CASS
Sentenza 8 aprile 2026
Sentenza 8 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/04/2026, n. 12801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12801 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LE LO nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 20/11/2025 del TRIB. LIBERTA' di Palermo Udita la relazione svolta dal Consigliere Mariarosaria Bruno;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale LUCA TAMPIERI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso E' presente l'Avvocato Francesca Frusteri del foro di Marsala in difesa di LE LO la quale insiste nell'accoglimento del ricorso. E' altresì presente il dott. Pugliese Francesco ai fini della pratica forense (identificato con tesserino dell'ordine degli avvocati di marsala n. 202500002). Penale Sent. Sez. 4 Num. 12801 Anno 2026 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: BRUNO MARIAROSARIA Data Udienza: 20/03/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza resa in data 20/11/2025, il Tribunale di Palermo, decidendo in sede di riesame, ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha confermato il provvedimento del G.i.p. del Tribunale di Palermo, che ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di LE LO per i reati di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 (capo 1 della imputazione provvisoria) e per numerosi episodi riguardanti la fattispecie di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90. Le indagini, si legge nella ordinanza, hanno riguardato un'organizzazione dedita al commercio degli stupefacenti (crack e cocaina) in un quartiere di Marsala, prevalentemente composta e diretta da soggetti legati da vincoli di parentela. Secondo la ricostruzione sostenuta dal primo giudice nell'ordinanza genetica, condivisa dal Tribunale del riesame, la dimostrazione dell'addebito associativo deriverebbe: dai contatti e dal contenuto delle conversazioni intercettate in cui gli associati erano costantemente impegnati nella trattazione di tematiche afferenti al traffico degli stupefacenti, cui erano dediti (cfr. colloquio del 27 febbraio 2023, RIT 80/23, nel corso dei quale LE LO illustrava al figlio IT SS come i vertici del sodalizio si fossero accordati, dopo gli arresti avvenuti nel febbraio 2023, per proseguire l'attività di spaccio, descritta come una "società" con NO, OL e ... Gisella); dalla disponibilità di luoghi dove veniva occultata la sostanza stupefacente (individuati nell'abitazione di LE LO e in un locale tecnico di pertinenza condominiale dell'immobile ove risiedeva LE LO); dalla stabilità dei canali di approvvigionamento delle sostanze stupefacenti, fornite all'ingrosso da EL IT e, dopo l'arresto di quest'ultimo, da EL TT, nonché, in misura minore, da DE EL;
dalla suddivisione dei profitti tra i compartecipi;
dai costanti e continui contatti tra gli spacciatori. In relazione alla posizione del ricorrente, il Tribunale, nell'evidenziare la gravità del quadro indiziario emerso a carico dell'indagato, ha posto in rilievo il compendio delle intercettazioni e gli esiti delle indagini dalle quali risulta come LE LO partecipasse all'assunzione delle decisioni più importanti e alla deliberazione delle strategie inerenti alla consorteria criminale, impartisse direttive ai partecipi, gestisse l'attività del commercio della sostanza stupefacente (provvedendo all'approvvigionamento e alla custodia della droga, occultata prevalentemente nel locale autoclave di un palazzo popolare dove vivevano tutti i componenti del nucleo familiare, alla sua produzione, mediante trasformazione della cocaina in crack). Sempre con riferimento al ruolo svolto dal ricorrente, si legge in motivazione come il ricorrente si occupasse anche dei 2 controllo territoriale dei luoghi ove lo spaccio avveniva, svolgendo - talvolta in prima persona - attività di cessione dello stupefacente e di recupero dei crediti derivanti dallo smercio della droga. