CASS
Sentenza 1 agosto 2023
Sentenza 1 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 01/08/2023, n. 33611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33611 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ME RT nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza in data 23/12/2022 della CORTE DI APPELLO DI BRE- SCIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
letta la requisitoria del Pubblico ministero. RITENUTO IN FATTO 1. ZO BE, per il tramite del proprio difensore, impugna l'ordinanza in data 23/12/2022 della Corte di appello di Torino, che ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di revisione avanzata ai sensi degli artt. 629 e 630 cod.proc.pen. in relazione alla sentenza in data 05/11/2014 pronunciata dal Tribunale di Milano, che ha applicato la pena richiesta delle parti a norma dell'art. 444 cod.proc.pen.. Deduce: 1.1. Vizio di motivazione in relazione alle nuove prove a discarico ritenute inidonee per una pronuncia ai sensi dell'art. 129 cod.proc.pen.. Con il primo motivo il ricorrente sostiene che tutti gli elementi indicati a discarico avrebbero dovuto condurre al proscioglimento di ZO. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 33611 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 30/05/2023 A sostegno dell'assunto vengono illustrati i contenuti degli elementi a discarico. 1.2. Vizio di motivazione in relazione alle prove preesistenti ritenute idonee a confermare la statuizione di responsabilità„ nonostante la sopravvenienza di nuove prove a discarico. Il secondo motivo è strettamente collegato al primo, in quanto anche in questo caso si assume che le preesistenti emergenze processuali non possono considerarsi idonee a confermare la responsabilità di ZO, in presenza delle prove sopravvenute. Si denuncia il travisamento della prova. CONSIDERATO IN FATTO 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 1.1. La manifesta infondatezza deriva dai principi enunciati in materia di revisione di una sentenza di patteggiamento. In tale ambito, il complessivo giudizio probatorio comporta una valutazione del novum alla luce della regola di giudizio posta per il rito alternativo, con la conseguenza che i nuovi apporti devono consistere in elementi tali da dimostrare la sussistenza di cause di proscioglimento dell'interessato secondo il parametro di giudizio dell'art. 129 cod. proc. pen., sì come applicabile nel patteggiamento (Sez. 6, n. 5238 del 29/01/2018, Notarangelo, Rv. 272129; N. 8957 d& 2007 Rv. 235490; N. 31374 del 2011 Rv. 250684; N. 26000 del 2013 Rv. 255890; N. 10299 del 2014 Rv. 258997); in tal senso, va ribadito come il richiamo operato dall'art. 444 cod. proc. pen. all'art. 129 dello stesso codice comporta che, malgrado il patteggiamento sulla pena intervenuto tra le parti, il giudice deve emettere una pronuncia di proscioglimento quando riconosca - indipendentemente dall'evidenza - la ricorrenza di una delle ipotesi previste dal comma 1 del citato art. 129, valutando correttamente la sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo dei reati contestati (Sez. 2, n. 20772 del 24/04/2019, PMT C/ RESEMINI, Rv. 276056). In altri termini, al giudice della revisione della sentenza di patteggiamento è rimessa, retrospettivamente ed ora per allora„ la delibazione del se, nel nuovo contesto dimostrativo, l'accordo fosse ratificabile. A tale proposito è stato spiegato che il consenso prestato per la definizione del processo con l'applicazione della pena implica l'accettazione integrale del relativo "statuto" anche per la fase di revisione (in questo senso, Sez. 5, Sentenza n. 12096 del 20/01/2021, Bersani). 1.2. A ciò si aggiunga che la Corte territoriale non si è, comunque, sottratta a una rinnovata riconsiderazione della resistenza degli elementi sui quali la sentenza di applicazione della pena è stata emessa, anche tenuto conto di quelli nuovamente 2 introdotti;
e ha inevitabilmente concluso come, anche alla luce dei profili di novità postulati dall'istante, restassero impregiudicat fatti che, seppur comparati con gli ulteriori elementi prospettati non introducono quell'evidenza dell'esistenza di una causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.proc.pen. che impone di superare la presunzione di colpevolezza che il legislatore ricollega alla formulazione della richiesta di applicazione della pena (Sez. 2, n. 41785 del 06/10/2015, Ayari, Rv. 264595) e depotenziare la prevalenza del potere dispositivo delle parti sul potere discrezionale del giudice, non risultando travalicati i limiti indisponibili derivanti dal principio di legalità. A siffatta, complessiva riconsiderazione della base dimostrativa dell'accordo, analiticamente condotta secondo i parametri ora delineati, il ricorrente finisce per contrapporre una pretesa portata liberatoria delle prove e a prospettare censure della motivazione che s'appalesano, invece, insussistenti, in presenza di un iter giustificativo esplicativo dei criteri adottati ai sensi dell'art. 129, c:omma 1, cod.proc. pen.. Da qui l'ulteriore causa di inammissibilità che si va zid aggiungere alla manifesta infondatezza, in quanto in tale maniera vengono prospettate questioni di merito non scrutinabili in sede di legittimità. 2. Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità del ricorso e a ciò segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. oen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 maggio 2023 Il Consigliere estensore L -Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
