Sentenza 10 maggio 2005
Massime • 1
È ricorribile per cassazione l'ordinanza con la quale il giudice di pace, ai sensi dell'art. 26, comma secondo, del D.Lgs. 28 agosto 2000 n.274, dichiari inammissibile il ricorso immediato presentato dalla persona offesa per la citazione del soggetto al quale è attribuito il reato, trattandosi di provvedimento decisorio idoneo a definire il procedimento speciale attivato dalla stessa persona offesa e comportante il rischio, per quest'ultima, che, a seguito della regressione, detto procedimento si concluda con un'archiviazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/05/2005, n. 22389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22389 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 10/05/2005
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - N. 700
Dott. DI POPOLO Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 023923/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) OL AN, N. IL 14/03/1966;
avverso ORDINANZA del 07/03/2004 GIUDICE DI PACE di FERRARA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARINI PIER FRANCESCO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. CESQUI Elisabetta, che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso.
La Corte:
OSSERVA
Il Giudice di Pace di Ferrara, con ordinanza 7.3.2004, ha dichiarato inammissibile il ricorso immediato di viola VA - diretto alla citazione a giudizio di IC AN in ordine al reato di ingiuria o di altro ravvisabile nella narrazione di fatti verificatisi il 6.2.2004 - in quanto mancante degli elementi essenziali, previsti dall'art. 21 DLGS 274/2000, delle generalità della persona citata in giudizio e della sottoscrizione da parte del difensore nominato.
A mezzo del difensore, la IO, persona offesa nel procedimento, ricorre per Cassazione, deducendo l'erronea applicazione dell'art. 21 DLGS 274/200, sul rilievo che l'atto recherebbe anche la sottoscrizione del difensore e, inoltre, il difetto della indicazione della data e luogo di nascita della persona citata in giudizio non ne impedirebbe la sicura identificazione;
con la precisazione che l'ordinanza, rivestendo carattere decisorio nel senso di precludere alla persona offesa l'accesso al giudizio immediato, sarebbe assoggettabile ad impugnazione. Il Procuratore Generale di legittimità ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, in primis perché si tratterebbe di un provvedimento ordinatorio, non abnorme e perciò sottratto ad ogni mezzo di impugnazione;
e, in secondo luogo, perché manifestamente infondato quanto meno in punto di presenza del requisito della sottoscrizione del difensore. Il ricorso merita accoglimento, non ritenendosi condivisibili le conclusioni del Procuratore Generale di legittimità. Sotto il primo profilo, infatti, questa Corte ribadisce il principio, già affermato con pronuncia del 14.11.2003 n. 21714, Feliciani, secondo cui deve dirsi impugnabile con il ricorso per Cassazione il provvedimento con il quale il giudice di pace, ritenuto inammissibile il ricorso immediato ex art. 26 comma 2 DLGS 28.8.2000 n. 274, ne disponga la restituzione al pubblico ministero per l'ulteriore corso, in quanto si tratta di un provvedimento decisorio, idoneo a definire il procedimento speciale attivato dalla persona offesa (e, così regredito, altresì esposto al rischio di una archiviazione). Sotto il secondo profilo, in punto di identificazione del soggetto nei cui confronti è presentato il ricorso immediato, giova il rinvio alla medesima sentenza, laddove ha ritenuto che non sussiste la causa di inammissibilità prevista dall'art. 24 comma 1 lett. c) del DLGS 274/2000, se il ricorso immediato presentato al giudice di pace non contiene l'indicazione della data e luogo di nascita della persona citata in giudizio ma riporti, comunque, l'indicazione del nome, cognome e luogo di residenza (come è nella specie avvenuto, in tal senso esprimendosi testualmente il provvedimento impugnato);
dovendosi escludere, infatti, che sussista a carico della persona offesa un onere di preventiva identificazione di colui nei cui confronti è presentato il ricorso, essendo invece sufficiente che l'atto non sia diretto ad incertam personam e potendosi peraltro realizzarsi la completa identificazione nel corso dell'udienza di comparizione.
Quanto al difetto della sottoscrizione del difensore, requisito richiesto a pena di inammissibilità del ricorso nel comma 3 dell'art. 21 del DLGS 274/2000, la circostanza risponda al vero;
deve tuttavia rilevarsi che nella fattispecie la sottoscrizione dell'Avv.to Giovanni Montaito figura apposta nell'atto per due volte, sia pure riferita all'autentica della firma della persona offesa in calce al ricorso e, nuovamente, all'autentica di quella in calce alla procura;
il ricorso, poi, è redatto su carta intestata dello stesso studio professionale, nonché comprende l'elezione di domicilio presso il medesimo difensore.
Deve ritenersi, pertanto, soddisfatta sostanzialmente la doppia esigenza - correttamente enunciata, per vero, dal Procuratore Generale - che la speciale forma di citazione a giudizio, consentita direttamente alla persona offesa, avvenga nella piena responsabilizzazione del richiedente e previo un primo controllo sulla utilità ed ammissibilità dell'azione da parte del difensore onde evitare il rischio di "sollecitazione della giurisdizione del tutto stravaganti"; perché, infatti, il difensore, consentendo alla persona offesa - la cui firma ha doppiamente autenticato con riguardo al vero e proprio ricorso e poi allatto di conferimento dell'incarico ed elezione di domicilio - di avvalersi pienamente della struttura professionale facente a lui capo, si è in realtà assunto la co- paternità dell'atto, assicurando la funzione che la lettera c) dell'art. 24 del DLGS intende perseguire prevedendo che il ricorso sia sottoscritto "a norma dei commi 3 e 4" dell'art. 21. Consegue che il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio, disponendosi la trasmissione degli atti al Giudice di Pace di Ferrara per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
La Corte, annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e ordina la trasmissione degli atti 1 Giudice di Pace di Ferrara per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 maggio 2005. Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2005