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, a mezzo del suo difensore, articolando i seguenti motivi di dog li anza . I) Violazione di legge in relazione agli artt. 125, comma 3, 292, 309 e 311 cod. proc. pen.; motivazione meramente apparente e uso illegittimo del rinvio per relationem. L'ordinanza impugnata risulterebbe viziata da una motivazione solo apparente, in quanto il Tribunale del riesame ha sostanzialmente rinunciato all'esercizio del proprio potere-dovere di controllo critico sul provvedimento genetico, limitandosi a recepirne il contenuto mediante un mero rinvio per relationem. I giudici hanno confermato la gravità indiziaria nei confronti dell'odierno ricorrente esprimendo una motivazione meramente apparente e priva di un effettivo confronto con le puntuali e articolate censure difensive proposte in sede di riesame. II) Violazione di legge in relazione agli artt. 274, lett. c), e 275, comma 3, cod. proc. pen.; motivazione carente, apparente e meramente assertiva in ordine alla valutazione dell'attualità delle esigenze cautelari. L'ordinanza impugnata incorrerebbe in una violazione particolarmente grave dei principi che regolano il giudizio di pericolosità cautelare, avendo affermato la sussistenza delle esigenze di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. in assenza di qualsiasi reale verifica circa la loro attualità, limitandosi a richiamare in modo del tutto generico la gravità dei fatti contestati e la natura associativa del reato. Mancherebbe una rigorosa valutazione sull'attualità del pericolo, sussistendo una distanza temporale significativa tra le condotte contestate e la decisione cautelare. III) Violazione di legge in relazione all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per indebita automatizzazione della presunzione cautelare e motivazione meramente apparente e assertiva. Secondo la giurisprudenza di legittimità la presunzione di adeguatezza non esime i giudici dall'obbligo di verificare se nel caso concreto sussistano elementi idonei a dimostrate che misure meno afflittive siano inadeguate. Tale verifica deve essere effettiva. L'ordinanza impugnata omette totalmente detto controllo limitandosi a richiamare il paradigma astratto del reato associativo e la sua gravità, senza 3 interrogarsi sull'attualità del vincolo, sulla concreta capacità operativa residua del sodalizio e sulla reale possibilità che l'indagato, allo stato, possa reiterare condotte della stessa specie. Una simile motivazione si risolve nel richiamo e mere formule di stile, priva di reale contenuto argomentativo. 3. All'odierna udienza le parti presenti hanno concluso come da verbale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi dedotti dal ricorrente sono infondati, pertanto il ricorso deve essere rigettato. 2. E' opportuno evidenziare come, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per Cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetti solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'abbiano indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica ed ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 dei 29/05/2013, P.M. in proc. Tiana, Rv. 25546001). Va inoltre precisato che, dal punto di vista indiziario, nella fase cautelare è sufficiente il requisito della sola gravità (articolo 273, comma 1, cod. proc. pen.), giacché il comma 1-bis del citato art. 273 (introdotto, appunto, dalla suddetta legge) richiama espressamente i soli commi 3 e 4, ma non il comma 2 dell'articolo 192 cod. proc. pen., che prescrive la precisione e la concordanza accanto alla gravità degli indizi: derivandone, quindi, che gli indizi, ai fini delle misure cautelari, non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'articolo 192, comma 2, cod. proc. pen., e cioè con i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza (Sez. 4, n. 6660 del 24/01,12017, Pugiotto, Rv. 269179; Sez. 4, n. 37878 del 06/07/2007, Cuccaro, Rv. 237475). 3. Ciò premesso, il Tribunale manifesta di avere seguito un adeguato percorso logico-argomentativo, avendo dato conto in maniera puntuale degli 4 elementi risultanti a carico dell'indagato in relazione ai fatti di cui alle imputazioni provvisorie elevate a suo carico. Relativamente alla ricorrenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine alla fattispecie associativa ha effettuato diffusi richiami al contenuto delle conversazioni intercettate, riportandone ampi stralci in motivazione. La interpretazione offerta del contenuto di tali conversazioni ha poi formato oggetto di attenta disamina da parte del Tribunale che, nel palesarne il significato attribuito, ha applicato criteri logici immuni da censure. Si rammenta come, in subiecta materia, l'intervento della Corte di legittimità è ipotizzabile soltanto ove ricorrano manifestazioni di evidente illogicità nell'applicazione dei criteri che sovrintendono alla interpretazione dei dialoghi registrati. E' invero pacifico, nella giurisprudenza di legittimità, che il significato attribuito al linguaggio eventualmente criptico utilizzato dagli interlocutori, e la stessa natura convenzionale conferita ad esso, costituiscano valutazioni di merito insindacabili in cassazione. Di contro, la censura di diritto può riguardare soltanto la logica della chiave interpretativa: le valutazioni effettuate dal giudice di merito sui contenuto delle comunicazioni intercettate sono censurabili in sede di legittimità soltanto se ed in quanto si fondino su criteri interpretativi inaccettabili ovvero quando si applichino scorrettamente tali criteri (Si veda in argomento Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01, così massimata: "In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità"). 