Cass. pen., sez. V, sentenza 24/09/2001, n. 36865
CASS
Sentenza 24 settembre 2001

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In tema di bancarotta, poiché anche i diritti di credito rientrano nel patrimonio del fallito, costituisce distrazione qualsiasi condotta diretta a destinare attività fallimentari a scopi diversi dalla garanzia dei creditori; ne consegue che il delitto di truffa può concorrere con quello di bancarotta fraudolenta, nel caso in cui i debitori di una società di capitali -dichiarata fallita- siano indotti in errore dall'amministratore, il quale ne incassi i crediti nella sua qualità di legittimo destinatario dei pagamenti, appropriandosi le relative somme.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 24/09/2001, n. 36865
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 36865
    Data del deposito : 24 settembre 2001

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