CASS
Sentenza 20 aprile 2023
Sentenza 20 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/04/2023, n. 16798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16798 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LUFAJ &JON nato il [...] avverso la sentenza del 23/03/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di VENEZIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, GIUSEPPINA CASELLA, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 16798 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 30/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in preambolo la Corte di assise di appello di Venezia ha confermato quella del Giudice per le indagini preliminari della stessa città, di condanna, in esito a rito abbreviato, di JI FA alla pena di tre anni, quattro mesi di reclusione ed euro 16.400,00 di multa e alla pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici. 1.1. Secondo il conforme accertamento dei giudici di merito il corposo materiale probatorio - costituito da attività d'intercettazione e analisi delle celle telefoniche agganciate dagli apparecchi cellulari, da servizi di osservazione e pedinamento, nonché controlli presso gli scali aeroportuali - dava contezza dell'esistenza di un'organizzazione criminale dedita al favoreggiamento illegale dell'immigrazione di cittadini di nazionalità albanese verso il Regno Unito, operante tra l'Italia e l'Albania. Veniva in primo luogo in rilievo la figura di RG AI, organizzatore e promotore del sodalizio, in concorso con il quale e sulla base delle cui direttive il fratello, GJ AI, operava. Costoro, in costante contatto con soggetti dimoranti in Albania incaricati del reclutamento dei migranti da trasportare in Italia, si occupavano di reperire la documentazione necessaria per creare l'apparenza di un legittimo e temporaneo soggiorno in Italia, dotando i migranti di un valido biglietto di ritorno (che non avrebbero mai utilizzato), nonché di titoli di viaggio per recarsi illegalmente nel Regno Unito, anche attraverso l'uso di documenti italiani ricettati ovvero falsificati;
provvedevano al temporaneo ricovero dei migranti in dimore, li dotavano di Sim card "dedicate" ai contatti con i membri dell'organizzazione; infine ricevevano i proventi di quell'illecito traffico umano, destinandone una quota alla remunerazione dei complici. L'esistenza del sodalizio, desunta da una pluralità di indici rivelatori indicati nelle sentenze di merito (anche attraverso il richiamo per relationem dell'ordinanza cautelare in data 11 luglio 2016 e della informativa della Polizia di Frontiera di Verona in data 18 giugno 2015 che ne era alla base), si riteneva confermata sulla scorta della sentenza irrevocabile di condanna nei riguardi di RG AI che, nel separato procedimento a suo carico, aveva reso piena confessione sia in relazione all'a esistenza e partecipazione nel reato associativo, sia con riguardo ai reati fine contestati. La sentenza impugnata riteneva il ricorrente certamente inserito nell'organizzazione criminale, siccome qualificato interlocutore del fratello su questioni relative all'organizzazione del traffico umano e autore di alcuni reati fine, contestati ai capi 2), 3 ) e 4). 2 1.2. Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale confermava la congruità della pena inflitta dal giudice di primo grado, anche sotto il profilo del quantum di aumento ex art. 81 cod. pen., ritenuti adeguatamente parametrati al disvalore dei fatti posti in essere, così come respingeva la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, non consentito dall'entità della pena irrogata 2. Ricorre GJ AI per cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, e deduce due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1 let. b), la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen, nonché vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità del ricorrente quale partecipe dell'associazione, fondata su elementi che non assurgono neppure al rango di indizi ai sensi dell'art. 192 cod. proc. pen. A fondamento dell'affermazione di responsabilità la Corte di merito ha posto alcune conversazioni telefoniche intrattenute tra il ricorrente e il fratello RG AI, nonché la circostanza che egli fosse beneficiario di alcune transazioni economiche inviate da soggetti albanesi. E, tuttavia, la Corte ha omesso di prendere posizione in merito a elementi che incidono negativamente sulla formazione della prova indiziaria e che sono suscettibili di ingenerare quantomeno un ragionevole dubbio sulla responsabilità dell'imputato e, segnatamente: i) la mancata individuazione dei presunti cittadini extracomunitari oggetto di condotta illecita e delle conversazioni telefoniche captate tra i due EL;
ii) la carenza di prova della effettiva immigrazione clandestina dei cittadini albanesi, considerato che l'emigrazione dall'Albania all'Italia è consentita in esenzione del visto e che la permanenza dei cittadini albanesi nel nostro Paese è legittima per un periodo di tre mesi;