4. Perché ricorra la fattispecie di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90, occorre l'esistenza di un vincolo associativo continuativo fra tre o più persone, allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti tra quelli previsti dall'art. 73 d.P.R. 309/90, con la predisposizione di una struttura e di mezzi adeguati per la realizzazione del fine criminoso: l'elemento costitutivo del delitto in questione è infatti rappresentato dall'esistenza di un vincolo associativo (pactum sceleris) di natura permanente fra tre o più persone, qualificato da una organizzazione, anche minima e non necessariamente strutturata in modo gerarchico, ma comunque a carattere tendenzialmente stabile, che sia destinata a perdurare dopo la consumazione dei singoli delitti programmati, nonché da un programma criminoso volto al compimento di una serie indeterminata di reati in materia di stupefacenti. 5 La ricorrenza degli estremi del reato associativo e della partecipazione del ricorrente nei sodalizio - sia pure a livello indiziario - è stata ampiamente argomentata dai giudici del riesame, i quali, lungi dall'aderire acriticamente alle valutazioni del giudice che ha emesso il titolo, ha richiamato i dialoghi più significativi al riguardo. Particolarmente rilevanti sul piano dell'apprezzamento di una motivazione immune dalle censure elevate dalla difesa si rivelano le conversazioni riportate alle pagine 13 e seguenti della ordinanza, in cui si pone in evidenza: il momento costitutivo dell'associazione (LE illustra al figlio il proposito di proseguire l'attività di spaccio in "società" con NO, OL e Gisella); la disponibilità di luoghi ove veniva occultata la droga presso la stessa abitazione del ricorrente;
la stabilità dei canali di approvvigionamento dello stupefacente, aspetto di cui si interessava il ricorrente (conversazione nella quale LE LO riferiva a Romeo di avere incontrato IT, il quale si era dimostrato disponibile alla vendita di cocaina a 42 euro al grammo); la suddivisione dei proventi. Sul piano processuale l'esistenza del sodalizio criminoso e la prova del vincolo permanente può essere data anche per mezzo dell'accertamento di "facta concludentia", quali i contatti continui tra gli associati, i rapporti di frequentazione, l'impiego di beni comuni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative utilizzate, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive (ex multis Sez. 5, n. 8033 del 15/11/2012, Rv. 255207 - 01: «In tema di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, la prova del vincolo permanente, nascente dall'accordo associativo, può essere data anche per mezzo dell'accertamento di "facta concludentia", quali i contatti continui tra gli spacciatori, i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative utilizzate, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive»). In ordine poi alla condotta di partecipazione, trattandosi, per pacifica giurisprudenza, di un reato a forma libera, esso può assumere forme e contenuti diversi per cui, ai fini della ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 74, comma 2, d.P.R. 309/90, si reputa necessaria e sufficiente una qualsiasi azione, eseguita con qualsiasi modalità, che risulti arrecare un contributo causale rispetto all'evento tipico: contributo che, purchè consapevole e apprezzabile sul piano causale in riferimento all'esistenza o al rafforzamento dell'associazione, può essere anche minimo e limitato nel tempo (così in motivazione Sez. 4, 15/1/2014, n. 4063 n.m.). 