Sentenza 25 settembre 1998
Massime • 1
Funzionalmente competente a provvedere sull'istanza di restituzione nel termine per impugnare una decisione del tribunale del riesame è, ai sensi dell'art. 175, comma 4, cod. proc. pen., la Corte di cassazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/09/1998, n. 2411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2411 |
| Data del deposito : | 25 settembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. GIAIAMANCO Pietro Presidente del 25/9/98
1. Dott. QUITADAMO Nicola Consigliere SENTENZA
2. " SI DO " N. 2411
3. " ON DI " REGISTRO GENERALE
4. " OV NC " N. 26492/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da BASHA SHEPTIM n. a Kukes (Albania) in data 1 febbraio 1977
avverso l'ordinanza del Tribunale di Torino in sede di riesame del 17 aprile 1998
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. F. Novarese udito il Pubblico Ministero nella persona del d. Frangini che ha concluso per rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Basha Sheptim, previo accoglimento di istanza di remissione in termini, ha proposto ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Torino in sede di riesame, pronunciata il 17 aprile 1998,con la quale confermava l'ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere del G.i.p. del Tribunale della stessa città emessa in data 1 aprile 1998, deducendo quale motivo la nullità assoluta ed insanabile del procedimento svoltosi presso il Tribunale in sede di riesame e la conseguente perdita di efficacia della misura cautelare personale.
Motivi della decisione
Appare opportuno riassumere la vicenda processuale per meglio cogliere le tematiche da affrontare e la soluzione accolta da questa Corte.
A seguito di richiesta di riesame, sottoscritta dal solo difensore degli indagati, veniva fissata udienza camerale per giorno 17 aprile 1998, notificandosi regolari avvisi a tutte le parti, ivi compreso l'odierno ricorrente all'epoca ristretto presso la casa circondariale di Biella.
Alle ore 9,40 del giorno stabilito per la trattazione del riesame veniva aperto il verbale alla presenza dell'avvocato di fiducia e dell'altro indagato, tradotto dalla casa penitenziale "le Vallette" di Torino, ma senza la presenza del ricorrente.
Al termine del l'illustrazione dei motivi da parte del difensore, si chiudeva il verbale alle ore 10,10, riservandosi il Tribunale di decidere.
Successivamente, alle ore 11,00 veniva riaperto il verbale, "dandosi atto che la scorta conduce in aula il detenuto" odierno ricorrente, che rendeva, senza la presenza dell'avvocato, ormai allontanatosi, le proprie dichiarazioni.
Notificata regolarmente l'ordinanza in data 22 aprile 1998, decorsi i termini per impugnare, il difensore, venuto a conoscenza di detto anomalo svolgimento dell'udienza camerale solo in seguito a colloquio con il proprio cliente avvenuto il 13 maggio 1998, proponeva istanza di rimessione in termini per impugnare, chiedendo anche la dichiarazione di inefficacia della misura prima al G.i.p. ed in seguito a trasmissione degli atti da parte di quest'ultimo al Tribunale in sede di riesame.
Ottenuta con ordinanza in data 25 maggio 1998, notificata il 5 giugno successivo, la restituzione in termini ex art.175 c.p.p., il ricorrente ed il suo difensore di fiducia proponevano la presente impugnazione.
Riassunta in tal modo la vicenda processuale, appare evidente che questa Corte deve innanzitutto affrontare la questione relativa all'ammissibilità dell'impugnazione, giacché ogni altra discussione sul merito della situazione processuale su esaminata sarebbe inutile. A tal riguardo, seguendo un consolidato orientamento giurisprudenziale sotto il vigore del previgente codice di rito (art.183 bis c.p.p.), che, comunque, in ordine al regime impugnatorio dell'ordinanza di restituzione non differenziava a differenza della nuova normativa, (Cass.5 luglio 1983, Carfagna in Riv.pen.1984,83 e Cass. 19 aprile 1935, Fusco in Giust.pen. 1986, III, 56) e dell'attuale (Cass. sez. VI 25 ottobre 1993 n. 1594, Dal Maso rv.197172 cui adde Cass. sez. VI n. 1599 del 1993 rv.196020 e Cass.30 giugno 1994, Italiano rv. 198445), occorre ribadire che, in seguito alla non impugnabilità dell'ordinanza che concede la restituzione in termine per proporre ricorso per Cassazione, con specifico riferimento a questo istituto per i provvedimenti "de libertate" la competenza spetta, ai sensi del quarto comma dell'art.175 c.p.p., al giudice dell'impugnazione.