íii) il difetto di prova della riferibilità all'attività criminosa dell'associazione delle transazioni economiche di cui l'imputato ha beneficiato, peraltro in un lasso di tempo decontestualizzato rispetto alle condotte di cui all'imputazione e la cui provenienza lecita l'imputato ha chiarito in occasione delle dichiarazioni spontanee rese dinanzi al giudice di primo grado;
iv) la circostanza che il fratello Gjiergji, capo del sodalizio, pur se reo confesso, non ha mai attribuito al ricorrente alcun ruolo. È stata, inoltre, del tutto trascurata la ricostruzione alternativa prospettata dal ricorrente, tanto con riferimento alla provenienza delle somme di denaro, quanto più in generale alla sua totale estraneità ai fatti contestati. 2.2. Con il secondo motivo deduce ai sensi dell'art. 606, comma 1 let. b), la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen, nonché vizio di motivazione in punto di 3 affermazione della responsabilità del ricorrente per i reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina sulla base di elementi che non assurgono neppure al rango di indizi ai sensi dell'art. 192 cod. proc. pen., nonché travisamento dell'interrogatorio di garanzia reso dal ricorrente il 19 marzo 2019 dinanzi al giudice per le indagini preliminari di Roma e dei risultati delle analisi delle celle telefoniche agganciate dall'utenza cellulare in uso allo stesso ricorrente. I giudici di merito fondano la responsabilità del ricorrente per i delitti di favoreggiamento aggravato dell'immigrazione clandestina travisando il contenuto dell'indicato interrogatorio. E, difatti, immotivatamente la Corte territoriale trae dalla circostanza che il ricorrente, in detta occasione, avesse riferito di essere a conoscenza che il fratello RG aiutasse dei connazionali a emigrare in altri paesi europei (tuttavia recisamente negando la propria partecipazione a qualsiasi attività agevole attrice dell'altrui condotta), la conclusione della sua partecipazione alle singole condotte di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Il ricorrente che ha ammesso di avere dato a questi un passaggio in auto al fratello presso diversi luoghi, ivi compresi la stazione ferroviaria, ma sempre senza essere a conoscenza dei motivi di quegli spostamenti. Il dato relativo all'analisi delle celle telefoniche agganciate dall'utenza cellulare in uso il ricorrente, sebbene suggestivo, alla luce di tali spiegazioni, non assurge neppure al rango di indizio. Del pari privo di reale valore indiziario quello delle transazioni di danaro effettuate in favore del ricorrente, siccome provenienti da soggetti diversi dai migranti che si assumono favoriti nelle imputazioni in esame e, soprattutto, avvengono in un contesto temporale differente rispetto alle date di singoli episodi di favoreggiamento contestati. 2.3. La difesa ha depositato, in data 23 novembre 2022, conclusioni scritte con le quali ha ribadito le argomentazioni a sostegno dì ciascun motivo dì ricorso, segnalando altresì l'opportunità di una rideterminazione ex officio della pena alla luce della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 12, comma 3, let. d), T.U. innm. in riferimento all'aggravante dell'utilizzo di servizi di trasporto internazionali, contestata al ricorrente. 3. Il Sostituto Procuratore generale, Giuseppina Casella, con requisitoria scritta depositata in data 11 novembre 2022, ha prospettato il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 4 Il ricorso è solo parzialmente fondato e va accolto nei limiti e con le conseguenze indicate in seguito. 1. Entrambi i motivi di ricorso sono non consentiti nella parte in cui deducono la violazione di legge processuale. Questa Corte ha, infatti, già chiarito che non è consentito il motivo con il quale si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per censurare l'omessa od erronea valutazione di ogni elemento di prova acquisito o acquisibile, in una prospettiva atomistica ed indipendentemente da un raffronto con il complessivo quadro istruttorio, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.„ non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.„ nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). A prescindere da tale rilievo in rito, le doglianze riguardanti il percorso argomentativo posto dalla Corte di assise di appello a fondamento della l'affermazione di responsabilità sono infondate. 2. Quanto al dedotto vizio di motivazione in punto di partecipazione del ricorrente all'associazione per delinquere di cui al capo 1), richiamando quanto già evidenziato dal Giudice per le indagini preliminari (com'è fisiologico in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità), la Corte territoriale - con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede - ha valorizzato, a fondamento della contestata affermazione di colpevolezza, il complesso degli elementi acquisiti, innanzi in sintesi riepilogati, in primis il tenore delle conversazioni intercettate che - ha rimarcato - cristallizzano il ruolo che JI AI svolgeva all'interno dell'associazione, quale imprescindibile ausilio logistico, provvedendo, dietro istruzioni del fratello RJ, a prelevare i migranti giunti in Italia e ad