6 Ebbene, il Tribunale ha correttamente declinato i criteri enunciati, mettendo in rilievo l'idoneità del contenuto dei dialoghi intercettati e degli esiti delle attività investigative espletate dagli organi di Polizia a rivelare sia la ricorrenza della fattispecie associativa, sia la intraneità ad essa del ricorrente (partecipazione alla realizzazione delle attività di commercializzazione dello stupefacente attraverso il versamento di quote per l'acquisto di stupefacenti, continuo contatto con gli altri associati, partecipazione agli utili dello smercio della sostanza) Dall'analisi dettagliata delle conversazioni sono stati desunti una pluralità di elementi suscettibili di rivelare l'intraneità del ricorrente nel contesto associativo de quo, la cui struttura e i cui interessi ne! lucroso settore degli stupefacenti sono ampiamente descritti in motivazione. Del pari adeguatamente giustificata è la considerazione del ruolo di promotore-organizzatore riferito al ricorrente nell'ordinanza: lo stesso infatti risultava impartire direttive ai partecipi della associazione, interveniva nelle scelte del sodalizio, partecipava all'assunzione delle decisioni più importanti del gruppo, come diffusamente argomentato alle pagine 17 e seguenti dell'ordinanza. Deve quindi ritenersi immune da censure !a motivazione offerta dal Tribunale sotto i profili lamentati dalla difesa nel primo motivo di ricorso. 5. Parimenti infondate risultano le doglianze attinenti al profilo delle esigenze cautelari (motivo secondo e terzo del ricorso). I Giudici del merito hanno ritenuto che gli elementi addotti dal difensore fossero inidonei ad escludere la prognosi negativa predeterminata dal legislatore in relazione alla fattispecie di reato elevata a carico del ricorrente nella contestazione provvisoria. In particolare, quanto al decorso del tempo, i giudici hanno sostenuto che non possa attribuirsi rilevanza a tale elemento. Hanno infatti rilevato, con argomentare logico, che è concreto e attuale il pericolo di reiterazione di fatti analoghi a quelli in addebito, in considerazione delle specifiche modalità e circostanze dei fatti e della personalità dell'indagato, gravato da numerosi precedenti, anche per reati specifici. Nel definire correttamente l'ambito valutativo a cui deve essere rapportato il giudizio da operarsi nel caso in esame, deve rammentarsi come l'assetto normativo vigente (art. 275, comma 3 ultima parte, cod. proc. pen.) contempli due presunzioni relative, una riguardante la sussistenza delle esigenze cautelari, correlata all'imputazione, l'altra riguardante l'adeguatezza della sola custodia cautelare, la quale può essere superata quando siano acquisiti elementi specifici dai quali risulti che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con altre misure (Sez. 1, n. 30734 del 09/01/2013, Rv. 256388 - 01). 7 Deve aggiungersi come la giurisprudenza di legittimità formatasi in tema di misure cautelari, abbia rimarcato che, in relazione al reato di associazione ex art. 74 d.P.R. 309/90, la prognosi di pericolosità non debba essere rapportata solo all'operatività della stessa, né alla data ultima dei reati fine, ma alla possibile commissione di delitti che siano espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento in circuiti criminali che caratterizzano l'associazione di appartenenza (cfr. Sez. 4, n. 3966 del 12/01/2021, Fusco, Rv. 280243 - 01). Ebbene, è evidente come il discorso giustificativo espresso dal Tribunale non sia meritevole di essere censurato da parte della Corte di legittimità: è stato espresso in modo corretto e adeguato il convincimento che la presunzione di pericolosità non abbia trovato smentita nelle deduzioni difensive. Inoltre, le circostanze richiamate nel provvedimento rispondono all'orientamento della Corte di legittimità, più volte ribadito in diverse pronunce, in base al quale l'attualità e la concretezza del pericolo sono insite, fino a prova contraria, nelle stesse presunzioni contemplate nell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (in argomento, si veda, da ultimo Sez. 1, n. 24135 del 10/05/2019, Rv. 276193 - 01, così massimata: "La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen., sicché se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo"). Per altro verso, le argomentazioni difensive contengono una generica critica alle valutazioni contenute nel provvedimento, senza alcun reale confronto con esse. Il carattere apodittico e apparente che la difesa attribuisce alla motivazione espressa dal Tribunale non trova riscontro in atti ed il ricorso si limita a richiamare i principi generali che regolano la materia senza che siano posti in evidenza aspetti di reale criticità nel ragionamento seguito dai Giudici. Anche in relazione alle esigenze cautelari è esteso il limite del sindacato di legittimità - costantemente affermato in questa sede riguardo alla gravità degli indizi - in base al quale spetta alla Corte di Cassazione il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità, se il giudice di merito abbia adeguatamente e congruamente dato conto delle ragioni poste a fondamento della decisione adottata, 8 Il Presidente D atellaOr 6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si dispongono gli adempimenti di cui all'art. 94 co.
