Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/10/2025, n. 34158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34158 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 digs.
196/2003 e ss.mm.
Composta da
Vito Di Nicola Emanuela Gai Antonio OR Giuseppe LO BA AC
ha pronunciato la seguente
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 34158/2025 Roma, li, 17/10/2025
- Presidente -
Sent. n. sez. 1093 CC-10/09/2025
-Relatore -
SENTENZA
R.G.N. 5913/2025
sul ricorso di Di ZA RE, nato a [...] il [...], avverso la sentenza in data 27/06/2024 della Corte di cassazione, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere BA RÌ; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Pietro Molino, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l'avv. Vittorio Giaquinto, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 28 ottobre 2014 la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza di assoluzione in data 7 agosto 2012 del G.u.p. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ha condannato l'imputato per il reato di cui agli art. 61 n. 9 e 609-bis cod. pen. Con sentenza n. 38947 del 28 giugno 2017 la Terza Sezione della Corte di cassazione ha annullato la sentenza della Corte di appello perché il ribaltamento dell'assoluzione non era stato preceduto dalla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. Con sentenza in data 24 ottobre 2023 la Corte di appello di Napoli, decidendo in seguito di rinvio, dopo aver escusso la persona offesa, ha accolto l'originario appello della parte civile e del Procuratore generale e ha condannato l'imputato. Con sentenza n. 31186 del 27 giugno 2024 la Quarta Sezione della Corte di cassazione ha annullato la sentenza impugnata, limitatamente alla statuizione concernente l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto;
ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente
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Firmato Da: LUANA MARIANI Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Serial: 52496d43ea6db797-Firmato Da: UBALDA MACRI Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Seriale: 63bc6685cec17db4 Firmato Da: VITO DI NICOLA Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Serial: 7c607fcca8a2935
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alla condanna al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese alla parte civile, statuizioni che ha eliminato;
ha rigettato il ricorso nel resto rendendo irrevocabile l'accertamento della responsabilità penale dell'imputato.
2. Il ricorrente presenta un ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. sostenendo che la Corte di cassazione è incorsa in un errore di fatto nella parte in cui ha affermato che la difesa aveva impropriamente evocato l'obbligo di motivazione rafforzata poiché le dichiarazioni spontanee dell'imputato, rese al di fuori del contraddittorio e non sottoponibili a controesame, «si caratterizzano sul piano ontologico come di per sé stesse meno attendibili rispetto alle dichiarazioni rese dal testimone». Aggiunge che la Corte non si era avveduta che, nella stessa udienza, dopo le spontanee dichiarazioni, si era sottoposto anche a un lungo e approfondito esame nel contraddittorio delle parti, nel corso del quale, rispondendo alle domande del Giudice e delle parti, aveva precisato ulteriormente i fatti e aveva ribadito le proprie ragioni in termini non dissimili a quelli spontaneamente esposti. Richiama dunque il verbale di udienza del 19 luglio 2012 dove aveva reso le dichiarazione sulla cui base il G.i.p. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere lo aveva assolto. Nei motivi aggiunti ribadisce le sue ragioni e precisa che nel ricorso originario aveva richiamato non solo le dichiarazioni spontanee ma anche le dichiarazioni rese in sede di esame, citandole a pag. 10, 11, 21, 23-26 del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Firmato Da: LUANA MARIANI Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Serial: 52496d43ea6db797- Firmato Da: UBALDA MACRI Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Seriale: 63bc6685cec17db4 Firmato Da: VITO DI NICOLA Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Serial: 7c607fcca8a2935
1. Il ricorso è infondato.
La Corte di appello di Napoli ha pronunciato la sentenza di condanna dopo aver sentito la persona offesa, la quale aveva confermato il racconto già reso in sede di querela (29/01/2011), di sommarie informazioni (06/12/2011), di incidente probatorio (09/01/2012), di esame del G.i.p. (07/08/2012) e di esame della Corte di appello (06/06/2023), e cioè che il suo medico di fiducia, durante la visita, lo aveva palpeggiato nelle parti intime, gli aveva inserito due dita nell'ano previo uso di crema lubrificante, e aveva tentato di penetrarlo. La Corte ha osservato che, in sede di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, il giovane aveva fornito una versione sovrapponibile a quelle precedenti, esponendo i fatti con linearità, coerenza e precisione e senza mai cadere in contraddizione. Di contro, l'imputato aveva sempre sostenuto che tra di loro vi era stata una relazione sentimentale che egli aveva deciso di troncare per le continue richieste di denaro del ragazzo. Nello specifico, la visita medica aveva avuto a oggetto un'esplorazione rettale per riferite perdite ematiche e il giovane si era sentito offeso dall'allusione ai possibili rapporti omosessuali intrattenuti con altri. La Corte ha ritenuto credibile la versione accusatoria e ha disatteso quella difensiva perché non convinta delle motivazioni ritorsive della denuncia, del racconto sul denaro preteso e delle giustificazioni cliniche della condotta violenta del 29 novembre 2011.