accompagnarli presso le destinazioni intermedie (paragrafo 2.2. della sentenza). E' inoltre stato posto in risalto l'inequivoco tenore delle chat, acquisite attraverso la copia forense del cellulare sequestrato a RJ FA, intrattenute dai due EL, tra il 21 e il 22 maggio 2016, parimenti sintomatiche del coinvolgimento del ricorrente e contrarie alla tesi dell'inconsapevolezza di questi della natura criminale delle condotte del germano, poiché in tali chat si fa 5 esplicito riferimento a un migrante «lasciato per strada» nella città di Trieste e che «bisogna aiutare a raggiungere Verona». Il giudice di secondo grado ha poi replicato all'obiezione difensiva tesa a sminuire il rilievo delle transazioni economiche di cui il ricorrente era stato destinatario, evidenziando come la tesi della causale "solidaristica" non avesse trovato alcun riscontro negli atti che, al contrario, letti unitamente alle conversazioni captate, rendevano ragione di una causale affatto illecita e legata all'oggetto dell'attività dell'associazione criminale. A fronte di tanto, l'imputato, in concreto, si è limitato a riproporre le medesime critiche contenute nell'atto di appello, nonché una diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite e una versione alternativa fondata su mere, indimostrate congetture, ove non recisamente smentite da acquisizioni probatorie (quale quella che dubita della natura di clandestini dei soggetti trasportati, che muove da un'analisi parcellizzata delle captazioni nelle quali i soggetti da trasportare vengono indicati crípticamente solo nel numero), senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti degli elementi probatori valorizzati. 3. Non dissimili sono le considerazioni che s'impongono in relazione al secondo motivo di ricorso, infondato siccome connotato da aspecificità. La doglianza, invero, che riproduce identicamente quelle contenute nell'atto di appello, trova preciso e invalicabile limite nelle valutazioni che i giudici di merito hanno svolto con riferimento al valore probatorio da attribuire all'analisi delle celle telefoniche agganciate dall'utenza cellulare dell'imputato, che lo collocavano, insieme al fratello RJ, negli stessi luoghi in cui si trovano, di volta in volta, i migranti AL DA, RA BA e GI HA proprio nei momenti cruciali del loro tentativo di varcare le frontiere italiane al fine di raggiungere, clandestinamente, altre destinazioni nel nord Europa e alla circostanza che costoro, nei momenti di difficoltà, avevano contattato entrambi i EL FA (sul punto si veda il dettagliato resoconto relativo agli incontri e alle conversazioni che hanno preceduto e seguito il controllo da parte della Polizia di frontiera di Venezia di AL DA al paragrafo 1.1. della sentenza impugnata). Tali risultanze sono state ritenute dalla Corte territoriale corroborate dalle dichiarazioni in sede d'interrogatorio dallo stesso ricorrente, lette congiuntamente a quelle spontanee successivamente rese (e richiamate nel ricorso) così da costituire, unitamente alle restanti evidenze, sicura prova della sua piena partecipazione anche ai reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. 6 A tale ultimo proposito, il preteso punto di frattura della logica argomentativa contenuta nelle decisioni di merito, invocato dal ricorrente con peculiare riferimento alla valutazione dell'interrogatorio, in realtà non costituisce travisamento. Il vizio di contraddittorietà processuale, infatti, vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice del dato probatorio nei termini di una "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167; Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605). Nel caso che ci occupa, il dato processualmente rilevante valorizzato dai giudici di merito è quello dell'avere GJ FA ammesso di avere accompagnato il fratello presso diversi luoghi, ivi compresi la stazione ferroviaria, e di essere «a conoscenza di quello ... che lui aiutava le persone ad andare»; sicché a nulla vale obiettare la mancanza di prova della consapevolezza dell'attività illecita del germano, posto che l'elemento dimostrativo è stato elaborato correttamente - appunto in chiave di presenza del ricorrente, unitamente al fratello, nei luoghi ove si trovavano i migranti e di sicura conoscenza dell'attività da questi svolta - in assenza dell'emersione di qualsivoglia dato antagonista. La difesa si è, dunque, limitata a invocare l'assoluzione del ricorrente, reiterando le doglianze svolte in sede di appello, senza confrontarsi le suindicate ineccepibili argomentazioni. 