Sentenza 11 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/06/2001, n. 7857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7857 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2001 |
Testo completo
E A N L O L I E Z D A " R 9 7 T 1 . S 3 I T . R G N E A ' R L 7 L 6 7 857/0 1 A 9 E 1 D D - 5 E I - S T 3 N N E E E G S S R.G.n° 8607/98 E G I Cron. 18033 " E A L IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rep. SEZIONI UNITE CIVILI Ud. 14.12.00 Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati Dott. Michele CANTILLO Presidente ર NC AMIRANTE - Presidente di sezione - 66 Vincenzo CARBONE -> ** Paolo VITTORIA - consigliere - ર Alessandro CRISCUOLO -> દ Fabrizio MIANI CANEVARI -> 66 GO RO -> €6 Mario Rosario MORELLI ->>> " Giuseppe SALME' rel. -> ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto 471 da AP RA, domiciliato nella cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Restivo del foro di Palermo ricorrente 1150 cons. Giuseppe Salmè 1
contro
PRFETTO di PALERMO, MONTEPASCHI SERITI s.p.a. intimati avverso la sentenza del pretore di Termini Imerese del 16 febbraio 1998. Sentita la relazione della causa svolta dal cons. Giuseppe Salmè alla pubblica udienza del 14 dicembre 2000; sentito il p.m., in persona del sost. proc. gen. dott. Giovanni Lo Cacio che ha concluso per la dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario. Svolgimento del processo Con ricorso del 13 febbraio 1998 al pretore di Termini Imerese, sezione distaccata di EF NC ZA ha chiesto che fosse annullata, previa sospensione dell'efficacia, la cartella esattoriale recapitata il 30 gennaio 1998 con la quale gli è stato richiesto il pagamento della somma di £. 290.800 per la violazione dell'art. 158, comma 10 lettera M del codice della strada, commessa il 15 aprile 1996, e in quella data contestata, per avere parcheggiato la propria autovettura su un marciapiede. Il ricorrente ha sostenuto che lo spazio ove aveva parcheggiato la propria auto era di proprietà privata, in quanto compreso tra il cancello dell'edificio di cui è proprietario e il marciapiedi. Con ordinanza del 16 febbraio 1998 il pretore ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che avverso le cartelle esattoriali non sia consentita la tutela nelle forme di cui all'art. 22 della legge n. 689/1981, ma solo l'ordinaria cons. Giuseppe Shine 2 azione dichiarativa davanti al giudice competente per valore al fine di far accertare l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione. Avverso il provvedimento del pretore di Termini Imerese lo ZA ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi. Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente sostiene che erroneamente il pretore avrebbe declinato la propria giurisdizione. ritenendo che l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 sia condizionato al previo esperimento del ricorso amministrativo, ignorando, quindi, che per costante giurisprudenza della Corte costituzionale, tutte le forme di giurisdizione condizionata sono costituzionalmente illegittime. Osserva, inoltre, che se fosse esatta la tesi del pretore, secondo cui nella specie esperibile solo l'azione di accertamento ordinaria, si verificherebbe un'ingiustificata disparità di trattamento. Il motivo è inammissibile perché la questione prospettata, come ha esattamente rilevato il pretore, non attiene alla giurisdizione, ma alle forme della tutela esperibile davanti al giudice ordinario. Non viene in considerazione, cioè, un problema relativo al riparto di potere giurisdizionale tra giudice ordinario e giudice amministrativo ma solo degli strumenti processuali da utilizzare davanti al giudice adito, la cui giurisdizione è pacificamente ammessa dal ricorrente ed è stata ribadita dal pretore. cons. Giuseppe So 3 Sui motivi del ricorso diversi da quello con il quale è stata prospettata la questione di giurisdizione il ricorso deve essere rimesso alla prima sezione civile ai sensi dell'art. 142 delle disp. att al c.p.c.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il motivo relativo alla giurisdizione e rimette gli atti alla prima sezione per l'esame degli altri motivi del ricorso. Così deciso in Roma il 14 dicembre 2000, nella camera di consiglio delle sezioni unite civili. L'estensore Il presidentetill Collaboratore di Cancelleria Д еши Depositato, in Cancelleria 1 GIU. 2001 Roma, i IL ABORATORE DI CANCELLERIA E A N L O I L Z E A D R * 9 T 7 1 . S I T 3 G R . E A N ' R L 7 L 6 A E 9 D 1 D - E 5 I - T S 3 N N E E E S S G E G I " E A L cons. Giuseppe Salmè