Sentenza 16 settembre 2014
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato di ingiustificata inosservanza dell'ordine di allontanamento del Questore, la mera traduzione del decreto di espulsione e dell'ordine di allontanamento in lingua "veicolare", senza che sia attestata la motivata impossibilità di avvalersi di un testo già predisposto nella lingua madre dello straniero, secondo quanto prevede l'art. 13, comma quinto, n. 1, del D.Lgs. n. 286 del 1998, non integra di per sè illegittimità dei provvedimenti amministrativi posti a presupposto della condanna, quando non è dedotta in concreto l'inidoneità dei documenti redatti in lingua "veicolare" a dare compiuta cognizione all'interessato del contenuto precettivo dei provvedimenti.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/09/2014, n. 39949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39949 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 16/09/2014
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - rel. Consigliere - N. 955
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASA Filippo - Consigliere - N. 37285/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
KA ME N. IL 09/09/1984;
avverso la sentenza n. 1111/2011 GIUDICE DI PACE di BOLOGNA, del 22/05/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/09/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GIALANELLA Antonio che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il 22 maggio 2012 il giudice di pace di Bologna dichiarava ER EL, di nazionalità israeliana, colpevole del reato previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, così come modificato dalla L. n. 129 del 2011, accertato in Bologna il 16 ottobre 2011, e previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di seimilasettecento euro di ammenda. All'imputato si contesta di essersi, senza giustificato motivo, trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro sette giorni, dal territorio dello Stato, impartito dal Questore di Bologna il 1 ottobre 2011.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il difensore di ER EL avvocato Luciano Bertoluzza, il quale ne richiede l'annullamento, deducendo, a sostegno di tale richiesta, che il decreto di espulsione e l'ordine di allontanamento, sui cui si fonda la sentenza impugnata, sono stati tradotti soltanto nella lingua veicolare, il francese, e non, come la legge prevede, in lingua araba.
La traduzione in una lingua veicolare presuppone l'impossibilità di traduzione nella lingua conosciuta dall'interessato, e detta impossibilità deve essere valutata alla luce della riconosciuta modalità di dare adeguata informazione allo straniero mediante schede informative plurilingue. La legittimità della traduzione nella lingua veicolare presuppone, pertanto, che sia affermata, e ritenuta plausibile dal giudice, l'indisponibilità di un testo predisposto nella lingua conosciuta dall'espellendo. Nel ricorso si evidenzia, in particolare, come le sezioni civili di questa Corte (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3676 del 08/03/2012, Rv. 621535; Sez. 6 - 1, Sentenza n. 3678 del 08/03/2012, Rv. 621594), deliberando in sede di opposizione al decreto di espulsione, abbiano di recente affermato il principio secondo cui è nullo il provvedimento di espulsione (nella specie di cittadino indiano entrato in Italia sottraendosi ai controlli di frontiera e trattenutosi nel territorio dello Stato illegalmente) tradotto in lingua veicolare per l'affermata irreperibilità immediata di traduttore nella lingua conosciuta dallo straniero, salvo che l'amministrazione non affermi ed il giudice ritenga plausibile, l'impossibilità di predisporre un testo nella lingua conosciuta dallo straniero per la sua rarità ovvero l'inidoneità di tal testo alla comunicazione della decisione in concreto assunta. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato, per le ragioni di seguito esposte.
1.1 Il ricorrente non ha dedotto, nel presente giudizio, di non aver compreso i contenuti del provvedimento di espulsione (che non risulta, per altro, aver egli mai impugnato) e del conseguente ordine di allontanamento in quanto redatti in lingua a lui non conosciuta. Si consideri a tal proposito il dato, evidenziato in sentenza, che l'imputato è stato rintracciato sul territorio nazionale dal 2003 e che durante l'intervista lo stesso ha comunque scelto che gli atti venissero tradotti in lingua francese, che pur non essendo riconosciuta come lingua ufficiale dallo Stato d'Israele, è comunque, notoriamente, molto diffusa ed utilizzata dalle popolazioni di etnia araba, a cui appartiene il ER.
1.2 Il ricorrente, piuttosto, ha prospettato una questione di illegittimità dei provvedimenti che costituiscono presupposto della condanna, ritenendo che, una volta che la legge - il D.L. 23 giugno 2011, n. 89, art. 3 convertito con modificazioni dalla L. 2 agosto 2011, n. 129, che ha aggiunto il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 5, n.
1 - ha previsto che allo straniero interessato da un provvedimento di espulsione sia data dalla Questura adeguata informazione della facoltà di richiedere un termine per la partenza volontaria, mediante schede informative plurilingue, l'impossibilità di redazione dei provvedimenti di espulsione e allontanamento nella lingua dallo stesso conosciuta debba essere in concreto apprezzata anche alla luce dell'eventuale impossibilità di avvalersi di un testo già predisposto nella lingua dello straniero.
1.3 L'argomentazione in diritto, pur astrattamente apprezzabile, anche alla luce della evocata recente pronuncia di una sezione civile di questa Corte di legittimità, non è però arricchita dalla deduzione del dato di fatto essenziale, circa appunto, come già detto, l'inidoneità, in concreto, dei documenti redatti in lingua francese a dare compiuta cognizione all'interessato del loro contenuto precettivo.
2. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 settembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2014