4. A diverse conclusioni deve pervenirsi quanto alla sollecitazione contenuta nelle conclusioni scritte, inerenti all'aggravante dell'art. 12, comma 3 lett. d), T.U. imm., contestata e ritenuta sussistente, per avere il ricorrente utilizzato servizi internazionali di trasporto e documenti contraffatti. Deve, infatti, aversi riguardo a quanto stabilito dalla Corte costituzionale, che, con la sentenza n. 63 dell'8 febbraio 2022, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 12, comma 3 lett. d), nella parte in cui prevede un sensibile aggravamento di pena rispetto al reato base nel caso in cui le condotte siano commesse, avvalendosi di servizi internazionali di trasporto e di documenti contraffatti. La Corte costituzionale, ha ritenuto di poter ravvisare la ratio dell'inasprimento del trattamento sanzionatorio previsto dal comma 3) nella natura plurioffensiva delle condotte che compromettono l'interesse statale pubblico alla regolamentazione dei flussi migratori ed al contempo anche altro bene giuridico, quale la vita e l'incolumità degli immigrati o l'ordine pubblico. Ha 7 quindi escluso sia ravvisabile ragionevolmente un «surplus di disvalore del fatto commesso mediante l'utilizzazione di servizi internazionali di trasporto rispetto alla generalità dei fatti riconducibili alla fattispecie base descritta nel comma 1: una tale modalità di commissione non offende alcun bene giuridico ulteriore rispetto a quello tutelato dal comma 1 (l'ordinata gestione dei flussi migratori), né rappresenta una modalità di condotta particolarmente insidiosa o tale da creare speciali difficoltà di accertamento alla polizia di frontiera». Per quanto la fattispecie aggravata in esame configuri un reato complesso, la previsione di una pena minima di cinque anni e di pena una massima di quindici anni di reclusione, per un fatto ordinariamente punibile con la reclusione da uno a cinque anni, solo in ragione dell'utilizzazione di servizi internazionali di trasporto ovvero di documenti contraffatti, alterati o anche soltanto illecitamente ottenuti presenta, dunque, tratti di assoluta anomalia "intrasistematica" rispetto alle scelte sanzionatorie tanto del codice penale, quanto della legislazione di settore. Una simile anomalia non può che tradursi in una valutazione di manifesta sproporzione del trattamento sanzionatorio previsto per l'ipotesi aggravata all'esame. La Corte costituzionale, sulla base del rilievo della manifesta irragionevolezza della parificazione ai fini sanzionatori delle due condotte dell'utilizzo di servizi internazionali di trasporto e di documenti contraffatti, alterati o illecitamente ottenuti ad altre condotte coerenti con la tipologia criminosa del traffico internazionale di migranti, evidenziato che l'inasprimento della cornice edittale ricollegato a tali ipotesi - pari al quintuplo della pena detentiva minima e al triplo di quella massima previste per la fattispecie base di cui all'art. 12, comma 1, T.u. imm. - è contrario al principio di proporzionalità della pena, ricavabile dal combinato disposto degli artt. 3 e 27, comma 3 Cost. - ha altresì chiarito che «il vulnus così accertato può essere rimosso mediante la semplice ablazione dall'art. 12, comma 3, lettera d), T.u. immigrazione del frammento di disposizione che è oggetto delle censure del rimettente. Per effetto di tale ablazione, i fatti di aiuto all'immigrazione clandestina commessi utilizzando servizi internazionali di trasporto, ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti, ricadranno naturalmente entro la previsione normativa di cui al comma 1, soggiacendo alla cornice sanzionatoria ivi prevista, salvo che non siano applicabili altre aggravanti previste dall'art. 12. E ciò fermo restando, ovviamente, il possibile concorso con gli eventuali reati di falsità documentale che dovessero eventualmente ravvisarsi nei singoli casi». 5. Pertanto, in considerazione della dichiarazione d'incostituzionalità, deve disporsi l'annullamento della sentenza impugnata, senza rinvio, limitatamente alla circostanza aggravante dell'utilizzo di servizi internazionali di trasporto, aggravante che deve essere esclusa, con conseguente rideterminazione della pena da infliggere. A tanto, tuttavia, non può provvedere questo Collegio e la sentenza impugnata non può essere annullata sul punto senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non potendo esercitare la propria discrezionalità vincolata. Ciò in quanto l'individuazione della pena riferibile sia al reato più grave - che resta comunque aggravato ai sensi del comma 3-bis, perché il fatto è commesso da più di tre persone (aggravante contestata, ritenuta dal Giudice per le indagini preliminari e che non ha costituito oggetto di appello) e 3-ter lettera b), quanto al fine di profitto - sia ai reati satellite unificati ex art. 81, comma 2, cod. pen., richiederebbe la disamina di un ampio ventaglio di indici in tema di dosimetria della pena, incompatibile con il giudizio di legittimità, imponendosi pertanto il giudizio di rinvio. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata senza rinvio limitatamente all'aggravante di cui all'art. 12, comma 3 lett. d) D. Lgs. n. 286 del 1998 con riferimento all'utilizzo di servizi internazionali di trasporto e di documenti contraffatti, ma con rinvio al giudice d'appello, limitatamente alla determinazione della pena.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'aggravante di cui all'art. 12, comma 3 lett. d) D. Lgs. n. 286 del 1998 con riferimento all'utilizzo di servizi internazionali di trasporto e di documenti contraffatti, aggravante che, in tali limiti, esclude. Per l'effetto, rinvia ad altra sezione della Corte di assise di appello di Venezia per la determinazione della pena. