Sentenza 22 gennaio 2001
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- 1. Vizio di mente, bastano i disturbi di personalità? (Cass. 9163/05)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 10 dicembre 2020
Le nevrosi, le psicopatie, in generale i disturbi della personalità, possono essere sufficienti per ottenere le attenuanti del vizio di mente. Non solo quindi le malattie mentali, ma anche le disfunzioni relative all'individualità del soggetto, purchè di gravità tale da incidere concretamente sulla capacità di intendere e volere. I disturbi della personalità, come in genere quelli da nevrosi e psicopatie, quand'anche non inquadrabili nelle figure tipiche della nosografia clinica iscrivibili al più ristretto novero delle "malattie" mentali, possono costituire anch'esse "infermità", anche transeunte, rilevante ai fini degli artt. 88 e 89 c.p., ove determinino lo stesso risultato di …
Leggi di più… - 2. Capacità di intendere e di volere e disturbi della personalità dell’imputatoAccesso limitatoLuigi Viola · https://www.altalex.com/ · 11 marzo 2005
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/01/2001, n. 858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 858 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula B' IN 0085 8 /0 1 REPU BLICA AL LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto previdenza sociale;
SEZIONE LAVORO estinzione del giudizio Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Ettore MERCURIO R.G.N. 9079/98 Consigliere- Cron. 1767 Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Dott. Bruno BATTIMIELLO - Consigliere-xx Rep. Rel. Consigliere Dott. Federico ROSELLI Ud.23/10/00 - Dott. Florindo MINICHIELLO - Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE 666 SENTENZA dal Sig. sul ricorso proposto da: per chrit22 GEN. 2001 OT NA, elettivamente domiciliata in粉 IL CANCELLIERE ROMA, VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell'avvocato VACIRCA SERGIO, che la rappresenta e difende CANCELLERIA unitamente all'avvocato PETRONIO LUCIANO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in UFFICIO COPIE persona del legale rappresentante pro tempore, Rilasciata copia legale elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17,1 2 al Sig. VACIREA per diritti L. 19 FEB. 2001 b 2000 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, IL CANCELLIERE 4383 rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE CARLO, PESCOSOLIDO GABRIELLA, DI LULLO MICHELE, giusta Rilasciata copia legate al Sig. TNPS delega in calce alla copia notificata del ricorso;
per diritti L. resistente con mandato 11-6 MAR 2001 - IL CANCELLIERE provvedimento del Tribunale di PIACENZA, avverso il emesso il 28/01/98 R.G.N. 1522/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/10/00 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE, che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Ritenuto che con provvedimento del 28 gennaio 1998 il Tribunale di Piacenza, pronunciando in sede di rinvio ex art. 383 cod. proc. civ. in una controversia vertente fra US OL e l'INPS, dichiarava estinto il processo con compensazione delle spese;
che con ricorso per cassazione la parte privata affermava trattarsi di controversia avente ad oggetto la doppia integrazione al minimo di pensione (art. 6 d.
1. n.483 del 1983 conv. in 1. due motivi di n.683 del 1983) e prospettava ricorso;
che l'INPS si costituiva in giudizio senza depositare scritti difensivi;
considerato che
col primo motivo la ricorrente solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 183, 1. 23 dicembre 1996 n.662, in base al quale è stata dichiarata l'estinzione del giudizio, in riferimento agli artt. 3, 24, 38, 42, 102, 104, 136 Cost.; che la questione è stata dichiarata non fondata dalla Corte costituzionale con sent. 20 luglio 2000 n.310, da cui non è motivo di discostarsi;
che col secondo motivo la ricorrente denunzia la violazione dell'art. 1 cit., commi 181, 182, 183 3 " i quali riguardano i soli debiti dell'INPS successivi al 30 settembre 1983, mentre la sentenza impugnata estese la dichiarazione d'estinzione del giudizio anche a somme dovute per il novembre 1978, così omettendo di pronunciare in merito;
che la denunciata omissione non sussiste poiché sulla somma relativa al 1978 si pronunciò nel corso del presente processo il Tribunale di Parma con sentenza del 12 luglio 1993, non impugnata sul punto dalla attuale ricorrente, con la conseguente preclusione della questione;
che in conclusione il ricorso va rigettato, mentre sussistono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
le La Corte rigetta il ricorso e compensa spese. I Così deciso in Roma il 23 ottobre 2000 D A 0 , S 3 1 S 3 O . A L 5 T T L R , . O Il Presidente:# the Mous A A B ' N S I L E L D 3 P S E 7 A - I D T 8 N I Il Cons. estensore:rednica Rollla - S S G 1 O N O 1 P E IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA S A M E I D I G E A A Depositata in Cancelleria P , G D O E O T E R L Oggi, 22 GEN. 2001 T T T I S N I R A E I G L S CASS IL COLLABORATORE D E L E R E DI CANCELLERIA O D 比