Sentenza 12 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/01/2001, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLIC0 03 82 /0 1 IN NOME DEL PO O IT. LIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente- R.G.N. 9779/96 Dott. Marino Donato SANTOJANNI - Consigliere- Cron. 755 Dott. Giovanni PRESTIPINO Dott. Pietro CUOCO Rel. Consigliere Rep. Dott. Attilio CELENTANO - Consigliere - Ud.22/09/00 Dott. Federico ROSELLI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sul ricorso proposto da: UFFICIO COPIE Richiesta copia studio NUOVA C.M.R. Soc. COOP. in persona del liquidatore e dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 13000 legale rappresentante pro- tempore LENARDUZZI BRUNO, 1.2 GEN. 2001 elettivamente domiciliata in ROMA V.LE DELLE MILIZIE IL CANCELLIER 138, presso lo studio dell'avvocato OL RODOLFO, CANCELLERIA la rappresenta e difende unitamente agli avvocatiche SANTAROSSA WALTER, PARIZZI MARIO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale legale rappresentante pro tempore, 2000 persona del al-Sig. INPs __ elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, 3750 per diritt il12 FEB. 2001 IL CANCELLIERE -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, Rilasciata copia legale OL al Sig. avvocatirappresentato e difeso dagli CORRERA per diritti L. 14 FEB 2001... BR, ON ON, giusta procura speciale IL CANCELLIERE 5 atto notar FRANCO LUPO di ROMA del 4.09.1996, REP. N. 27809; resistente con procura avverso la sentenza n. 1/96 del Tribunale di PORDENONE, depositata il 08/01/96 R.G.N. 2871/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/09/00 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito l'Avvocato OL;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per l'accoglimento dei primi due motivi ed il rigetto degli altri. -2- Svolgimento del processo Con ricorso del 18 marzo 1993 la NUOVA C.M.R. S.c.r.l. propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo con cui le era stato intimato il pagamento della somma di lire 414. 684. 266 per l'omesso versamento di contributi previdenziali. Autonomi ricorsi la società proponendo opposizione all'ordinanza ingiunzione con cui si intimava il pagamento della sanzione amministrativa relativa alla predetta violazione, e proponendo opposizione al precetto. Il Pretore di Pordenone, affermando che l'impresa aveva natura Кного artigiana, accolse le opposizioni. Avverso queste sentenze l'INPS propose appello, sostenendo che l'impresa aveva natura industriale, e che il Pretore non aveva deciso sulla domanda relativa ai contributi dovuti per i soci lavoratori (ai sensi dell'art. 2 terzo comma del R.D. n. 1422 del 1924). Il Tribunale di Pordenone, accogliendo l'appello, respinse le opposizioni proposte dalla società. A questa decisione il Tribunale giunge affermando che;
1. con la normativa introdotta dalla legge 17 marzo 1993 n. 63, l'inscrizione della cooperativa nell'Albo delle imprese artigiane non ha efficacia costitutiva: ed è subordinato alla presenza dei requisiti previsti dalle norme specifiche: la mancanza di questi requisiti rende illegittimo l'atto, ed il giudice ha l'obbligo di accertare la presenza di questi requisiti, ed eventualmente disapplicare l'atto;
1. sul piano letterale, l'art. 2 della legge 8 agosto 1985 n. 443 individua la caratteristica dell'imprenditore artigiano nell'opera personale e 3 nell'assunzione in piena responsabilità degli oneri e dei rischi inerenti alla direzione ed alla gestione dell'attività; poiché nella cooperativa a responsabilità limitata le obbligazione sociali sono garantite solo dal patrimonio dei soci e manca la prevalenza del lavoro sul capitale, è da escludere che queste imprese possano assumere la natura artigiana;
2. una diversa interpretazione condurrebbe all'iniqua luve conclusione che il singolo imprenditore artigiano, per essere riconosciuto come tale deve porre il proprio intero patrimonio a garanzia del lavoro, ed associandosi ad altri imprenditori artigiani nella forma di cooperativa a responsabilità limitata conserverebbe i privilegi derivanti da questa qualifica e sarebbe esonerato dal rischio economico;
