Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/04/2026, n. 12801
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Sentenza 8 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge in relazione agli artt. 125, comma 3, 292, 309 e 311 cod. proc. pen.; motivazione meramente apparente e uso illegittimo del rinvio per relationem.

    Il Tribunale ha dato adeguato conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario, richiamando ampi stralci di conversazioni intercettate e applicando criteri logici immuni da censure. L'interpretazione del linguaggio criptico è di merito e insindacabile in Cassazione.

  • Rigettato
    Violazione di legge in relazione agli artt. 274, lett. c), e 275, comma 3, cod. proc. pen.; motivazione carente, apparente e meramente assertiva in ordine alla valutazione dell'attualità delle esigenze cautelari.

    Il Tribunale ha ritenuto concreto e attuale il pericolo di reiterazione, considerando le modalità dei fatti, la personalità dell'indagato e i suoi precedenti. La presunzione di pericolosità non è stata smentita dalle deduzioni difensive.

  • Rigettato
    Violazione di legge in relazione all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per indebita automatizzazione della presunzione cautelare e motivazione meramente apparente e assertiva.

    Il Tribunale ha correttamente applicato l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ritenendo che la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare non sia stata superata da elementi specifici. La prognosi di pericolosità non deve essere rapportata solo all'operatività dell'associazione o alla data dei reati fine, ma alla possibile commissione di delitti espressione della medesima professionalità e grado di inserimento criminale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/04/2026, n. 12801
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12801
    Data del deposito : 8 aprile 2026

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