1-ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 20/03/2026
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale LUCA TAMPIERI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso E' presente l'Avvocato Francesca Frusteri del foro di Marsala in difesa di LE LO la quale insiste nell'accoglimento del ricorso. E' altresì presente il dott. Pugliese Francesco ai fini della pratica forense (identificato con tesserino dell'ordine degli avvocati di marsala n. 202500002). Penale Sent. Sez. 4 Num. 12801 Anno 2026 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: BRUNO MARIAROSARIA Data Udienza: 20/03/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza resa in data 20/11/2025, il Tribunale di Palermo, decidendo in sede di riesame, ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha confermato il provvedimento del G.i.p. del Tribunale di Palermo, che ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di LE LO per i reati di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 (capo 1 della imputazione provvisoria) e per numerosi episodi riguardanti la fattispecie di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90. Le indagini, si legge nella ordinanza, hanno riguardato un'organizzazione dedita al commercio degli stupefacenti (crack e cocaina) in un quartiere di Marsala, prevalentemente composta e diretta da soggetti legati da vincoli di parentela. Secondo la ricostruzione sostenuta dal primo giudice nell'ordinanza genetica, condivisa dal Tribunale del riesame, la dimostrazione dell'addebito associativo deriverebbe: dai contatti e dal contenuto delle conversazioni intercettate in cui gli associati erano costantemente impegnati nella trattazione di tematiche afferenti al traffico degli stupefacenti, cui erano dediti (cfr. colloquio del 27 febbraio 2023, RIT 80/23, nel corso dei quale LE LO illustrava al figlio IT SS come i vertici del sodalizio si fossero accordati, dopo gli arresti avvenuti nel febbraio 2023, per proseguire l'attività di spaccio, descritta come una "società" con NO, OL e ... Gisella); dalla disponibilità di luoghi dove veniva occultata la sostanza stupefacente (individuati nell'abitazione di LE LO e in un locale tecnico di pertinenza condominiale dell'immobile ove risiedeva LE LO); dalla stabilità dei canali di approvvigionamento delle sostanze stupefacenti, fornite all'ingrosso da EL IT e, dopo l'arresto di quest'ultimo, da EL TT, nonché, in misura minore, da DE EL;
dalla suddivisione dei profitti tra i compartecipi;
dai costanti e continui contatti tra gli spacciatori. In relazione alla posizione del ricorrente, il Tribunale, nell'evidenziare la gravità del quadro indiziario emerso a carico dell'indagato, ha posto in rilievo il compendio delle intercettazioni e gli esiti delle indagini dalle quali risulta come LE LO partecipasse all'assunzione delle decisioni più importanti e alla deliberazione delle strategie inerenti alla consorteria criminale, impartisse direttive ai partecipi, gestisse l'attività del commercio della sostanza stupefacente (provvedendo all'approvvigionamento e alla custodia della droga, occultata prevalentemente nel locale autoclave di un palazzo popolare dove vivevano tutti i componenti del nucleo familiare, alla sua produzione, mediante trasformazione della cocaina in crack). Sempre con riferimento al ruolo svolto dal ricorrente, si legge in motivazione come il ricorrente si occupasse anche dei 2 controllo territoriale dei luoghi ove lo spaccio avveniva, svolgendo - talvolta in prima persona - attività di cessione dello stupefacente e di recupero dei crediti derivanti dallo smercio della droga. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, a mezzo del suo difensore, articolando i seguenti motivi di dog li anza . I) Violazione di legge in relazione agli artt. 125, comma 3, 292, 309 e 311 cod. proc. pen.; motivazione meramente apparente e uso illegittimo del rinvio per relationem. L'ordinanza impugnata risulterebbe viziata da una motivazione solo apparente, in quanto il Tribunale del riesame ha sostanzialmente rinunciato all'esercizio del proprio potere-dovere di controllo critico sul provvedimento genetico, limitandosi a recepirne il contenuto mediante un mero rinvio per relationem. I giudici hanno confermato la gravità indiziaria nei confronti dell'odierno ricorrente esprimendo una motivazione meramente apparente e priva di un effettivo confronto con le puntuali e articolate censure difensive proposte in sede di riesame. II) Violazione di legge in relazione agli artt. 274, lett. c), e 275, comma 