letta la requisitoria del Pubblico ministero. RITENUTO IN FATTO 1. ZO BE, per il tramite del proprio difensore, impugna l'ordinanza in data 23/12/2022 della Corte di appello di Torino, che ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di revisione avanzata ai sensi degli artt. 629 e 630 cod.proc.pen. in relazione alla sentenza in data 05/11/2014 pronunciata dal Tribunale di Milano, che ha applicato la pena richiesta delle parti a norma dell'art. 444 cod.proc.pen.. Deduce: 1.1. Vizio di motivazione in relazione alle nuove prove a discarico ritenute inidonee per una pronuncia ai sensi dell'art. 129 cod.proc.pen.. Con il primo motivo il ricorrente sostiene che tutti gli elementi indicati a discarico avrebbero dovuto condurre al proscioglimento di ZO. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 33611 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 30/05/2023 A sostegno dell'assunto vengono illustrati i contenuti degli elementi a discarico. 1.2. Vizio di motivazione in relazione alle prove preesistenti ritenute idonee a confermare la statuizione di responsabilità„ nonostante la sopravvenienza di nuove prove a discarico. Il secondo motivo è strettamente collegato al primo, in quanto anche in questo caso si assume che le preesistenti emergenze processuali non possono considerarsi idonee a confermare la responsabilità di ZO, in presenza delle prove sopravvenute. Si denuncia il travisamento della prova. CONSIDERATO IN FATTO 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 1.1. La manifesta infondatezza deriva dai principi enunciati in materia di revisione di una sentenza di patteggiamento. In tale ambito, il complessivo giudizio probatorio comporta una valutazione del novum alla luce della regola di giudizio posta per il rito alternativo, con la conseguenza che i nuovi apporti devono consistere in elementi tali da dimostrare la sussistenza di cause di proscioglimento dell'interessato secondo il parametro di giudizio dell'art. 129 cod. proc. pen., sì come applicabile nel patteggiamento (Sez. 6, n. 5238 del 29/01/2018, Notarangelo, Rv. 272129; N. 8957 d& 2007 Rv. 235490; N. 31374 del 2011 Rv. 250684; N. 26000 del 2013 Rv. 255890; N. 10299 del 2014 Rv. 258997); in tal senso, va ribadito come il richiamo operato dall'art. 444 cod. proc. pen. all'art. 129 dello stesso codice comporta che, malgrado il patteggiamento sulla pena intervenuto tra le parti, il giudice deve emettere una pronuncia di proscioglimento quando riconosca - indipendentemente dall'evidenza - la ricorrenza di una delle ipotesi previste dal comma 1 del citato art. 129, valutando correttamente la sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo dei reati contestati (Sez. 2, n. 20772 del 24/04/2019, PMT C/ RESEMINI, Rv. 276056). In altri termini, al giudice della revisione della sentenza di patteggiamento è rimessa, retrospettivamente ed ora per allora„ la delibazione del se, nel nuovo contesto dimostrativo, l'accordo fosse ratificabile. A tale proposito è stato spiegato che il consenso prestato per la definizione del processo con l'applicazione della pena implica l'accettazione integrale del relativo "statuto" anche per la fase di revisione (in questo senso, Sez. 5, Sentenza n. 12096 del 20/01/2021, Bersani). 1.2. A ciò si aggiunga che la Corte territoriale non si è, comunque, sottratta a una rinnovata riconsiderazione della resistenza degli elementi sui quali la sentenza di applicazione della pena è stata emessa, anche tenuto conto di quelli nuovamente 2 introdotti;
e ha inevitabilmente concluso come, anche alla luce dei profili di novità postulati dall'istante, restassero impregiudicat fatti che, seppur comparati con gli ulteriori elementi prospettati non introducono quell'evidenza dell'esistenza di una causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.proc.pen. che impone di superare la presunzione di colpevolezza che il legislatore ricollega alla formulazione della richiesta di applicazione della pena (Sez. 2, n. 41785 del 06/10/2015, Ayari, Rv. 264595) e depotenziare la prevalenza del potere dispositivo delle parti sul potere discrezionale del giudice, non risultando travalicati i limiti indisponibili derivanti dal principio di legalità. A siffatta, complessiva riconsiderazione della base dimostrativa dell'accordo, analiticamente condotta secondo i parametri ora delineati, il ricorrente finisce per contrapporre una pretesa portata liberatoria delle prove e a prospettare censure della motivazione che s'appalesano, invece, insussistenti, in presenza di un iter giustificativo esplicativo dei criteri adottati ai sensi dell'art. 129, c:omma 1, cod.proc. pen.. Da qui l'ulteriore causa di inammissibilità che si va zid aggiungere alla manifesta infondatezza, in quanto in tale maniera vengono prospettate questioni di merito non scrutinabili in sede di legittimità. 2. Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità del ricorso e a ciò segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. oen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 maggio 2023 Il Consigliere estensore L -Presidente