Sentenza 24 settembre 2001
Massime • 1
In tema di bancarotta, poiché anche i diritti di credito rientrano nel patrimonio del fallito, costituisce distrazione qualsiasi condotta diretta a destinare attività fallimentari a scopi diversi dalla garanzia dei creditori; ne consegue che il delitto di truffa può concorrere con quello di bancarotta fraudolenta, nel caso in cui i debitori di una società di capitali -dichiarata fallita- siano indotti in errore dall'amministratore, il quale ne incassi i crediti nella sua qualità di legittimo destinatario dei pagamenti, appropriandosi le relative somme.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/09/2001, n. 36865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36865 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FRANCO MARRONE - Presidente - del 24/09/2001
Dott. FRANCESCO NICASTRO - Consigliere - SENTENZA
Dott. MAURIZIO FUMO - Consigliere - N. 1342
Dott. PAOLO ANTONIO BRUNO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANIELLO NAPPI - Consigliere - N. 137/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
ON AN, n. a Teglio il 22 dicembre 1946
avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano depositata il 7 giugno 2000 Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi Udite le conclusioni del P.M. Dott. A. Galasso che ha chiesto l'a.c.r.
Udito il difensore avv. G. Bologna.
Motivi della decisione
Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Milano ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di AN ON in ordine al delitto di cui all'art. 232 legge fall., addebitatogli per avere incassato crediti della fallita s.r.l. "Lo Sperone", di cui era stato amministratore, inducendo in errore i debitori sulla sua qualità di legittimo destinatario dei pagamenti.
Ricorre per cassazione AN ON e sostiene che il reato configurabile è la truffa, non quello contestato, perché i crediti non sono beni fallimentari, perché la condotta è stata consumata ai danni dei creditori fallimentari, non ai danni della società fallita, e perché l'abusivo incasso di quei crediti può essere considerato un raggiro, non una sottrazione di beni. Il ricorso è infondato.
Secondo quanto prevede l'art. 1189 c.c. il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, è liberato se prova di essere stato in buona fede;
ma chi ha ricevuto il pagamento è tenuto alla restituzione verso il vero creditore, secondo le regole stabilite per la ripetizione dell'indebito. E secondo la giurisprudenza civile di questa Corte, l'obbligo di restituzione incombe comunque su colui che ha ricevuto il pagamento, indipendentemente dalla liberazione o meno del debitore, perché l'accertamento della buona o della mala fede di costui all'atto del pagamento, "se ha rilevanza nei rapporti fra lo stesso ed il vero creditore ai fini della sua liberazione dall'obbligazione non ha influenza in ordine all'obbligo di restituzione da parte del creditore apparente" (Cass., sez. 1^, 7 dicembre 1967, n. 2903, m. 330548). Ne consegue che nel caso in esame AN ON commise certamente una truffa ai danni dei debitori indotti in errore sulla sua qualità di legittimo destinatario dei pagamenti. Ma tale condotta non lo esimeva dall'obbligo di restituire al fallimento quanto ricevuto, indipendentemente dalla liberazione di coloro che il pagamento effettuarono. E il doloso e preordinato inadempimento a tale obbligazione di restituzione integrò gli estremi anche della distrazione dei beni del fallito, punita dall'art. 232 comma 2 n. 1) legge fall.
Nella giurisprudenza penale di questa Corte, invero, è indiscusso che anche i diritti di credito rientrano tra i beni del fallito (Cass., sez. 5^, 24 maggio 1984, Pompeo, m. 165675), come è indiscusso che deve considerarsi distrazione qualsiasi condotta che destini le attività fallimentari a finalità diverse dalla garanzia dei creditori (Cass., sez. 5^, 17 febbraio 1969, Tafuri, m. 111498, Cass., sez. 5^, 19 settembre 1995, Guerrini, m. 203006). Il delitto di truffa ai danni dei debitori del fallimento concorre, pertanto, con il delitto di distrazione ai danni dell'impresa fallita.
Il reato, peraltro, è estinto per prescrizione, risalendo al 5 agosto 1993 l'ultima condotta criminosa.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2001