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 30 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, GIUSEPPINA CASELLA, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 16798 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 30/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in preambolo la Corte di assise di appello di Venezia ha confermato quella del Giudice per le indagini preliminari della stessa città, di condanna, in esito a rito abbreviato, di JI FA alla pena di tre anni, quattro mesi di reclusione ed euro 16.400,00 di multa e alla pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici. 1.1. Secondo il conforme accertamento dei giudici di merito il corposo materiale probatorio - costituito da attività d'intercettazione e analisi delle celle telefoniche agganciate dagli apparecchi cellulari, da servizi di osservazione e pedinamento, nonché controlli presso gli scali aeroportuali - dava contezza dell'esistenza di un'organizzazione criminale dedita al favoreggiamento illegale dell'immigrazione di cittadini di nazionalità albanese verso il Regno Unito, operante tra l'Italia e l'Albania. Veniva in primo luogo in rilievo la figura di RG AI, organizzatore e promotore del sodalizio, in concorso con il quale e sulla base delle cui direttive il fratello, GJ AI, operava. Costoro, in costante contatto con soggetti dimoranti in Albania incaricati del reclutamento dei migranti da trasportare in Italia, si occupavano di reperire la documentazione necessaria per creare l'apparenza di un legittimo e temporaneo soggiorno in Italia, dotando i migranti di un valido biglietto di ritorno (che non avrebbero mai utilizzato), nonché di titoli di viaggio per recarsi illegalmente nel Regno Unito, anche attraverso l'uso di documenti italiani ricettati ovvero falsificati;
provvedevano al temporaneo ricovero dei migranti in dimore, li dotavano di Sim card "dedicate" ai contatti con i membri dell'organizzazione; infine ricevevano i proventi di quell'illecito traffico umano, destinandone una quota alla remunerazione dei complici. L'esistenza del sodalizio, desunta da una pluralità di indici rivelatori indicati nelle sentenze di merito (anche attraverso il richiamo per relationem dell'ordinanza cautelare in data 11 luglio 2016 e della informativa della Polizia di Frontiera di Verona in data 18 giugno 2015 che ne era alla base), si riteneva confermata sulla scorta della sentenza irrevocabile di condanna nei riguardi di RG AI che, nel separato procedimento a suo carico, aveva reso piena confessione sia in relazione all'a esistenza e partecipazione nel reato associativo, sia con riguardo ai reati fine contestati. La sentenza impugnata riteneva il ricorrente certamente inserito nell'organizzazione criminale, siccome qualificato interlocutore del fratello su questioni relative all'organizzazione del traffico umano e autore di alcuni reati fine, contestati ai capi 2), 3 ) e 4). 2 1.2. Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale confermava la congruità della pena inflitta dal giudice di primo grado, anche sotto il profilo del quantum di aumento ex art. 81 cod. pen., ritenuti adeguatamente parametrati al disvalore dei fatti posti in essere, così come respingeva la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, non consentito dall'entità della pena irrogata 2. Ricorre GJ AI per cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, e deduce due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1 let. b), la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen, nonché vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità del ricorrente quale partecipe dell'associazione, fondata su elementi che non assurgono neppure al rango di indizi ai sensi dell'art. 192 cod. proc. pen. A fondamento dell'affermazione di responsabilità la Corte di merito ha posto alcune conversazioni telefoniche intrattenute tra il ricorrente e il fratello RG AI, nonché la circostanza che egli fosse beneficiario di alcune transazioni economiche inviate da soggetti albanesi. E, tuttavia, la Corte ha omesso di prendere posizione in merito a elementi che incidono negativamente sulla formazione della prova indiziaria e che sono suscettibili di ingenerare quantomeno un ragionevole dubbio sulla responsabilità dell'imputato e, segnatamente: i) la mancata individuazione dei presunti cittadini extracomunitari oggetto di condotta illecita e delle conversazioni telefoniche captate tra i due EL;
ii) la carenza di prova della effettiva immigrazione clandestina dei cittadini albanesi, considerato che l'emigrazione dall'Albania all'Italia è consentita in esenzione del visto e che la permanenza dei cittadini albanesi nel nostro Paese è legittima per un periodo di tre mesi;
íii) il difetto di prova della riferibilità all'attività criminosa dell'associazione delle transazioni economiche di cui l'imputato ha beneficiato, peraltro in un lasso di tempo decontestualizzato rispetto alle condotte di cui all'imputazione e la cui provenienza lecita l'imputato ha chiarito in occasione delle dichiarazioni spontanee rese dinanzi al giudice di primo grado;
