Sentenza 21 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/03/2003, n. 4177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4177 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2003 |
Testo completo
REPU BLICA0 4177/03 IN NONE DEL OPO O ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. N. 19144/00 Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente Cron.9656 Dott. Fernando LUPI Consigliere rel. Rep. Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO Consigliere Ud. 18.12.02 Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Consigliere Dott. Francesco A. MAIORANO ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul rcorso proposto da: Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente dott. Massimo Paci rappresentato e difeso per mandato in calce dagli avv. Carlo De Angelis e Michele De Lullo e con essi elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto alla via della Frezza n. 17 in Roma.
- ricorrente -
contro
LL MA, elettivamente domiciliata in Roma, fou Corte di Cassanove, presse avy. Salvatore Cabibbo la rappresenta e difende giusta procura in atti. - intimata con procura - 5634 avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina n.47 del 24.7.2000, reg. gen. n. 179/2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18.12.02 dal Relatore Cons. Fernando Lupi;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto Cinque, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 24.7.2000 la Corte di Appello di Messina, decidendo sull'appello proposto dall'INPS nei confronti di EL MA, avverso sentenza del Pretore della medesima città, rigettava l'appello confermando la statuizione del Tribunale di Messina che, in relazione alla richiesta dell'INPS di restituzione di somme indebitamente pagate per il periodo luglio 1983 settembre 1994 ed alla domanda giudiziale della EL di irripetibilità delle stesse, aveva ritenuto che solo per il periodo 1992 - 1994 andasse applicata la normativa introdotta dell'art. 1 commi 260 e segg. della legge n.662 del 1996, con diritto alla ripetibilità di tre quarti in relazione al reddito della EL, mentre per il periodo precedente riteneva invece applicabile, attesa la mancanza di dolo della pensionata che aveva regolarmente trasmesso i modelli reddituali, l'art.52 della legge n.88 del 1989, che prevedeva la totale sanabilità dell'indebito. La Corte territoriale, richiamando giurisprudenza di legittimità, negava che la legge n.662 del 1996 fosse applicabile a prestazioni indebite eseguite prima del 31.12.1995. -2- Propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, l'intimata ha depositato soltano procura. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo, denunziando la violazione dell'art. 1, commi 260 e segg., l'INPS assume che tutte le prestazioni previdenziali indebite erogate prima del 1° gennaio 1996 sono ripetibili secondo i criteri posti dalla legge n.662 del 1996 che ha sostituito tutta la disciplina previgente. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza richiamata dal ricorrente n. 30 del 2000, componendo il contrasto di giurisprudenza, hanno affermato il principio che: "Le prestazioni previdenziali indebitamente erogate dagli enti di previdenza obbligatoria prima del 1 gennaio 1996 sono ripetibili secondo i criteri posti dall'art. I commi 260, 261, 263, 265 della legge 23.12.1996 n.662 che al riguardo sostituiscono per intero la precedente disciplina, con la conseguenza che la ripetizione non è subordinata alla sussistenza anche dei relativi presupposti secondo la disciplina precedentemente applicabile.” La sentenza impugnata, che ha disapplicato detti principi, ritenendo la vigenza della normativa anteriore più favorevole ai pensionati alle prestazioni indebite erogate sino al 31.12.1995, è erronea in diritto e va cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la sentenza impugnata può essere decisa nel merito statuendosi l'irripetibilità nei limiti di un quarto di tutte le somme richieste dall'INPS. -3- ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 Sussistono giusti motivi per compensare le spese dell'intero processo tra le parti.
P Q M
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara non ripetibili nei limiti di un quarto le somme indebitamente corrisposte dall'INPS a EL MA nel periodo dal 1.7.1983 al 30.9.1994 e di cui alla lettera dell'Istituto in data 18.11.1994. Compensa le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma il 18.12.2002 Il Consigliere est. Il Presidente Милив Fe IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 21 MAR 2003 IL CANCELLIERE CANCELLIERE C1 VA TE -4-