3. per l'art. 2 terzo comma del R.D. 28 agosto 1924 n. 1422, “le società cooperative sono datori di lavoro anche nei riguardi dei loro soci che impiegano in lavori da esse assunti”; la disposizione si riferisce anche alle società di natura artigiana. Per la cassazione di questa sentenza ricorre la NUOVA C.M.R. S.c.r.l., percorrendo le linee di 5 motivi. L'INPS ha depositato procura. Motivi della decisione Con il primo motivo, denunciando per l'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 336 del 1989, la ricorrente sostiene che il fatto che l'iscrizione delle imprese artigiane nel relativo Albo abbia o non abbia efficacia costitutiva, non ha alcuna attinenza con la materia del contendere, che ha per oggetto l'applicabilità dell'art. 3 secondo comma della legge 8 agosto 1985 n. 443 alle cooperative a responsabilità limitata. Con il secondo motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3, 4, e 5 della legge 8 agosto 1985 n. 443 nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, la ricorrente sostiene che 1. la cooperativa è un tipo di società strutturalmente diverso моно dalla società a responsabilità limitata;
il parametro che differenzia la prima è lo scopo mutualistico: non è la limitazione o la non limitazione della responsabilità dei soci: “la responsabilità non è elemento essenziale, bensì una semplice modalità del contratto sociale”;
2. per l'art. 3 della legge 8 agosto 1985 n. 443, sono escluse dallo spazio delle cooperative artigiane le società a responsabilità limitata, per azioni ed in accomandita semplice e per azioni. Questi due motivi sono fondati. Oggetto della controversia non è l'iscrizione delle imprese artigiane, bensì l'applicabilità della disciplina delle cooperative a responsabilità limitata. Come il Supremo Collegio ha recentemente affermato (S.U. 5 giugno 2000 n. 401), “l'art. 3 secondo comma della legge quadro per l'artigianato 8 agosto 1985 n. 443, come modificato dall'art. 1 della successiva legge 20 maggio 1997 n. 133, deve essere interpretato nel senso che tutte le società cooperative, ivi comprese quelle a responsabilità limitata, qualora siano in possesso dei requisiti richiesti dal primo comma del medesimo art, 3 e dall'art. 4 della legge, possono usufruire della qualifica di impresa artigiana, allo scopo di ottenere il trattamento previdenziale dall'ordinamento riservato a quest'ultima, dato che l'esclusione, operata dalla norma, delle società a responsabilità limitata (non con un unico socio), delle società per azioni ed in accomandita 5 per azioni deve intendersi limitata alle società capitalistiche che perseguono scopi di lucro". Ed invero, come chiarito da questa decisione (che espressamente e ripetutamente richiama quanto precedentemente affermato da Cass. 23 luglio 1996 n. 5365), la predetta disposizione ("per cui è artigiana l'impresa Кило collettiva "costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società a responsabilità limitata e per azioni ed in accomandita semplice e per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione com preminente sul capitale"), sul piano letterale, la locuzione “anche cooperativa” dimostra che era intenzione del legislatore distinguere, al fine di una differenziata disciplina, da un lato le cooperative, per il loro scopo mutualistico, e dall'altro gli enti collettivi con scopo di lucro;
con la conseguenza che la successiva esclusione, dalle imprese artigiane, di alcuni tipi di società, investe il secondo gruppo, e non il primo (le cooperative). Sul piano della ratio normativa, poi, carattere fondamentale delle imprese artigiane, che permane anche nelle imprese collettive ed è espressamente sottolineato dalla predetta disposizione, non è la personale responsabilità dei singoli soci, bensì la preminenza del lavoro sul capitale (preminenza non solo quantitativa, bensì qualitativa, in relazione alle caratteristiche dell'impresa ed alla natura del bene prodotto o del servizio reso: Cass. 2 giugno 1995 n. 6221); e questo carattere è presente anche nelle cooperative costituite con la forma di società a responsabilità limitata. 6 E si deve pertanto ritenere che, “qualora ricorrano tutti i requisiti previsti dalla legge (specie quelli dimensionali), che una struttura di tipo capitalistico, inerente ad una cooperativa di produzione e lavoro, non possa essere di ostacolo all'esercizio di un'attività artigianale, in relazione alla quale, nonostante la suddetta struttura, che tuttavia permette il Kuolo perseguimento di uno scopo mutualistico, continua a persistere la netta preminenza del lavoro sul capitale”. A queste imprese, di conseguenza, è dovuto il trattamento previsto per le imprese artigiane, purché le stesse non superino i limiti dimensionali stabiliti dall'art. 4 della legge quadro e svolgano quelle attività nella produzione di beni o di servizi contemplate nell'art. 3 primo comma della medesima legge. Con il terzo motivo, denunciando per l'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell'art. 2 terzo comma del R.D. 28 agosto 1924 n. 1422, degli artt. 2, 3, e 4 della legge 8 agosto 1985 n. 443, e dell'art. 15 disp. prel. cod. civ., la ricorrente sostiene che la legislazione successiva al 1924 ha innovato in materia di cooperative;
