Sentenza 12 novembre 2010
Massime • 1
Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante dell'abuso di prestazione d'opera, prevista dall'art. 61 n. 11 cod. pen., la prestazione di servizio, alla cui base sia riscontrabile un rapporto di fiducia tra le parti, non può costituire l'oggetto materiale del delitto, ma deve essere allo stesso preesistente e tale da agevolarne la commissione. (Fattispecie in cui la S.C. ha rigettato il ricorso, osservando che il contratto di servizi sottoscritto dalle parti aveva costituito l'oggetto del delitto di truffa, in quanto concluso per effetto dei raggiri accertati nel giudizio di merito).
Commentario • 1
- 1. L abuso di relazioni di prestazione d opera nell aggravante di cui all art 61 n 11 cpAccesso limitatoLucilla Amerio · https://www.altalex.com/ · 27 agosto 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/11/2010, n. 43729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43729 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 12/11/2010
Dott. PAGANO Filiberto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - N. 3495
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere - N. 17664/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI MILANO;
nei confronti di:
1) \DINOIA VITO\ N. IL *18/08/1965* C/;
avverso la sentenza n. 3971/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del 17/02/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/11/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIBERTO PAGANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Spinaci Sante, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Milano ricorre avverso la sentenza sopra indicata pronunciata nei confronti di \Dinoia Vito\, imputato di truffa aggravata, sentenza che, in riforma della decisione di primo grado, ha escluso l'aggravante dell'art. 61 c.p., n. 11. ed ha accertato la tardività delle querele sporte dalle due parti lese.
Deduce sussistere l'aggravante dell'abuso di prestazione d'opera e di relazioni di ufficio in quanto il reato, consistito nell'indurre le parti a sottoscrivere un contratto di docenza di lingua estere senza essere nella possibilità di erogare servizi di erogazione di corsi di lingua straniera, è stato posto in essere nell'ambito di un "rapporto fiduciario instauratosi nel momento in cui (l'imputato) si è recato presso (le parti lese)", anche se le parti non ebbero tra loro pregressa conoscenza.
Il ricorso è infondato. L'aggravante in parola è costituita dalla circostanza dell'abuso di prestazione d'opera che si manifesta ogni qualvolta sussista un rapporto giuridico, a carattere anche saltuario o temporaneo, che consenta ad uno dei soggetti di detto rapporto di commettere il reato in condizioni di maggiore possibilità o facilità approfittando della particolare fiducia in lui riposta (Cass. 2 1.10.08 n. 38498, depositata 9.10.08, rv. 241463). L'ambito di operatività dell'aggravante va estesa a quelle situazioni che si risolvono, pur sempre, in una prestazione di servizio, alla cui base vi sia un rapporto di fiducia, ma ovviamente la prestazione di servizio non deve essere, come nel caso in esame, l'oggetto del delitto di truffa, dovendo essere preesistente e tale da agevolare il porre in essere la truffa. Il delitto cioè non è stato agevolato dal contratto di servizi, in quanto il contratto è stato l'oggetto del delitto di truffa perché concluso in conseguenza e per l'effetto dei raggiri accertati dal giudice di merito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 novembre 2010. Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2010