Sentenza 20 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/03/2001, n. 3971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3971 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2001 |
Testo completo
AULA "A" 0399 1/0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 13437/98 SEZIONE LAVORO OGGETTO: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: lavoro Dott. Marino Donato Santojanni Presidente Cron. 8436 Dott. Alberto Spanò Cons. Rel. Dott. Donato Figurelli Consigliere Rep. Ud. 25 gen- Dott. Luciano Vigolo Consigliere naio 2001 Dott. Natale Capitanio Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: I.N.P.S., Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, elettiva- domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, Avvocatura Cen- trale dell'Istituto, presso gli avvocati Vincenzo Morielli, Antonio Todaro, Luigi Campanini e Patrizia Tadris che lo rappresentano e di- fendono giusta delega in atti;
409 ricorrente
contro
NE AL, elettivamente domiciliato in Roma, viale Regina (STUDIO CARUSO-ERHINI) Margherita n. 42, presso l'avv. Domenico Carpagnano che, unitamente all'avv. Biagio Capacchione, lo rappresenta e difende giusta dele- ga in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 564/98, decisa il 2 aprile 1998 e pubbli- cata il 23 aprile 1998, resa dal Tribunale di Trani nel procedi- mento n. 238/98 R. G.; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25 gennaio 2001 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò; udito l'avv. Vincenzo Morielli nell'interesse dell'I.N. P. S.; udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo Fedeli, ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Trani in data 7 maggio 1997 NE Sal- vatore chiedeva e otteneva l'emissione di decreto ingiuntivo, con intimazione a carico dell'I.N.P.S. di erogare in favore di esso ricorrente, a titolo di accessori per ritardato intervento del Fondo di Garanzia per il pagamento del TFR, la somma di lire 2.118.226 con rivalutazione monetaria e interessi. L'Istituto proponeva opposizione limitatamente al disposto cumulo di rivalutazione monetaria e interessi, nonché alla decorrenza de- gli accessori che sosteneva esser dovuti solamente dall'effettiva risoluzione del rapporto di lavoro e non già dalla dichiarazione di fallimento, dovendosi tener conto di un periodo di CIGS fruito ai sensi della legge 223/91. Chiedeva in via riconvenzionale la condanna del NE a restituire gli interessi percepiti in ecce- 2 denza a quanto di sua spettanza. Interponeva appello il lavoratore e il Tribunale di Trani, con sentenza 564/98, emessa in data 2 - 23 aprile 1998, riformava in- tegralmente la pronuncia di primo grado, respingendo le domande tutte avanzate dall'Istituto. A sostegno della decisione osservava, per quanto interessa in que- sta sede, che il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione opera solamente per crediti da lavoro spettanti ai pubblici di- pendenti, non anche a quelli privati. Avverso la sentenza, non notificata, propone ricorso per cassazio- ne 1'I.N.P.S., con atto notificato in data 14 luglio 1998; deduce un unico motivo, variamente articolato. Il NE resiste con controricorso notificato in data 30 luglio 1998 e deposita memoria con la quale richiama la sentenza n. 459 emessa dalla Corte Costituzionale in data 2 novembre 2000 e insi- ste per la condanna di parte ricorrente alle spese di lite. In esito alla discussione il difensore dell'I.N.P.S. ha depositato osservazioni sulle conclusioni del Procuratore Generale, ai sensi dell'art. 379 cpc. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione e falsa applicazione dell'art. 22, comma 36, legge 23 dicembre 1994 n. 724, nonché, con riferimento al n. 4 (rectius 5) dell'art. 360 cpc, il vizio di motivazione. Si osserva che il divieto di cumulo vale per i crediti dei pubbli- ci dipendenti come pure per i privati. Nelle note di udienza, con riferimento alle conclusioni del Procu- ratore Generale il quale ha chiesto il rigetto del ricorso, non risultando fondata la censura a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 459/2000 di cui si dirà in seguito, la difesa di parte ricorrente ha sostenuto che in ogni caso il divieto di cumulo e interessi sarebbe pur sempre operante, se non per effetto dell'art. 22, comma 36, legge 23 dicembre 1994 n. 724, ora privo di qualsiasi effetto quanto ai crediti da lavoro vantati da dipen- denti di privati datori di lavoro, per il disposto dell'art. 16 legge 30 dicembre 1991, n. 412, trattandosi di credito previden- ziale e non già di lavoro, come riconosciuto da recenti pronunce di questo Supremo Collegio. Il rilievo col quale si introduce una censura differente e del tutto nuova rispetto a quella prospettata nel ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità non può trovare ingresso in questa sede. Osserva la Corte che la disciplina del ricorso per cassazione in- dividua analiticamente i vizi che possono essere denunciati e, in particolare, tiene ben distinto quello della violazione di leg- ge, indicato al 3 dell'art. 360 cpc, da quello di falsa appli- n. cazione della stessa, esso pure menzionato al n. 3 dello stesso articolo, pur se nella prassi le due censure, come d'altro canto è accaduto nel caso in esame, vengono prospettate congiuntamente an- ziché in via alternativa. Ricorre il vizio di violazione di nor- 4 me di diritto quando si prospetta l'errata lettura della norma;