iv) la circostanza che il fratello Gjiergji, capo del sodalizio, pur se reo confesso, non ha mai attribuito al ricorrente alcun ruolo. È stata, inoltre, del tutto trascurata la ricostruzione alternativa prospettata dal ricorrente, tanto con riferimento alla provenienza delle somme di denaro, quanto più in generale alla sua totale estraneità ai fatti contestati. 2.2. Con il secondo motivo deduce ai sensi dell'art. 606, comma 1 let. b), la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen, nonché vizio di motivazione in punto di 3 affermazione della responsabilità del ricorrente per i reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina sulla base di elementi che non assurgono neppure al rango di indizi ai sensi dell'art. 192 cod. proc. pen., nonché travisamento dell'interrogatorio di garanzia reso dal ricorrente il 19 marzo 2019 dinanzi al giudice per le indagini preliminari di Roma e dei risultati delle analisi delle celle telefoniche agganciate dall'utenza cellulare in uso allo stesso ricorrente. I giudici di merito fondano la responsabilità del ricorrente per i delitti di favoreggiamento aggravato dell'immigrazione clandestina travisando il contenuto dell'indicato interrogatorio. E, difatti, immotivatamente la Corte territoriale trae dalla circostanza che il ricorrente, in detta occasione, avesse riferito di essere a conoscenza che il fratello RG aiutasse dei connazionali a emigrare in altri paesi europei (tuttavia recisamente negando la propria partecipazione a qualsiasi attività agevole attrice dell'altrui condotta), la conclusione della sua partecipazione alle singole condotte di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Il ricorrente che ha ammesso di avere dato a questi un passaggio in auto al fratello presso diversi luoghi, ivi compresi la stazione ferroviaria, ma sempre senza essere a conoscenza dei motivi di quegli spostamenti. Il dato relativo all'analisi delle celle telefoniche agganciate dall'utenza cellulare in uso il ricorrente, sebbene suggestivo, alla luce di tali spiegazioni, non assurge neppure al rango di indizio. Del pari privo di reale valore indiziario quello delle transazioni di danaro effettuate in favore del ricorrente, siccome provenienti da soggetti diversi dai migranti che si assumono favoriti nelle imputazioni in esame e, soprattutto, avvengono in un contesto temporale differente rispetto alle date di singoli episodi di favoreggiamento contestati. 2.3. La difesa ha depositato, in data 23 novembre 2022, conclusioni scritte con le quali ha ribadito le argomentazioni a sostegno dì ciascun motivo dì ricorso, segnalando altresì l'opportunità di una rideterminazione ex officio della pena alla luce della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 12, comma 3, let. d), T.U. innm. in riferimento all'aggravante dell'utilizzo di servizi di trasporto internazionali, contestata al ricorrente. 3. Il Sostituto Procuratore generale, Giuseppina Casella, con requisitoria scritta depositata in data 11 novembre 2022, ha prospettato il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 4 Il ricorso è solo parzialmente fondato e va accolto nei limiti e con le conseguenze indicate in seguito. 1. Entrambi i motivi di ricorso sono non consentiti nella parte in cui deducono la violazione di legge processuale. Questa Corte ha, infatti, già chiarito che non è consentito il motivo con il quale si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per censurare l'omessa od erronea valutazione di ogni elemento di prova acquisito o acquisibile, in una prospettiva atomistica ed indipendentemente da un raffronto con il complessivo quadro istruttorio, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.„ non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.„ nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). A prescindere da tale rilievo in rito, le doglianze riguardanti il percorso argomentativo posto dalla Corte di assise di appello a fondamento della l'affermazione di responsabilità sono infondate. 2. Quanto al dedotto vizio di motivazione in punto di partecipazione del ricorrente all'associazione per delinquere di cui al capo 1), richiamando quanto già evidenziato dal Giudice per le indagini preliminari (com'è fisiologico in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità), la Corte territoriale - con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede - ha valorizzato, a fondamento della contestata affermazione di colpevolezza, il complesso degli elementi acquisiti, innanzi in sintesi riepilogati, in primis il tenore delle conversazioni intercettate che - ha rimarcato - cristallizzano il ruolo che JI AI svolgeva all'interno dell'associazione, quale imprescindibile ausilio logistico, provvedendo, dietro istruzioni del fratello RJ, a prelevare i migranti giunti in Italia e ad accompagnarli presso le destinazioni intermedie (paragrafo 2.2. della sentenza). E' inoltre stato posto in risalto l'inequivoco tenore delle chat, acquisite attraverso la copia forense del cellulare