3, cod. proc. pen.; motivazione carente, apparente e meramente assertiva in ordine alla valutazione dell'attualità delle esigenze cautelari. L'ordinanza impugnata incorrerebbe in una violazione particolarmente grave dei principi che regolano il giudizio di pericolosità cautelare, avendo affermato la sussistenza delle esigenze di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. in assenza di qualsiasi reale verifica circa la loro attualità, limitandosi a richiamare in modo del tutto generico la gravità dei fatti contestati e la natura associativa del reato. Mancherebbe una rigorosa valutazione sull'attualità del pericolo, sussistendo una distanza temporale significativa tra le condotte contestate e la decisione cautelare. III) Violazione di legge in relazione all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per indebita automatizzazione della presunzione cautelare e motivazione meramente apparente e assertiva. Secondo la giurisprudenza di legittimità la presunzione di adeguatezza non esime i giudici dall'obbligo di verificare se nel caso concreto sussistano elementi idonei a dimostrate che misure meno afflittive siano inadeguate. Tale verifica deve essere effettiva. L'ordinanza impugnata omette totalmente detto controllo limitandosi a richiamare il paradigma astratto del reato associativo e la sua gravità, senza 3 interrogarsi sull'attualità del vincolo, sulla concreta capacità operativa residua del sodalizio e sulla reale possibilità che l'indagato, allo stato, possa reiterare condotte della stessa specie. Una simile motivazione si risolve nel richiamo e mere formule di stile, priva di reale contenuto argomentativo. 3. All'odierna udienza le parti presenti hanno concluso come da verbale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi dedotti dal ricorrente sono infondati, pertanto il ricorso deve essere rigettato. 2. E' opportuno evidenziare come, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per Cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetti solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'abbiano indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica ed ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 dei 29/05/2013, P.M. in proc. Tiana, Rv. 25546001). Va inoltre precisato che, dal punto di vista indiziario, nella fase cautelare è sufficiente il requisito della sola gravità (articolo 273, comma 1, cod. proc. pen.), giacché il comma 1-bis del citato art. 273 (introdotto, appunto, dalla suddetta legge) richiama espressamente i soli commi 3 e 4, ma non il comma 2 dell'articolo 192 cod. proc. pen., che prescrive la precisione e la concordanza accanto alla gravità degli indizi: derivandone, quindi, che gli indizi, ai fini delle misure cautelari, non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'articolo 192, comma 2, cod. proc. pen., e cioè con i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza (Sez. 4, n. 6660 del 24/01,12017, Pugiotto, Rv. 269179; Sez. 4, n. 37878 del 06/07/2007, Cuccaro, Rv. 237475). 3. Ciò premesso, il Tribunale manifesta di avere seguito un adeguato percorso logico-argomentativo, avendo dato conto in maniera puntuale degli 4 elementi risultanti a carico dell'indagato in relazione ai fatti di cui alle imputazioni provvisorie elevate a suo carico. Relativamente alla ricorrenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine alla fattispecie associativa ha effettuato diffusi richiami al contenuto delle conversazioni intercettate, riportandone ampi stralci in motivazione. La interpretazione offerta del contenuto di tali conversazioni ha poi formato oggetto di attenta disamina da parte del Tribunale che, nel palesarne il significato attribuito, ha applicato criteri logici immuni da censure. Si rammenta come, in subiecta materia, l'intervento della Corte di legittimità è ipotizzabile soltanto ove ricorrano manifestazioni di evidente illogicità nell'applicazione dei criteri che sovrintendono alla interpretazione dei dialoghi registrati. E' invero pacifico, nella giurisprudenza di legittimità, che il significato attribuito al linguaggio eventualmente criptico utilizzato dagli interlocutori, e la stessa natura convenzionale conferita ad esso, costituiscano valutazioni di merito insindacabili in cassazione. Di contro, la censura di diritto può riguardare soltanto la logica della chiave interpretativa: le valutazioni effettuate dal giudice di merito sui contenuto delle comunicazioni intercettate sono censurabili in sede di legittimità soltanto se ed in quanto si fondino su criteri interpretativi inaccettabili ovvero quando si applichino scorrettamente tali criteri (Si veda in argomento Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01, così massimata: "In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità"). 