2. Con il ricorso per cassazione, poi rigettato dalla Quarta Sezione, l'imputato ha contestato il percorso motivazionale del Giudice del rinvio sulla base di un triplice ordine di ragioni, ovvero che la sentenza di secondo grado non aveva fornito adeguate argomentazioni idonee a stravolgere le ragioni poste a base della sentenza di assoluzione del G.u.p.; che i giudici del rinvio non avevano adeguatamente valutato il contenuto delle spontanee dichiarazioni rese dall'imputato innanzi al Giudice di primo grado e di fronte alla Corte di appello;
che i Giudici del rinvio non avevano adeguatamente valutato le
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contraddizioni insite nelle dichiarazioni della persona offesa in riferimento a quelle contenute nell'originaria querela e poi in relazione a quelle rese nel corso dell'iter processuale. Nel rispondere a questo primo complesso motivo di ricorso, la Corte di cassazione ha osservato che il ricorrente aveva censurato il giudizio di attendibilità della persona offesa esclusivamente sulla base delle dichiarazioni spontanee rese dall'imputato al G.u.p. all'udienza del 19 luglio 2012, prima di sottoporsi all'esame, integralmente riportate in ricorso, e sulla base di quelle rese al Giudice del rinvio il 6 giugno 2023. Sennonché le dichiarazioni spontanee costituivano semplicemente l'espressione del diritto di difesa, per cui non erano idonee a confutare il quadro probatorio complessivamente considerato. Non era dunque evocabile l'obbligo di motivazione rafforzata perché le dichiarazioni spontanee si caratterizzavano sul piano ontologico come, di per sé stesse, meno attendibili rispetto alle dichiarazioni rese dal testimone». La Corte di cassazione ha concluso, pertanto, che la motivazione della Corte di appello in ordine all'attendibilità della persona offesa era *<coerente con il quadro normativo per il solo fatto di aver posto in comparazione le due fonti dichiarative. Quanto alla logicità della esplicazione delle ragioni per le quali la versione dell'imputato è stata respinta dalla Corte distrettuale, essa non è stata censurata dal ricorrente, se non con affermazioni meramente oppositive».
3. Con il ricorso straordinario, il ricorrente ha lamentato che la Corte di cassazione era incorsa in un errore percettivo sul fatto perché aveva negato l'obbligo della motivazione rafforzata, siccome le dichiarazioni della persona offesa erano state contrastate solo con le dichiarazioni spontanee dell'imputato, quando nel ricorso egli aveva avuto cura di richiamare anche le dichiarazioni rese in sede di esame. In realtà, il motivo di ricorso, pur ricordando che alle dichiarazioni spontanee era seguito l' esame, come correttamente evidenziato nella memoria intitolata "motivi aggiunti", è incentrato tutto sulle dichiarazioni spontanee che sono state riportate per intero nel ricorso da pag. 11 a pag. 19. In altri termini, il ricorrente non ha incentrato le sue difese sulle dichiarazioni rese durante l'esame, dove comunque ha ribadito la linea difensiva già seguita con le dichiarazioni spontanee, ma ha insistito sul fatto che nel ribaltamento della decisione assolutoria, anche dopo la rinnovazione istruttoria, la Corte di appello avrebbe dovuto rendere una motivazione rafforzata per spiegare in modo maggiormente persuasivo perché fosse prevalente la tesi accusatoria rispetto a quella difensiva. Ciò chiarisce la traiettoria seguita dalla Corte di cassazione, che, nel negare l'obbligo di motivazione rafforzata, ha risposto sul valore probatorio delle dichiarazioni spontanee. Sennonché, a differenza di quanto argomentato dalla difesa, l'eventuale "errore>> del Giudice di legittimità sarebbe da qualificare come in diritto, e non in fatto, perché atterrebbe alla verifica delle condizioni di legge dell'obbligo di motivazione rafforzata. E' pacifico in giurisprudenza che l'errore di fatto, verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen., consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. 3, n. 47316 del 01/06/2017, Vinci, Rv. 271145-01). E' inammissibile, però, il ricorso straordinario per errore di fatto quando l'errore in cui si assume che la Corte di cassazione sia incorsa abbia natura valutativa e si innesti su un sostrato fattuale correttamente percepito (Sez. 6, n. 28424 del 23/06/2022, Spadini, Rv. 283667-01) come pure è estranea a questo giudizio anche la cognizione degli errori di valutazione e di giudizio
Firmato Da: LUANA MARIANI Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Serial: 52496d43ea6db797- Firmato Da: UBALDA MACRI Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Seriale: 63bc6685cec17db4 Firmato Da: VITO DI NICOLA Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Serial: 7c607fcca8a2935
dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193- 01). Nel caso in esame, tutte le dichiarazioni difensive - quelle spontanee sono state ripetute in sede di esame sono state interamente valutate dalla Corte di appello, che, nel confronto tra le due tesi, ha ritenuto credibile, e maggiormente persuasiva, la versione della persona offesa rispetto a quella dell'imputato. La ratio decidendi della sentenza della Corte di cassazione risiede, dunque, non già nella parte relativa al valore probatorio delle dichiarazioni spontanee, bensì nell'ultima affermazione del par. 3, a pag. 11, ove si legge che «Quanto alla logicità della esplicazione delle ragioni per le quali la versione dell'imputato è stata respinta dalla Corte distrettuale, essa non è stata censurata dal ricorrente, se non con affermazioni meramente oppositive». In altri termini, la Corte di cassazione, che si è confrontata con tutto il compendio probatorio sottoposto al suo esame, ha ritenuto che il ricorso dell'imputato non fosse riuscito a disarticolare il ragionamento logico-giuridico che aveva condotto la Corte di appello a ritenere fondata l'accusa piuttosto che giustificata la difesa. L'omessa rilevazione della ripetizione del contenuto di tali dichiarazioni in sede di esame è questione che esula dal concetto di "errore di fatto denunciabile con il rimedio di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. Ne deriva il rigetto del ricorso straordinario con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 10 settembre 2025
Il Consigliere estensore
BA RÌ
Il Presidente Vito Di Nicola
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art 52 D. Lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge
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Firmato
Da: LUANA MARIANI Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Serial: 524a6d43ea6db797-Firmato Da: UBALDA MACRI Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Seriale: 63bc6685cec17db4 Firmato Da: VITO DI NICOLA Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Serial: 7c607fcca8a2935