sequestrato a RJ FA, intrattenute dai due EL, tra il 21 e il 22 maggio 2016, parimenti sintomatiche del coinvolgimento del ricorrente e contrarie alla tesi dell'inconsapevolezza di questi della natura criminale delle condotte del germano, poiché in tali chat si fa 5 esplicito riferimento a un migrante «lasciato per strada» nella città di Trieste e che «bisogna aiutare a raggiungere Verona». Il giudice di secondo grado ha poi replicato all'obiezione difensiva tesa a sminuire il rilievo delle transazioni economiche di cui il ricorrente era stato destinatario, evidenziando come la tesi della causale "solidaristica" non avesse trovato alcun riscontro negli atti che, al contrario, letti unitamente alle conversazioni captate, rendevano ragione di una causale affatto illecita e legata all'oggetto dell'attività dell'associazione criminale. A fronte di tanto, l'imputato, in concreto, si è limitato a riproporre le medesime critiche contenute nell'atto di appello, nonché una diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite e una versione alternativa fondata su mere, indimostrate congetture, ove non recisamente smentite da acquisizioni probatorie (quale quella che dubita della natura di clandestini dei soggetti trasportati, che muove da un'analisi parcellizzata delle captazioni nelle quali i soggetti da trasportare vengono indicati crípticamente solo nel numero), senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti degli elementi probatori valorizzati. 3. Non dissimili sono le considerazioni che s'impongono in relazione al secondo motivo di ricorso, infondato siccome connotato da aspecificità. La doglianza, invero, che riproduce identicamente quelle contenute nell'atto di appello, trova preciso e invalicabile limite nelle valutazioni che i giudici di merito hanno svolto con riferimento al valore probatorio da attribuire all'analisi delle celle telefoniche agganciate dall'utenza cellulare dell'imputato, che lo collocavano, insieme al fratello RJ, negli stessi luoghi in cui si trovano, di volta in volta, i migranti AL DA, RA BA e GI HA proprio nei momenti cruciali del loro tentativo di varcare le frontiere italiane al fine di raggiungere, clandestinamente, altre destinazioni nel nord Europa e alla circostanza che costoro, nei momenti di difficoltà, avevano contattato entrambi i EL FA (sul punto si veda il dettagliato resoconto relativo agli incontri e alle conversazioni che hanno preceduto e seguito il controllo da parte della Polizia di frontiera di Venezia di AL DA al paragrafo 1.1. della sentenza impugnata). Tali risultanze sono state ritenute dalla Corte territoriale corroborate dalle dichiarazioni in sede d'interrogatorio dallo stesso ricorrente, lette congiuntamente a quelle spontanee successivamente rese (e richiamate nel ricorso) così da costituire, unitamente alle restanti evidenze, sicura prova della sua piena partecipazione anche ai reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. 6 A tale ultimo proposito, il preteso punto di frattura della logica argomentativa contenuta nelle decisioni di merito, invocato dal ricorrente con peculiare riferimento alla valutazione dell'interrogatorio, in realtà non costituisce travisamento. Il vizio di contraddittorietà processuale, infatti, vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice del dato probatorio nei termini di una "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167; Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605). Nel caso che ci occupa, il dato processualmente rilevante valorizzato dai giudici di merito è quello dell'avere GJ FA ammesso di avere accompagnato il fratello presso diversi luoghi, ivi compresi la stazione ferroviaria, e di essere «a conoscenza di quello ... che lui aiutava le persone ad andare»; sicché a nulla vale obiettare la mancanza di prova della consapevolezza dell'attività illecita del germano, posto che l'elemento dimostrativo è stato elaborato correttamente - appunto in chiave di presenza del ricorrente, unitamente al fratello, nei luoghi ove si trovavano i migranti e di sicura conoscenza dell'attività da questi svolta - in assenza dell'emersione di qualsivoglia dato antagonista. La difesa si è, dunque, limitata a invocare l'assoluzione del ricorrente, reiterando le doglianze svolte in sede di appello, senza confrontarsi le suindicate ineccepibili argomentazioni. 