4. Perché ricorra la fattispecie di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90, occorre l'esistenza di un vincolo associativo continuativo fra tre o più persone, allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti tra quelli previsti dall'art. 73 d.P.R. 309/90, con la predisposizione di una struttura e di mezzi adeguati per la realizzazione del fine criminoso: l'elemento costitutivo del delitto in questione è infatti rappresentato dall'esistenza di un vincolo associativo (pactum sceleris) di natura permanente fra tre o più persone, qualificato da una organizzazione, anche minima e non necessariamente strutturata in modo gerarchico, ma comunque a carattere tendenzialmente stabile, che sia destinata a perdurare dopo la consumazione dei singoli delitti programmati, nonché da un programma criminoso volto al compimento di una serie indeterminata di reati in materia di stupefacenti. 5 La ricorrenza degli estremi del reato associativo e della partecipazione del ricorrente nei sodalizio - sia pure a livello indiziario - è stata ampiamente argomentata dai giudici del riesame, i quali, lungi dall'aderire acriticamente alle valutazioni del giudice che ha emesso il titolo, ha richiamato i dialoghi più significativi al riguardo. Particolarmente rilevanti sul piano dell'apprezzamento di una motivazione immune dalle censure elevate dalla difesa si rivelano le conversazioni riportate alle pagine 13 e seguenti della ordinanza, in cui si pone in evidenza: il momento costitutivo dell'associazione (LE illustra al figlio il proposito di proseguire l'attività di spaccio in "società" con NO, OL e Gisella); la disponibilità di luoghi ove veniva occultata la droga presso la stessa abitazione del ricorrente;
la stabilità dei canali di approvvigionamento dello stupefacente, aspetto di cui si interessava il ricorrente (conversazione nella quale LE LO riferiva a Romeo di avere incontrato IT, il quale si era dimostrato disponibile alla vendita di cocaina a 42 euro al grammo); la suddivisione dei proventi. Sul piano processuale l'esistenza del sodalizio criminoso e la prova del vincolo permanente può essere data anche per mezzo dell'accertamento di "facta concludentia", quali i contatti continui tra gli associati, i rapporti di frequentazione, l'impiego di beni comuni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative utilizzate, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive (ex multis Sez. 5, n. 8033 del 15/11/2012, Rv. 255207 - 01: «In tema di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, la prova del vincolo permanente, nascente dall'accordo associativo, può essere data anche per mezzo dell'accertamento di "facta concludentia", quali i contatti continui tra gli spacciatori, i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative utilizzate, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive»). In ordine poi alla condotta di partecipazione, trattandosi, per pacifica giurisprudenza, di un reato a forma libera, esso può assumere forme e contenuti diversi per cui, ai fini della ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 74, comma 2, d.P.R. 309/90, si reputa necessaria e sufficiente una qualsiasi azione, eseguita con qualsiasi modalità, che risulti arrecare un contributo causale rispetto all'evento tipico: contributo che, purchè consapevole e apprezzabile sul piano causale in riferimento all'esistenza o al rafforzamento dell'associazione, può essere anche minimo e limitato nel tempo (così in motivazione Sez. 4, 15/1/2014, n. 4063 n.m.). 6 Ebbene, il Tribunale ha correttamente declinato i criteri enunciati, mettendo in rilievo l'idoneità del contenuto dei dialoghi intercettati e degli esiti delle attività investigative espletate dagli organi di Polizia a rivelare sia la ricorrenza della fattispecie associativa, sia la intraneità ad essa del ricorrente (partecipazione alla realizzazione delle attività di commercializzazione dello stupefacente attraverso il versamento di quote per l'acquisto di stupefacenti, continuo contatto con gli altri associati, partecipazione agli utili dello smercio della sostanza) Dall'analisi dettagliata delle conversazioni sono stati desunti una pluralità di elementi suscettibili di rivelare l'intraneità del ricorrente nel contesto associativo de quo, la cui struttura e i cui interessi ne! lucroso settore degli stupefacenti sono ampiamente descritti in motivazione. Del pari adeguatamente giustificata è la considerazione del ruolo di promotore-organizzatore riferito al ricorrente nell'ordinanza: lo stesso infatti risultava impartire direttive ai partecipi della associazione, interveniva nelle scelte del sodalizio, partecipava all'assunzione delle decisioni più importanti del gruppo, come diffusamente argomentato alle pagine 17 e seguenti dell'ordinanza. Deve quindi ritenersi immune da censure !a motivazione offerta dal Tribunale sotto i profili lamentati dalla difesa nel primo motivo di ricorso. 