Sentenza 16 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/06/2001, n. 8164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8164 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2001 |
Testo completo
Aula 'B' 8 1 6 4 / 0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE'S UP M DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Marino Donato SANTOJANNI Presidente R.G.N. 11593/00 Dott. Guglielmo SCIARELLI Rel. Consigliere Cron. 18891 Dott. Alberto SPANO' Consigliere Rep. Dott. Paolo STILE Consigliere Ud. 22/03/01 Dott. Maura LA TERZA Consigliere ha pronunciato la seguente S EN TE NZA sul ricorso proposto da: A.G.M. ITALIANA SRL, e A.G.M. ENGINEERING SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CATTARO 28 presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE COSENTINO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato UC PORCU', giusta delega in atti;
- ricorrenti
contro
OS UC, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZA DEL FANTE 2, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE RIZZACASA, che lo rappresenta e difende unitamente 2001 all'avvocato SERGIO ARTICO, giusta delega in atti;
1360 -1- controricorrente avversO la sentenza n. 8713/99 del Tribunale di TORINO, depositata il 02/03/00 R.G.N. 1185/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/03/01 dal Consigliere Dott. Guglielmo SCIARELLI;
udito l'Avvocato RIZZACASA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo. UC SE, con ricorso del 17 12 96, conveniva in giudizio, avanti al OR di Torino, la A.G.M. Italiana srl e la A.G.M. Engineering srl al fine di far dichiarare la nullità o l'inefficacia del licenziamento intimatogli dalla A.G.M Italiana srl con lettera del 18 10 96; chiedeva, quindi, al OR, di ordinare alla prima o, in subordine, alla A.G.M. Engineering srl, di reintegrarlo nel posto di lavoro, nonché la condanna delle convenute, in solido, a risarcirgli il danno, ai sensi dell'art. 18 legge 300/70,come modificato dalla legge 108/90, in misura pari alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegra. Ambo le società chiedevano il rigetto del ricorso, che, di fatti, il OR rigettava con sentenza pronunciata all'udienza dell'8 5 97. UC SE proponeva appello, di cui le società chiedevano il rigetto. Il Tribunale di Torino, con sentenza depositata il 2 marzo 2000, dichiarava illegittimo il licenziamento in esame e condannava la A.G.M. Engineering srl, quale cessionaria del ramo d'azienda, alla immediata reintegra del lavoratore nel posto di lavoro. Condannava le società in solido a pagare all'SE un'indennità commisurata alla retribuzione dal giorno del licenziamento sino a quello della reintegra, nonché al versamento dei contributi previdenziali. Le società hanno proposto ricorso per cassazione. L'SE ha depositato controricorso. Motivi della decisione. Col primo motivo di ricorso, si assume violazione e falsa applicazione dell'art. 360 n. 5 cpc, in relazione ad omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia. Va premesso che il Tribunale ha ritenuto che fra le due società vi era stato un trasferimento del ramo d'azienda nel quale lavorava l'SE in favore della soc. A.G.M.Engineering da parte della soc. A.G.M. Italiana srl. Che, nel secondo incontro tenuto tra i rappresentanti delle società e i dipendenti del ramo da trasferire (assente l'SE) fu pattuito che i lavoratori sarebbero stati thail 2 assunti dalla cessionaria a parità di condizioni, previa presentazione alla cedente di una lettrera di dimissioni. L'SE rifiutò di firmare la lettera di dimissioni. Il Tribunale rilevava che l'accordo suesposto comportava la perdita per i lavoratori dei diritti derivanti dall'anzianità pregressa, in violazione di quanto disposto dall'art. 2112, comma 1°cc e che non poteva avere effetto nei confronti dell'SE, senza il suo consenso;
