Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/12/2002, n. 19265
CASS
Sentenza 17 dicembre 2002

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In tema di procedimenti di competenza del Giudice di pace, la estrema semplicità ed informalità della relativa procedura, in materia considerata di minima rilevanza penale, non consente censure di difetto di forma che non siano tali da pregiudicare realmente i diritti delle parti o le forme del procedimento (in applicazione di tale principio la Corte ha annullato il provvedimento del giudice di pace che aveva dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 21 D. lgs. 28 agosto 2002 n. 274 per l'omessa indicazione del luogo e della data di nascita della persona citata a giudizio).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/12/2002, n. 19265
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19265
    Data del deposito : 17 dicembre 2002

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