Sentenza 28 settembre 2006
Massime • 1
È illegittima la decisione con cui il giudice di pace dichiari inammissibile il ricorso immediato proposto dalla persona offesa - in ragione della mancata indicazione delle esatte generalità dell'imputata (erroneamente indicata come Maria anziché Mara) - quando esso raggiunga, come nella specie, il suo scopo, essendo l'imputata, regolarmente comparsa, ritualmente identificata e nel contempo facoltizzata a controdedurre in merito al ricorso notificatole, sicché nessun pregiudizio le è derivato dal suddetto errore materiale di trascrizione, considerato, peraltro, che l'estrema semplicità ed informalità della procedura prevista per i reati di competenza del giudice di pace non consente censure di difetto di forma che non siano tali da pregiudicare effettivamente i diritti delle parti o le forme del procedimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/09/2006, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 28/09/2006
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI M. Stefania - Consigliere - N. 1581
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI MA - Consigliere - N. 42012/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
il 9.6.2005 avv. Santoro Pietro, difensore di:
AS Silvana;
avverso la sentenza del 27 aprile 2005 del Giudice di pace di Milano, nel procedimento a carico di:
ZZ RA;
Letto il ricorso e la sentenza impugnata;
Sentita la relazione del Consigliere Dr. Paolo Antonio BRUNO;
Udite le conclusioni del Procuratore Generale in sede, in persona del Sostituto Dr. GIALANELLA Antonio, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti al Giudice di pace di Milano. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
OZ MA era chiamata a rispondere, innanzi al Giudice di Pace di Milano, del reato di cui all'art. 594 c.p., per avere rivolto espressioni ingiuriose all'indirizzo di AS Silvana, in presenza di più persone.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudicante dichiarava inammissibile il ricorso proposto dalla persona offesa AS in quanto privo dei requisiti richiesti dal D.Lgs. n. 274 del 2000, art.21, comma 2, e, in particolare, dell'esatte generalità
dell'imputata, in quanto erroneamente indicata come OZ MA e non già OZ RA.
Avverso la decisione anzidetta, il difensore ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con unico motivo d'impugnazione, parte ricorrente denuncia erronea applicazione del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 21, comma 2, sul rilievo che, nonostante l'erronea indicazione in ricorso del nome dell'imputata, nessun dubbio avrebbe potuto sussistere sull'individuazione della destinataria, non tanto per l'esatta indicazione della residenza, ma soprattutto per il fatto che l'imputata si era regolarmente presentata all'udienza innanzi al Giudice di pace, declinando le sue esatte generalità. Non solo, ma nella stessa occasione, l'imputata ed il suo difensore avevano fatto presente che, per gli stessi fatti oggetto di giudizio, era stata proposta querela nei confronti della stessa AS. Anche alla luce del disposto dell'art. 66 c.p.p., doveva, dunque, ritenersi che, in tema di ricorso immediato ex art. 21 della disciplina istitutiva del giudice di pace, il momento della completa identificazione dell'imputato era differito, o comunque differibile, all'atto di presentazione dello stesso innanzi all'autorità procedente, come affermato da recente giurisprudenza di legittimità. Alla stregua delle superiori considerazioni, doveva ritenersi che l'identità della persona fisica dell'imputato fosse assolutamente certa. 2. - In linea pregiudiziale, va ribadito l'orientamento interpretativo di questa Sezione in ordine alla ricorribilità per cassazione del provvedimento con il quale il giudice di pace, pronunciando ai sensi dell'anzidetto D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 26 dichiari inammissibile il ricorso, disponendo la trasmissione degli atti al P.M. (cfr. Cass. sez. 5^, 10.5.2005, n. 22389, rv. 231436;
id. sez. 5^, 10.5.2005, n. 19370, rv. 231779; id. sez. 5^, 11.4.2003, n. 21714, rv. 224890; contro, Cass. sez. 6^, 17.11.2005, n. 2578, rv. 232864).
Tale provvedimento - che, nel caso di specie, ha peraltro assunto le forme della sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 529 c.p.p. presenta, infatti, natura decisoria siccome idoneo a definire il procedimento speciale attivato dalla persona offesa. Nel merito dell'impugnazione, si osserva che la censura è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Se è vero, infatti, che il ricorso immediato recava un materiale errore di trascrizione delle esatte generalità dell'imputata, indicata come MA in luogo di RA, è pur vero che nessun dubbio poteva esservi, nel caso di specie, in ordine all'esatta individuazione della destinataria dell'atto, la quale, presentatasi regolarmente in udienza, aveva declinato le sue esatte generalità ed anzi, accettando il contraddittorio, aveva rappresentato di avere, a sua volta, sporto querela nei confronti della AS in ordine agli stessi fatti.
Si tratta, dunque, di caso paradigmatico di citazione, che ancorché affetta da errori materiali di trascrizione, aveva, nondimeno, raggiunto il suo scopo, il che impediva - anche alla luce della successiva verifica dell'identità personale dell'imputata da parte del giudice in conformità della luce della generale prescrizione dell'art. 66 c.p.p. - di dichiarare la ragione d'inammissibilità di cui al D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 24. D'altronde, l'estrema semplicità ed informalità della procedura prevista per i reati di competenza del giudice di pace, in materia considerata di minima rilevanza penale, non consente censure di difetto di forma che non siano tali da pregiudicare realmente i diritti delle parti o le forme del procedimento (cfr. Cass. Sez. 4^, 17.12.2002, n. 19265, rv. 225424). E nel caso di specie, nessun pregiudizio era derivato per l'imputata, che, regolarmente comparsa, era stata identificata ed aveva avuto modo di controdedurre in merito al ricorso immediato che le era stato notificato.
3. - Per quanto precede, l'impugnato provvedimento deve essere annullato, con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla con rinvio l'impugnata sentenza con trasmissione degli atti al Giudice di pace di Milano per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 settembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2007