Sentenza 10 maggio 2005
Massime • 1
È ricorribile per cassazione il provvedimento con cui il giudice di pace, ritenuto inammissibile il ricorso immediato ai sensi dell'art. 26, comma secondo D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, ne disponga la restituzione al P.M. per l'ulteriore corso del procedimento, in quanto si tratta di un provvedimento di natura decisoria, idoneo a definire il procedimento speciale attivato dalla persona offesa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/05/2005, n. 19370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19370 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 10/05/2005
Dott. MARINI Pierfrancesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - N. 731
Dott. DI POPOLO Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 031549/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SO LO N. IL 18/05/1950;
AR CO N. IL 03/07/1932;
avverso ORDINANZA del 18/05/2004 GIUDICE DI PACE di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. SICA GIUSEPPE;
lette le conclusioni del P.G. di inammissibilità.
IN FATTO E IN DIRITTO
Il GdP di Milano, con ordinanza 18/5/2004, ai sensi dell'art. 26.2 d. 274/2000, dichiarava inammissibile il ricorso immediato proposto da SO LO, persona offesa da reato perseguibile a querela (Ingiuria e diffamazione), inteso alla citazione a giudizio di AZ RA, conseguentemente disponendo la trasmissione degli atti al pubblico ministero per l'ulteriore corso del procedimento. Secondo il giudice il ricorso difettava del requisito previsto dall'art. 24, lettera c), "incompletezza generalità del citato e/o sottoscrizione".
Ricorre per Cassazione il difensore della parte lesa SO LO, denunciando violazione ed erronea applicazione degli articoli 21, 22, 24 e 26 d. n. 274/2000, in relazione all'art. 606 c.p.p.. Il ricorrente richiamata una decisione di questa stessa sezione (Sez. 5^, 11/4/2003, n. 21714, Feliciani) e precisato che il provvedimento recava il nome del denunciato al posto di quello della parte lesa, rilevava che il ricorso conteneva le sottoscrizioni previste dalla legge, mentre se l'inammissibilità ritenuta riguardava le generalità, senza alcuna motivazione il GdP non aveva specificato perché le generalità fossero incomplete, avendo indicato, nome, cognome e residenza del denunciato (Dr. RA AZ, corso Buenos Aires, 2 Milano).
Se il giudice riteneva che mancassero il luogo e la data di nascita, si trattava di dati non necessari ai fini dell'ammissibilità del ricorso, come ritenuto dalla Corte di Cassazione con la sentenza citata.
Il P.G. presso la Corte ha richiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, trattandosi di provvedimento eventualmente erroneo, ma non abnorme, essendo previsto dall'ordinamento processuale. Inoltre, il P.M. investito della restituzione, potrà, ai sensi dell'art. 26.2 dare ulteriore impulso al procedimento. Il ricorrente, in data 4/5/2005, presentava memoria di replica.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Infatti, deve ritenersi ricopribile per Cassazione il provvedimento con il quale il giudice di pace, ritenuto inammissibile il ricorso immediato previsto dall'art. 21, disponga la restituzione al pubblico ministero per l'ulteriore corso (art. 26.2), trattandosi di provvedimento di natura decisoria idoneo a determinare la fine del procedimento speciale attivato dalla persona offesa, atteso che il P.M., al quale gli atti erano stati rimessi, ha solo la facoltà di dar corso ulteriore al procedimento, potendo anche non attivarsi, impedendo al ricorrente (che è già costituito parte civile ai sensi dell'art. 23 del decreto) di conseguire per via breve il ristoro dei danni e impedendogli, in ogni caso, l'accesso al giudizio immediato che il sistema ha inteso particolarmente favorire.
L'articolo 21 del decreto prevede i requisiti che il ricorso deve contenere a pena di inammissibilità, tra cui alla lettera e), sono indicate le generalità della persona citata a giudizio. A tal fine, ritiene la Corte che il requisito suddetto debba ritenersi soddisfatto anche se manchino o siano indicate in maniera incompleta la data e il luogo di nascita della persona citata, sempre che l'individuazione non risulti incerta (Corte Cost. sentenza n. 83/2004,in termini, con riferimento al requisito dell'art. 21, lett. e del decreto 274/2000).
Infatti, sussiste un evidente parallelismo con la previsione dell'art. 78 c.p.p., che regolamenta la costituzione di parte civile nel processo ordinario, ove alla lettera b), sono richieste "sempre a pena di inammissibilità" le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgano ad identificarlo consentendo, cioè, una indubbia alternativa di dati necessari alla sua identificazione.
Ne consegue che (a prescindere dalla sostanziale identità dell'atto di cui all'art. 21) ciò che rileva è che, il legislatore, considera possibile che l'identificazione dell'imputato possa avvenire in modi diversi, non essendo sempre possibile conoscere le sue esatte generalità, per cui si può ovviare con l'individuazione di altre indicazioni personali.
Peraltro, nel giudizio avanti il giudice di pace trova applicazione anche la disposizione di cui all'art. 66 C.P. (e all'art. 21 delle disp. att. c.p.p.), dalla quale emerge che il giudice, nel primo atto, deve invitare l'imputato a declinare le sue generalità e quant'altro valga ad identificarlo e, quindi, l'irrilevanza, ai fini della prosecuzione del processo, dell'eventuale incertezza o incompletezza dell'individuazione anagrafica. Ciò che rileva è che sia certa l'identità fisica della persona nei cui confronti è stata iniziata l'azione penale, potendosi sempre provvedere alla integrazione delle generalità nel corso del giudizio ovvero alla loro rettifica ex art. 130 c.p.p.. In conclusione, l'onere della persona offesa non può essere dilatate oltre i limiti della funzione dell'atto, che è quella di una vocativo in jus, onere che deve considerarsi assolto quando l'atto consenta l'individuazione del soggetto nei cui confronti è diretta l'azione, come nella specie, in cui sono stati indicati il nome il cognome, il titolo, la residenza e il domicilio (provenienti dallo stessa persona (peraltro, si rileva dal ricorso che il AZ agiva quale legale rappresentante della snc Effepigi e quindi, era correttamente identificato), mentre l'integrazione completa delle generalità potrà avvenire in udienza o successivamente. L'impugnata ordinanza va, quindi annullata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al giudice di pace di Roma, per il giudizio immediato. Così deciso in Roma, il 10 maggio 2005.
Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2005