Infatti il provvedimento restitutorio è destinato ad incidere sui requisiti di ammissibilità del gravame e, quindi, sulla stessa possibilità di attivare il controllo di grado superiore sul provvedimento impugnato, dovendosi anche equiparare, a tal fine, le ordinanze pronunciate dal Tribunale "de libertate" ai provvedimenti emessi nel giudizio di cognizione in contumacia dell'imputato. Pertanto l'ordinanza di remissione in termini emessa dal Tribunale di Torino in sede di riesame è affetta da incompetenza funzionale a norma del quarto comma dell'art.175 c.p.p., sicché rimane integra la competenza di questa Corte a delibare sull'istanza di remissione in termini.
Peraltro, ove non si volesse accedere a detta ricostruzione della normativa, permarrebbe sempre in capo a questo giudice di legittimità il potere, in sede di controllo ex art.591 c.p.p. sull'ammissibilità dell'impugnazione, di verificare la tempestività del ricorso avverso un provvedimento in materia di libertà emesso dal Tribunale in sede di riesame o di appello, e, quindi, di dichiarare la nullità dell'ordinanza di restituzione nel termine che lo ha consentito, poiché detto potere non viene meno neppure ex art.175 c.p.p.. Occorre, quindi, deliberare sulla sussistenza dei presupposti per l'accoglimento dell'istanza di remissione in termini, i quali, alla luce della normativa esistente e delle conformi nozioni di caso fortuito e forza maggiore, non sussistono in alcun modo, in considerazione anche del principio secondo cui le pretese nullità del procedimento devono farsi valere con l'impugnazione. Ed invero per forza maggiore deve intendersi un particolare impedimento che renda vano ogni sforzo dell'uomo e derivi da causa a lui non imputabile, mentre per caso fortuito va inteso l'evento non previsto ne' prevedibile dalla parte, intervenuto prima dell'inizio o nel corso o dopo l'esaurimento dell'attività posta in essere dalla stessa per il compimento dell'atto, esulando, nella fattispecie, per stessa ammissione della parte ricorrente la mancata incolpevole conoscenza del provvedimento da impugnare da parte dell'indagato e del suo difensore di fiducia, non potendosi, neppure, ritenere non conoscibile senza colpa la pretesa causa di nullità. Orbene, indipendentemente dell'onere della parte di controllare gli atti processuali una volta ricevuta la notifica dell'avviso di deposito della motivazione del provvedimento impugnabile senza che possa valere l'integrale notificazione dello stesso, nella fattispecie nell'ordinanza impugnata, si dà atto che il ricorrente era "presente" e che sono stati "sentiti il difensore e l'interessato (P.M. avvisato e non comparso)", sicché dalla semplice lettura dell'epigrafe dell'ordinanza appariva l'anomalo svolgimento dell'udienza camerale, onde non è configurabile alcuna ipotesi di caso fortuito o forza maggiore, essendo l'intempestiva proposizione dell'impugnazione imputabile alla mancanza di attenzione della parte. Il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di un milione di lire in favore della cassa delle ammende.
Peraltro, nel merito, la dedotta censura, comunque, secondo uniforme giurisprudenza di questa Corte (Cass.sez.un. 6 maggio 1993) n.2,Piccioni rv.193414,Cass.sez.un. 8 novembre 1993 n. 20,Durante rv.195356,Cass. sez.un.7 marzo 1996 n. 40, Carlutti rv. 203772 e Cass. sez.un. 3 luglio 199 6 n. 6,Pagnozzi rv.205254), avrebbe comportato la sola nullità dell'ordinanza di riesame senza alcuna perdita di efficacia della misura coercitiva o caducazione della stessa, poiché la nullità non è equiparabile ad inesistenza ed, in ogni caso, una pronuncia nei termini perentori previsti dalla legge è stata emessa.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di un milione di lire alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 25 settembre 1998. Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 1998