5. Parimenti infondate risultano le doglianze attinenti al profilo delle esigenze cautelari (motivo secondo e terzo del ricorso). I Giudici del merito hanno ritenuto che gli elementi addotti dal difensore fossero inidonei ad escludere la prognosi negativa predeterminata dal legislatore in relazione alla fattispecie di reato elevata a carico del ricorrente nella contestazione provvisoria. In particolare, quanto al decorso del tempo, i giudici hanno sostenuto che non possa attribuirsi rilevanza a tale elemento. Hanno infatti rilevato, con argomentare logico, che è concreto e attuale il pericolo di reiterazione di fatti analoghi a quelli in addebito, in considerazione delle specifiche modalità e circostanze dei fatti e della personalità dell'indagato, gravato da numerosi precedenti, anche per reati specifici. Nel definire correttamente l'ambito valutativo a cui deve essere rapportato il giudizio da operarsi nel caso in esame, deve rammentarsi come l'assetto normativo vigente (art. 275, comma 3 ultima parte, cod. proc. pen.) contempli due presunzioni relative, una riguardante la sussistenza delle esigenze cautelari, correlata all'imputazione, l'altra riguardante l'adeguatezza della sola custodia cautelare, la quale può essere superata quando siano acquisiti elementi specifici dai quali risulti che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con altre misure (Sez. 1, n. 30734 del 09/01/2013, Rv. 256388 - 01). 7 Deve aggiungersi come la giurisprudenza di legittimità formatasi in tema di misure cautelari, abbia rimarcato che, in relazione al reato di associazione ex art. 74 d.P.R. 309/90, la prognosi di pericolosità non debba essere rapportata solo all'operatività della stessa, né alla data ultima dei reati fine, ma alla possibile commissione di delitti che siano espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento in circuiti criminali che caratterizzano l'associazione di appartenenza (cfr. Sez. 4, n. 3966 del 12/01/2021, Fusco, Rv. 280243 - 01). Ebbene, è evidente come il discorso giustificativo espresso dal Tribunale non sia meritevole di essere censurato da parte della Corte di legittimità: è stato espresso in modo corretto e adeguato il convincimento che la presunzione di pericolosità non abbia trovato smentita nelle deduzioni difensive. Inoltre, le circostanze richiamate nel provvedimento rispondono all'orientamento della Corte di legittimità, più volte ribadito in diverse pronunce, in base al quale l'attualità e la concretezza del pericolo sono insite, fino a prova contraria, nelle stesse presunzioni contemplate nell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (in argomento, si veda, da ultimo Sez. 1, n. 24135 del 10/05/2019, Rv. 276193 - 01, così massimata: "La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen., sicché se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo"). Per altro verso, le argomentazioni difensive contengono una generica critica alle valutazioni contenute nel provvedimento, senza alcun reale confronto con esse. Il carattere apodittico e apparente che la difesa attribuisce alla motivazione espressa dal Tribunale non trova riscontro in atti ed il ricorso si limita a richiamare i principi generali che regolano la materia senza che siano posti in evidenza aspetti di reale criticità nel ragionamento seguito dai Giudici. Anche in relazione alle esigenze cautelari è esteso il limite del sindacato di legittimità - costantemente affermato in questa sede riguardo alla gravità degli indizi - in base al quale spetta alla Corte di Cassazione il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità, se il giudice di merito abbia adeguatamente e congruamente dato conto delle ragioni poste a fondamento della decisione adottata, 8 Il Presidente D atellaOr 6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si dispongono gli adempimenti di cui all'art. 94 co.
1-ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 20/03/2026