che, avendo l'SE, come suo diritto, rifiutato l'accordo stipulato con gli altri dipendenti, era stato licenziato dalla società cedente per soppressione del posto. Che, invece, l'SE aveva diritto, in concomitanza con il trasferimento del ramo d'azienda, al passaggio alla società cessionaria, mantenendo i diritti di anzianità acquisiti. Col motivo in esame si afferma, invece, che il licenziamento era stato legittimamente intimato per effettiva soppressione del posto dell'SE(pag. 8 del ricorso) .Che l'SE aveva manifestato a più riprese la propria indisponibilità a trasferirsi, comunque, presso la società cessionaria (pag. 9), come dimostrato dal fatto che l'SE non aveva mai offerto la propria disponibilità a prendere servizio presso l'impresa cessionaria, rimanendo alle dipendenze dell'originario datore di lavoro anche dopo l'avvvenuta cessione del ramo d'azienda. Che solo a seguito del licenziamento, erano state mosse contestazioni rispetto ai termini dell'accordo sindacale. Il motivo è infondato. E' pacifico, sostanzialmente, che col pieno accordo delle due società si voleva richiedere all'SE (come agli altri dipendenti) di accettare il trasferimento rinunziando all'anzianità maturata sotto la società cedente. Del resto, non può darsi altro significato, all'accordo del 9-10-96, di quello ritenuto dal Tribunale, dal momento che si stabiliva che i lavoratori sarebbero stati assunti dalla cessionaria, previa presentazione alla cedente di una lettera di dimissioni. L'SE, come accertato dal Mail 1 3 Tribunale, e non smentito nel presente motivo, rifiutò di firmare la lettera che prevedeva le dimissioni dalla A.G.M. Italiana e la contestuale assunzione presso la AGM Engineering, lettera presentatagli il 15 10 96. Con missiva del 18 10 96, cioè tre giorni dopo, era licenziato dalla società cedente. Mai fu ventilata l'ipotesi della sua assunzione da parte della soc. cessionaria nel pieno rispetto dell'art. 2112,1° co.cc., anzi con l'accordo del 9-10-96 e con la lettera presentatagli il 15 10 96, gli fu chiaramente appalesata la volontà contraria di assumerlo solo se rinunziava all'anzianità pregressa. Pertanto, vi fu l'espresso licenziamento da parte della soc. cedente e l'esplicita e chiara volontà di non proseguire il rapporto nei termini prescritti dall'art. 2112,1°co. cc. da parte della soc. " cessionaria;
cioè, dalla soc. cessionaria fu manifestata la precisa volontà di non proseguire il rapporto nei termini doverosi per legge. Trovandosi di fronte a una duplice volontà manifestamente novativa del rapporto come in corso (cioè col rispetto dell'anzianità maturata),non restava al lavoratore che impugnare la risoluzione del rapporto come perpetrata dalle società. In questi sensi ha motivato, nella sostanza, il Tribunale;
pertanto la sua motivazione non appare né insufficiente né contraddittoria. Col secondo motivo si assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 2112 cc e 47 legge 428/1990. Si afferma che l'SE, con la lettera del 19-10-96, si dichiarava financo disponibile ad assumere mansioni inferiori rispetto a quelle per cui venne assunto. Che l'SE ha inteso, dunque, far valere un diritto non riconosciutogli dall'art. 2112 cc,ovvero il diritto di continuare a lavorare presso l'originario datore di lavoro. Il motivo è infondato. l l e w l f 4 L'SE, a fronte della dichiarata volontà della soc. cessionaria di non rispettare il disposto dell'art. 2112 cc, non riconoscendogli l'anzianità pregressa, ha cercato, almeno, di conservare il posto presso la soc. cedente. Venuta meno questa possibilità,ha, però, fatto valere i diritti nascenti dall'art. 2112 cc e, cioè, la conservazione del posto e del medesimo rapporto, alle medesime condizioni, presso la soc. cessionaria. E ciò ha effettuato, impugnando, come era suo diritto, la risoluzione del