cautelare in sede di urgenza.
5. Con un quarto motivo lamenta la violazione degli artt. 2909 cod. civ., 112 e 669 bis cod. proc. civ. In particolare il provvedimento cautelare in sede civile invocato da TA aveva avuto ad oggetto unicamente il contratto del 2011 con TA relativo all'impianto di gpl e non anche il contratto sempre con TA relativo all'impianto di benzina. Ne consegue che rispetto all'impianto di benzina lo stesso deve essere restituito ad TA oppure su di esso va mantenuto il sequestro penale in attesa di sentenza di merito in presenza di controversia tra le parti sul diritto alla restituzione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Va preliminarmente osservato che il ricorso è ammissibile anche in relazione alla opposizione presentata avverso il provvedimento del G.i.p. laddove lo stesso ha valutato anche e soprattutto la fondatezza O meno dell'originario provvedimento del P.M. che in data 11/11/2015 ebbe a disporre la restituzione dei beni alla TA;
una diversa opzione che facesse riferimento al lasso di tempo intercorso tra detta data e la data dell'1/12/2015 di presentazione dell'opposizione avanti al G.i.p. apparirebbe configgere, infatti, con il principio già affermato da questa Corte secondo cui non può applicarsi, per analogia, al procedimento per la restituzione delle cose sequestrate disciplinato dall'art. 263, comma 5, cod. proc. pen., il termine di dieci giorni previsto dall'art. 309 cod. proc. pen. per la presentazione della richiesta di riesame (Sez. 3, n. 10220 del 20/01/2010, dep. 15/03/2010, Morandi e altri, Rv. 246337).
2. Ciò posto, il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza;
al di là della insussistenza di ogni conseguenza processuale in termini di nullità, l'affermazione del provvedimento impugnato circa I' avere il legale rappresentante della ricorrente, impugnante anche in proprio, "commesso il reato", funzionale a far ritenere che il ricorrente non fosse terzo, va 3 evidentemente intesa come affermazione del tutto legittima, al di là della formulazione perentoria utilizzata, in ordine alla posizione di "indagato" e non già di "imputato" dell'interessato.
3. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Deve anzitutto ricordarsi che, come già chiarito, da ultimo, dalle Sezioni Unite di questa Corte, "terzo è la persona estranea al reato, ovvero la persona che non solo non abbia partecipato alla commissione del reato ma che da esso non abbia ricavato vantaggi e utilità" (Sez. Un., n. 11170/15 del 25/09/2014, dep. 15/03/2015, Uniland S.p.a. e altro, Rv. 263679 263685); sicché, anche a prescindere dal fatto che, come già detto, l'opposizione è stata proposta a suo tempo da AN, che risulta indagato, anche in proprio, nel caso di reato addebitabile al legale rappresentante di una persona giuridica neppure l'ente può reputarsi estraneo rispetto al reato stesso a fronte del rapporto organico che lega, in tal caso, ente ed indagato. Va aggiunto che, in ogni caso, il P.M., organo non giurisdizionale, non avrebbe potuto attivare alcun contraddittorio con il ricorrente essendo lo stesso attivabile, nella forma dell'art. 127 cod. proc. pen, evidentemente solo in sede di opposizione avanti al giudice, come in effetti accaduto nella specie.
4. Il terzo ed il quarto motivo, da esaminare congiuntamente atteso il sostanziale comune fondamento volto ad invocare la sussistenza di una controversia sulla proprietà delle cose sequestrate onde giustificare la illegittimità della decisione del Tribunale, sono invece fondati. Il provvedimento impugnato, per negare che nella specie vi sia stata una, sia pure, potenziale controversia tra TA e TA in ordine alla "proprietà" delle cose in sequestro, ha valorizzato il fatto che il titolo invocato dalla ricorrente consisterebbe nel contratto di comodato a suo tempo stipulato con la TA incontroverso sul punto. Ma il presupposto implicito di tale assunto, ovvero che la nozione di "proprietà" di cui tratta espressamente il comma 3 dell'art. 263 cod. proc. pen., debba essere letteralmente intesa, appunto, con stretto ed esclusivo riferimento a tale unico diritto reale, non può condividersi. Infatti, giacché la ratio della norma appare quella di far sì che ogniqualvolta vi sia incertezza nell'individuazione del soggetto avente diritto alla restituzione del bene, gli atti debbano essere comunque rimessi al giudice civile, ne deriva che sarebbe ingiustificata una lettura che escludesse dalla tutela della norma quelle situazioni, che, se pur formalmente diverse dal diritto di proprietà, si risolvono 4 comunque nell'esercizio dei poteri comunque corrispondenti al diritto di proprietà e, dunque, di fatto, in una disponibilità del bene giuridicamente tutelata sotto il profilo delle possibili azioni civilistiche. Nel caso in cui, infatti, pur apparendo certa la titolarità del diritto di proprietà, al momento del sequestro il bene era detenuto da soggetto diverso dal proprietario, non si può aprioristicamente escludere la sussistenza di legittime pretese del terzo sulla cosa stessa. Sicché, in definitiva, il contrasto può sorgere non solo sul diritto di proprietà ma anche su diritti reali minori e persino su rapporti obbligatori, quali ad esempio locazione o comodato (cfr., in tal senso, Sez. 3, n. 42895/04 del 28/09/2004, dep. 04/11/2004, Schiera ed altro, Rv. 230058, non massimata sul punto). Sicché, una volta risolta in tal senso la lettura che della disposizione deve darsi, la affermazione del provvedimento impugnato che, condividendo il più restrittivo approccio giurisprudenziale secondo cui non sarebbe sufficiente, per l'applicabilità dell'art. 263 cod. proc. pen. una sola potenziale controversia tra le parti ma sarebbe necessaria la pendenza di una causa civile (in tal senso,tra le altre, in posizione minoritaria rispetto al рій diffuso orientamento giurisprudenziale di segno contrario, Sez.2, n. 26914 del 06/06/2013, dep. 26/06/2013, Liberatore, Rv. 255747) ha negato ogni controversia per il fatto che oggetto della contestazione tra le parti sarebbe in realtà la permanente validità o meno di contratto di comodato tra le parti, oggetto di un solo provvedimento ex art. 700 cod. proc. civ. invocato da TA valendosi di clausola risolutiva espressa posta nel contratto di comodato, risulta contra legem. Di qui l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Frosinone per nuovo esame della censura del ricorrente da effettuare alla luce dei principi appena sopra ricordati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Frosinone. Roma, 9 febbraio 2017 I Presidente Il Consignere est. Gastone Andr Piero Savani и VI 5