Cass. pen., sez. III, sentenza 09/02/2017, n. 21273
CASS
Sentenza 9 febbraio 2017

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La disposizione dell'art. 263, comma terzo, cod.proc. pen., secondo la quale il giudice penale, adito per la restituzione dei beni sequestrati, rimette le parti davanti al giudice civile in caso di controversia sulla proprietà dei beni, trova applicazione anche nell'ipotesi in cui la controversia non riguardi il diritto di proprietà del bene, ma qualunque altra questione relativa al diritto alla restituzione del bene sequestrato derivante da diritti reali minori e persino da diritti di natura obbligatoria, quali ad esempio la locazione o il comodato. (In applicazione di questo principio la Corte ha accolto il ricorso avverso il provvedimento che aveva dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza di restituzione delle colonnine di erogazioni di benzina e gpl avanzata dal titolare della società che aveva la disponibilità dei beni sequestrati in forza di un contratto di comodato, sull'assunto che l'art. 263, comma terzo, cod. proc. pen., trovasse applicazione solo con riguardo alla titolarità del diritto di proprietà).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 09/02/2017, n. 21273
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21273
    Data del deposito : 9 febbraio 2017

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