rapporto, attuata, nei fatti, come si è detto sotto il motivo precedente, da ambo le società. Ne consegue il rigetto del motivo. Col terzo motivo si assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 2112 cc e 18 legge 300/1970. Si assume che il Tribunale ha ordinato la reintegra dell'SE presso la soc. cessionaria, ancorchè non fosse stata quest'ultima a irrogare il provvedimento espulsivo. Che l'SE non ha mai richiesto di prendere servizio presso l'impresa cessionaria. Il motivo è infondato. Si è già detto che „stante l'avvenuto trasferimento, l'impresa cessionaria aveva l'obbligo di continuare il medesimo rapporto con l'SE ex art. 2112 cc. non avendo l'attore aderito a deroghe al regime legale. Invece la soc. cessionaria ha chiaramente manifestato la volontà di non sottostare a tale obbligo e di volere assumere l'SE solo in violazione del disposto dell'art. 2112cc. Tale comportamento non può che essere ritenuto, come si intende abbia fatto il Tribunale, la manifestazione della volontà di non proseguire il rapporto come in atto,cioè col rispetto dell'anzianità pregressa. Il licenziamento può attuarsi con qualsiasi comportamento del datore di lavoro che attesti la volontà di risolvere il rapporto di lavoro come in atto. ull H 5 Nel caso di specie la soc. cessionaria ha chiaramente manifestato la volontà di sopprimere il rapporto come in atto e di essere disponibile solo all'instaurazione di un nuovo rapporto. Ciò, in violazione dell'art. 2112 cc, stante il dissenso del lavoratore. Si trattò, dunque, di una chiara manifestazione di volontà risolutiva del rapporto come esistente, contra legem. Ne consegue che l'ordine di reintegra è stato legittimamente rivolto alla soc. cessionaria (cfr. per esteso :Cass. 5402/93, che in caso analogo, ha rilevato la nullità della fattispecie negoziale posta in essere, in quanto in violazione dell'art. 2112 cc). Col quarto motivo, si assume la violazione e falsa applicazione dell'art. 18 legge 300/1970, anche in relazione all'art. 1218 cc. Si afferma (citando Cass. 2521/98), che, in ogni caso, il Tribunale avrebbe dovuto pronunciare una sentenza di mero accertamento della persistenza del rapporto, col conseguente obbligo di risarcire il danno, secondo le norme di diritto comune e non secondo la normativa speciale di cui all'art. 18 S.L. Il motivo è inammissibile per difetto di interesse, oltrechè per genericità. Il Tribunale, riconosciuta l'illegittimità del licenziamento, ha condannato le due società a pagare all'attore un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, nonché al versamento dei contributi per lo stesso periodo. Le ricorrenti non hanno minimamente dedotto né spiegato che il risarcimento del danno ' secondo le norme di diritto comune,avrebbe dovuto avere ammontare, consistenza o oggetto diversi (e minori). Inoltre, all'accertamento della nullità del licenziamento è connessa, come spiegato proprio nella sentenza 2521/98 citata dalle ricorrenti e letta per esteso, la disapplicazione del recesso nullos illegittimo To illegittimità ne dres приборомно 6 Tale disapplicazione, essendo stata chiesta, nel caso in esame, una sentenza costitutiva, non può che tradursi in un ordine di reintegra, come,di fatti, è avvenuto. Concludendo, il ricorso va rigettato. Le spese di questa fase seguono la soccombenza.
PQM
Rigetta il ricorso. Condanna le ricorrenti, in solido, a pagare all'intimato le spese sostenute per questo giudizio di cassazione, che liquida in L. 32.000 oltre lire cinque milioni per onorario di avvocato. 22 marzo 2001 bushiten tisall busrine Courojanni Il Cons. est.: Il Presidente: в тороші Dell RE Hicria 6 610. 2001 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 ESENTE DA IMPOSTA DE SOLICI REGISTRO, E DA DANI A TY O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. DELLA LEGGE 11-9-73 .