Sentenza 17 dicembre 2002
Massime • 1
In tema di procedimenti di competenza del Giudice di pace, la estrema semplicità ed informalità della relativa procedura, in materia considerata di minima rilevanza penale, non consente censure di difetto di forma che non siano tali da pregiudicare realmente i diritti delle parti o le forme del procedimento (in applicazione di tale principio la Corte ha annullato il provvedimento del giudice di pace che aveva dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 21 D. lgs. 28 agosto 2002 n. 274 per l'omessa indicazione del luogo e della data di nascita della persona citata a giudizio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/12/2002, n. 19265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19265 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTISTI Mariano - Presidente -
1. Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere -
2. Dott. DE BIASE Arcangelo - Consigliere -
3. Dott. CHILIBERTI Alfonso - Consigliere -
4. Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) LO LO N. IL 22/09/1973;
avverso ORDINANZA del 07/05/2002 GIUDICE DI PACE di MESTRE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PALMIERI ETTORE;
lette/sentite le conclusioni del P.G..
ricorre AO RA ed impugna l'ordinanza 7.9/maggio/2002 con la quale il Giudice di pace di Mestre ha dichiarato inammissibile il ricorso da lui proposto ex art. 21 D. Lgs.28 agosto 2002 n. 274. Deduce violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione.
Quel Giudice di pace, infatti, emise ordinanza con la quale "letto il ricorso immediato presentato dalla persona offesa (RA AO) presso la cancelleria di questo Giudice in data 24 aprile 2002;
Considerato che sono trascorsi dieci giorni dall'avvenuta comunicazione di copia del ricorso presso la Segreteria del P.M. il quale non ha inteso interloquire sull'ammissibilità del ricorso...; ritenuta la sussistenza di una causa di inammissibilità del ricorso immediato in quanto il ricorso stesso non contiene tutti i requisiti necessari indicati dall'art. 21 comma 2 del decreto, ed in particolare difetta della indicazione delle generalità della persona citata a giudizio;
dichiara inammissibile il ricorso...".
Il ricorrente odierno assume che il provvedimento che lo riguarda violi la legge in quanto "la censura concerne esclusivamente la mancanza del luogo e della data di nascita della Signora TR OS che, insoddisfacentemente, risulta essere stata indicata come residente in [...], quale conducente della vettura Opel Astra tg. AZ 060 FC" (pag. 2 di ricorso).
Osserva questa Corte che l'art. 21, comma 2 del D.Lgs. n.274/200 dispone che il ricorso immediato al giudice debba contenere, quanto alle ragioni del dedotto difetto che è stato nella specie rilevato dal Giudice quale causa della pronunciata inammissibilità: "lettera e) le generalità della persona citata a giudizio".
Orbene, tale disposizione non è chi non veda abbia a ragione la individuazione esatta del soggetto che si intende coinvolgere nel contraddittorio processuale e, mancando nel D.Lgs. de quo, la indicazione specifica degli elementi in cui si fanno consistere le dette "generalità", non si può che ricorrere alla nozione comune di tale sostantivo, ragguagliata alla funzione che ad essa si connette, e che consiste nella indicata, esatta ed inequivoca indicazione della persona attinta dall'atto di parte.
Orbene, osserva questo Giudice che le generalità indicate dal ricorrente, e qui prima riportate (comprensive di cognome, nome ed indirizzo, oltre che di qualificazione come "conducente" della autovettura investitrice, anche questa chiaramente indicata, sono già in astratto e da sole sufficienti a poter garantire che l'atto raggiunga il suo scopo (notificazione alla persona esatta, e destinata alla vocatio in jus), senza nemmeno dover verificare il dato fattuale successivo (se la notificazione degli atti sia andata a buon fine, così sanando la eventuale nullità) che non è stato consentito da una improvvisa, intempestiva, ed, in definitiva, ingiusta dichiarazione di inammissibilità del ricorso del RA.
Per altro va sottolineato che la estrema semplicità, e, per quanto possibile, informalità della procedura di fronte al Giudice di pace, in materia considerata di minima rilevanza penale, non consente censure di difetto di forma che non siano tali da pregiudicare realmente i diritti delle parti o le forme del procedimento.
Il ricorso deve dunque essere accolto con la conseguente censura del provvedimento impugnato che va annullato senza rinvio. Gli atti vanno restituiti all'Ufficio di provenienza per l'ulteriore corso del procedimento.
P.Q.M.
Visto l'art. 623 Cpp, annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Giudice di pace per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2003