ed in particolare, il codice civile delinea il criterio di differenziazione delle cooperative nello scopo mutualistico (fornire beni, servizi ed occasioni di lavoro direttamente ai soci, a condizioni più vantaggiose di quelle individualmente conseguibili nel mercato: Rel., n. 1025); la nuova disciplina ha ridotto lo spazio dell'art. 2 terzo comma del R. D. 28 agosto 1924 n. 1422, in quanto è ridotta la finalità dei soci di assoggettarsi alla cooperativa con vincolo di subordinazione;
ed il carattere autonomo ed individualistico della partecipazione dei soci alla cooperativa conduce a ritenere che questa nuova normativa abbia tacitamente abrogato l'indicata norma. 7 Con il quarto motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge 17 marzo 1993 n. 63 nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, la ricorrente ་ sostiene che le considerazioni espresse dal Tribunale sull'applicazione dell'art. 1 dell'indicata legge non hanno alcuna rilevanza, poiché la legge è stata emanata dopo la costituzione della cooperativa e le pretese violazioni. Ruolo Con il quinto motivo, denunciando violazione della circolare del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, la ricorrente sostiene che il predetto Ministero, con circolare del 27 aprile 1993, ha dichiarato che è condivisibile la tesi che consente il riconoscimento della qualifica artigiana alle società cooperative a responsabilità limitata. I motivi, che per la loro interconnessione devono essere congiuntamente esaminati (ed indipendentemente dalla manifesta irrilevanza del quarto e del quinto), sono infondati. Come questa Corte ha affermato (e plurimis, Cass. 3 marzo 1988, n. 2242), la norma dell'art. 2 terzo comma del R.D. 28 agosto 1924 n. 1422, per cui ai fini assicurativi le società cooperative sono datori di lavoro anche nei riguardi dei soci impiegati in lavori da essere assunti, si riferisce anche alle società cooperative artigiane, le quali, pertanto, senza che in contrario possa trarsi argomento dalle leggi n. 1533 del 1956 e n. 463 del 1959, sono tenute al versamento dei contributi per i propri soci lavoratori, in relazione alle retribuzioni loro corrisposte, ancorché i medesimi siano individualmente iscritti nell'albo delle imprese artigiane e siano tenuti al versamenti dei contributi in relazione ai redditi di lavoro autonomo percepiti per la loro attività individuale (il principio, che trae origine da Cass. n. 3527 del 1980, è confermato da Cass. n. 1402 del 1990). Ciò è a dirsi anche per la legge 8 agosto 1985 n. 443 (che la ricorrente invoca): la prevalenza del lavoro sul capitale non esclude l'ipotizzabilità del rapporto di lavoro subordinato fra l'impresa ed il socio (per mera esigenza di completezza è da osservare che l'invocata abrogazione avrebbe richiesto espressa volontà normativa). Argomento di riscontro è l'applicabilità del contratto di formazione e lavoro al socio di una cooperativa (Cass. n. 11807 del 1992). I primi due motivi del ricorso devono essere pertanto accolti;
e gli altri devono essere respinti. E la causa deve essere rinviata a contiguo giudice di merito, che applicherà il richiamato principio, provvedendo nel contempo alla disciplina delle spese del giudizio di legittimità
PQM
La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso;
rigetta gli altri;
cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti;
e rinvia, per un nuovo esame, alla Corte d'Appello di Trieste, che provvederà anche alla disciplina delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 22 settembre 2000. Il Consigliere estensore блоко скосо IL PRESIDENTE Moring Cu stomer G E O T N I G A I V ID S IN E S L T IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA I N L I L M Depositata in Cancelleria O D L 'O D V Ɑ 12 GEN. 2001 I I A V Ɑ S I 1 Ý V 1 N oggi, N - J O IS 8 D O - LABORATORE S IN L G I E NCELLERIA N S I V D T I . Ɑ 'N I S V 'V S E G L O L E I 9 E V T I S O O S ' V Ɑ I