4. A diverse conclusioni deve pervenirsi quanto alla sollecitazione contenuta nelle conclusioni scritte, inerenti all'aggravante dell'art. 12, comma 3 lett. d), T.U. imm., contestata e ritenuta sussistente, per avere il ricorrente utilizzato servizi internazionali di trasporto e documenti contraffatti. Deve, infatti, aversi riguardo a quanto stabilito dalla Corte costituzionale, che, con la sentenza n. 63 dell'8 febbraio 2022, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 12, comma 3 lett. d), nella parte in cui prevede un sensibile aggravamento di pena rispetto al reato base nel caso in cui le condotte siano commesse, avvalendosi di servizi internazionali di trasporto e di documenti contraffatti. La Corte costituzionale, ha ritenuto di poter ravvisare la ratio dell'inasprimento del trattamento sanzionatorio previsto dal comma 3) nella natura plurioffensiva delle condotte che compromettono l'interesse statale pubblico alla regolamentazione dei flussi migratori ed al contempo anche altro bene giuridico, quale la vita e l'incolumità degli immigrati o l'ordine pubblico. Ha 7 quindi escluso sia ravvisabile ragionevolmente un «surplus di disvalore del fatto commesso mediante l'utilizzazione di servizi internazionali di trasporto rispetto alla generalità dei fatti riconducibili alla fattispecie base descritta nel comma 1: una tale modalità di commissione non offende alcun bene giuridico ulteriore rispetto a quello tutelato dal comma 1 (l'ordinata gestione dei flussi migratori), né rappresenta una modalità di condotta particolarmente insidiosa o tale da creare speciali difficoltà di accertamento alla polizia di frontiera». Per quanto la fattispecie aggravata in esame configuri un reato complesso, la previsione di una pena minima di cinque anni e di pena una massima di quindici anni di reclusione, per un fatto ordinariamente punibile con la reclusione da uno a cinque anni, solo in ragione dell'utilizzazione di servizi internazionali di trasporto ovvero di documenti contraffatti, alterati o anche soltanto illecitamente ottenuti presenta, dunque, tratti di assoluta anomalia "intrasistematica" rispetto alle scelte sanzionatorie tanto del codice penale, quanto della legislazione di settore. Una simile anomalia non può che tradursi in una valutazione di manifesta sproporzione del trattamento sanzionatorio previsto per l'ipotesi aggravata all'esame. La Corte costituzionale, sulla base del rilievo della manifesta irragionevolezza della parificazione ai fini sanzionatori delle due condotte dell'utilizzo di servizi internazionali di trasporto e di documenti contraffatti, alterati o illecitamente ottenuti ad altre condotte coerenti con la tipologia criminosa del traffico internazionale di migranti, evidenziato che l'inasprimento della cornice edittale ricollegato a tali ipotesi - pari al quintuplo della pena detentiva minima e al triplo di quella massima previste per la fattispecie base di cui all'art. 12, comma 1, T.u. imm. - è contrario al principio di proporzionalità della pena, ricavabile dal combinato disposto degli artt. 3 e 27, comma 3 Cost. - ha altresì chiarito che «il vulnus così accertato può essere rimosso mediante la semplice ablazione dall'art. 12, comma 3, lettera d), T.u. immigrazione del frammento di disposizione che è oggetto delle censure del rimettente. Per effetto di tale ablazione, i fatti di aiuto all'immigrazione clandestina commessi utilizzando servizi internazionali di trasporto, ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti, ricadranno naturalmente entro la previsione normativa di cui al comma 1, soggiacendo alla cornice sanzionatoria ivi prevista, salvo che non siano applicabili altre aggravanti previste dall'art. 12. E ciò fermo restando, ovviamente, il possibile concorso con gli eventuali reati di falsità documentale che dovessero eventualmente ravvisarsi nei singoli casi». 5. Pertanto, in considerazione della dichiarazione d'incostituzionalità, deve disporsi l'annullamento della sentenza impugnata, senza rinvio, limitatamente alla circostanza aggravante dell'utilizzo di servizi internazionali di trasporto, aggravante che deve essere esclusa, con conseguente rideterminazione della pena da infliggere. A tanto, tuttavia, non può provvedere questo Collegio e la sentenza impugnata non può essere annullata sul punto senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non potendo esercitare la propria discrezionalità vincolata. Ciò in quanto l'individuazione della pena riferibile sia al reato più grave - che resta comunque aggravato ai sensi del comma 3-bis, perché il fatto è commesso da più di tre persone (aggravante contestata, ritenuta dal Giudice per le indagini preliminari e che non ha costituito oggetto di appello) e 3-ter lettera b), quanto al fine di profitto - sia ai reati satellite unificati ex art. 81, comma 2, cod. pen., richiederebbe la disamina di un ampio ventaglio di indici in tema di dosimetria della pena, incompatibile con il giudizio di legittimità, imponendosi pertanto il giudizio di rinvio. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata senza rinvio limitatamente all'aggravante di cui all'art. 12, comma 3 lett. d) D. Lgs. n. 286 del 1998 con riferimento all'utilizzo di servizi internazionali di trasporto e di documenti contraffatti, ma con rinvio al giudice d'appello, limitatamente alla determinazione della pena.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'aggravante di cui all'art. 12, comma 3 lett. d) D. Lgs. n. 286 del 1998 con riferimento all'utilizzo di servizi internazionali di trasporto e di documenti contraffatti, aggravante che, in tali limiti, esclude. Per l'effetto, rinvia ad altra sezione della Corte di assise di appello di Venezia per la determinazione della pena. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 30 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente