Sentenza 20 gennaio 1998
Massime • 1
Quando il giudice con la sentenza di patteggiamento applichi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente (nella specie per il reato di omicidio colposo) in misura modesta e comunque inferiore alla media, l'obbligo di motivazione può ritenersi soddisfatto mediante la semplice menzione dell'adeguatezza o della congruità della sanzione.
Commentari • 2
- 1. Quando è lecito rifiutare di sottoporsi all’alcoltestAngelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 30 gennaio 2024
- 2. Sospensione patente per guida in stato di ebbrezza: va motivata? (Cass. 24023/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 28 agosto 2020
Anche in materia di sanzioni amministrative accessorie come la sospensione della patente in caso di condanna per guida i stato di ebbrezza deve farsi riferimento al principio secondo cui la motivazione circa la sussistenza dei parametri di valutazione al fine della commisurazione concreta della sanzione da infliggere assume rilevanza quanto più ci si discosti dal minimo. Nessuna motivazione è necessaria per giustificare l'applicazione del minimo, essendo un'ovvietà logica che (in assenza di una misura inferiore) il criterio discrezionale sia espressione della scarsa importanza della violazione commessa, della ridotta entità del danno e del ridotto pericolo che l'ulteriore circolazione …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/01/1998, n. 2278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2278 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Michele Nappi Presidente del 20/1/1998
1. Dott. Paolo Fattori Consigliere SENTENZA
2. " EO BI " N. 177
3. " VI IN " REGISTRO GENERALE
4. " SI PI " N. 24655/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da ER MI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza 8/7/1996, n. 723/96, del Pretore di Pisa Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Fattori
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. G. Febbraro che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ER EM è stato chiamato a rispondere del reato p. e p. dall'art. 589, commi 1^, 2^ e 3^, c.p., per avere, in un incidente stradale avvenuto il 10.6.1993, provocato la morte del conducente di un motocarro, G. Pistoia, e lesioni personali ad una passeggera di tale veicolo. La colpa (v. capo d'imputazione) è stata individuata nella negligenza,, nell'imprudenza e nell'imperizia, oltrecché nella violazione di specifiche norme del cod. strad. (velocità eccessiva in prossimità di curva e in rapporto alle condizioni di semioscurità ed a quelle del veicolo condotto, del tempo e dei luoghi - strada viscida per la pioggia -; omessa tenuta della destra rigorosa).
Su accordo delle parti (art. 444 c.p.p.), il Pretore di Pisa, con la sentenza 8.7.1996, n. 723/96, ha applicato all'imputato la pena di 10 mesi di reclusione, condizionalmente sospesa;
ha irrogato altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, per la durata (ritenuta "congrua") di 6 mesi. Il EM ricorre adesso per cassazione, denunciando difetto di motivazione della sentenza relativamente alla durata della sospensione del titolo abilitativo alla guida, poiché - afferma - il giudice non ha dato conto dell'iter logico seguito nella commisurazione di tale sanzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita di essere accolto e ciò per le brevi considerazioni qui appresso svolte.
Nell'irrogare la sospensione della patente (sanzione che, non essendo pena, esula dal "patteggiamento") il giudice dispone di un potere discrezionale, che va comunque esercitato alla luce dei criteri direttivi stabiliti, per il Prefetto - nell'ipotesi in cui la sospensione acceda ad una sanzione amministrativa pecuniaria -, dall'art. 218, 2^ comma, terzo periodo, cod. strad.: una disposizione che non può non trovare applicazione (e che anzi trova, a maggior ragione. applicazione) pure nelle situazioni in cui la sospensione sia inflitta dal magistrato. Si dovrà dunque tener conto. nel fissare la sanzione fra il minimo e il massimo stabiliti dalla legge. della gravità della violazione commessa e della entità del danno apportato, nonché del pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare (è appena il caso di rilevare, ad ogni buon conto, che la sospensione condizionale non preclude, come si ricava chiaramente dall'art. 224, 1^ comma, l'applicazione della sanzione accessoria). Tuttavia, analogamente a quanto la giurisprudenza di legittimità ha costantemente, ritenuto a proposito della pena principale, allorché questa sia applicata in misura modesta e comunque inferiore alla media (si noti che, nel caso concreto, la sospensione della patente, che può spaziare, per legge, nei casi di omicidio colposo, da 2 mesi ad 1 anno, è stata appunto fissata in misura inferiore alla media), l'obbligo della motivazione può ritenersi soddisfatto mediante la semplice menzione dell'adeguatezza o della congruità della sanzione;
e ciò tanto più vale in caso di sentenza emessa a seguito di "patteggiamento", dove la stessa natura del procedimento impone una motivazione solo sommaria, e tanto più ancora quando, come nella fattispecie, dalla stessa imputazione (rispetto alla quale, "patteggiando", l'imputato ha rinunziato a difendersi) risulti la particolare gravità del fatto (si è trattato, qui di un incidente che ha provocato la morte di una persona e lesioni ad altra persona) e la notevole rilevanza della colpa (consistita in negligenza, imprudenza e violazione di più norme del cod. strad., dovendosi qui naturalmente prescindere dalle contestazioni di merito formulate dall'impugnante).
In conclusione: il ricorso dev'essere respinto, con le conseguenze di legge per quel che concerne il pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 1998.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 1998