(ex plurimis Cass. n. 4698 del 25 maggio 1987, Cass. n. 3205 del 18 marzo 1995); ricorre la falsa applicazione allorché una norma rettamente intesa venga applicata ad una fattispecie concreta non corrispondente a quella astratta prevista dalla norma stessa (Cass. 24.3.78, n. 1704, 27.1.83 n. 741). Appare evidente che i due vizi non possono essere denunciati come coesistenti poiché se una norma non risulta applicabile alla fat- tispecie dedotta in giudizio del tutto irrilevante è la verifica circa l'esatta lettura della stessa;
la censura formulata sotto il profilo della violazione di legge può quindi essere introdotta o in via esclusiva, dando per pacifica l'attinenza della norma alla materia in esame, о in subordine, ove si voglia prospettare un'ulteriore doglianza, per il caso che non trovi accoglimento la denuncia di falsa applicazione. Richiamati tali principi si osserva che la censura avanzata dall'Istituto con il ricorso introduttivo è chiaramente prospetta- ta, quale unica doglianza, nel senso di errata lettura di una nor- ma che si riconosce essere attinente al caso trattato. Invero il Tribunale ha qualificato il credito vantato dal lavora- tore nei confronti del Fondo di Garanzia come credito da lavoro, affermando (pag. 9) che si deve escludere che l'art. 22, comma 36, legge 724/94 operi per l'intera area dei crediti da lavoro ed an- cora (pag. 12 e 13) che il fondo di garanzia si sostituisce al da- stessa posizione,tore di lavoro insolvente e subentra nella sua 5 n realizzandosi una forma di accollo ex lege "senza alcuna interfe- renza con i compiti previdenziali svolti dall'I.N.P.S. che lo ge- stisce". Ha altresì affermato che tale debito resta assoggettato alla disciplina dell'art. 429 cpc. L'Istituto ricorrente, lungi dal censurare tali affermazioni, le recepisce a fondamento delle doglianze avanzate e dichiara apertis verbis che l'art. 22, comma 36 legge 724/94 va letto nel senso che il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria viene così esteso, contrariamente a quanto afferma il Tribunale, "ai crediti di natura retributiva spettanti ai dipendenti privati", così dando per scontato che trattasi di credito da lavoro e non già previdenziale. È il caso di aggiungere, per completezza, che lo jus superveniens, dato dalla sentenza della Corte Costituzionale che ci si accinge ad esaminare non comporta alcun rilievo di ufficio in ordine all'esattezza o meno della soluzione adottata dal Tribunale circa la riconducibilità del credito in parola nell'ambito di quelli da lavoro anziché di quelli previdenziali, poiché la pronuncia del giudice delle leggi attiene esclusivamente al regime delle spet- tanze in forza di rapporto di lavoro privato, fra le quali il Tri- bunale con statuizione ormai divenuta definitiva, non essendo sta- ta proposta impugnazione sul punto, annovera appunto le somme ero- gate dal Fondo di Garanzia a titolo di TFR non corrisposto da da- tore di lavoro insolvente. E non si può configurare l'insorgenza, per effetto del mutato quadro normativo, di un interesse del ri- corrente a sollevare in questa fase tale doglianza atteso che la stessa ben poteva essere avanzata col ricorso introduttivo, sicco- me preliminare e non certo subordinata rispetto a quella che è stata prospettata. La Corte deve quindi pronunciarsi sull'unico motivo ritualmente proposto, col quale si censura la statuizione del Tribunale per cui il più volte richiamato art. 22, comma 36, sarebbe applicabile ai soli crediti da lavoro spettanti a dipendenti pubblici, non an- che a quelli spettanti a dipendenti privati. La norma è stata sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale la quale, con sentenza n. 459, decisa il 23 ottobre 2000 e pubbli- cata il 2 novembre 2000, ne ha dichiarato l'illegittimità costitu- zionale limitatamente alle parole "e privati". Gli effetti della sentenze dichiarative di illegittimità costitu- zionale, salvo il caso che non ricorre in questa sede di situazio- ni consolidate, retroagiscono alla data dell'atto normativo rite- nuto in contrasto con la Costituzione, (ex pluribus Cass. 1 feb- braio 1996 n. 891, Cass. 7 luglio 1997 n. 7597) e pertanto il di- vieto di cumulo per interessi e rivalutazione si deve considerare operante, anche al momento della decisione della sentenza impugna- ta, solamente nei riguardi dei crediti da lavoro vantati da pub- blici dipendenti, non anche da privati. E poiché il credito in discorso è stato considerato come da lavoro privato la pronuncia del Tribunale risulta conforme a diritto. Conclusivamente il ricorso va rigettato. 7 A Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositi- vo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte Rigetta il ricorso. Condanna l'I.N.P.S. alle spese del giudizio di legittimità liqui- date in lire 32.000- oltre a lire tre milioni per onorario, da distrarsi in favore dell'avv. Domenico Carpagnano, antistatario. Roma, 25 gennaio 2001 Моліно за торо мий IL PRESIDENTE Albert you IL CONSIGLIERE ESTENSORE A 0 S 1 S 3 A I . 2 A L D T T I 5 S , R . A O A Sallie ' I N L L I D L O 3 S E A 7 B I D T - N S I 8 - G S O IL CANCELLERE 1 O N P 1 E M A Depositato in Cancelleria S I D E I A E G A , D G E 2.0 MOR 2001 O O E E R T T L T T IL CANCELLIERE N I S R I E R P A S I G L E E D L R E O D 8