Cass. pen., sez. III, sentenza 18/02/2016, n. 16065
CASS
Sentenza 18 febbraio 2016

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È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata con riferimento all'art. 3 Costituzione - dell'art. 6, comma primo, lettera d), D.L. 6 novembre 2008, n. 172, convertito nella Legge 30 dicembre 2008, n. 210 (recante "Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale"), in quanto la disposizione, nel prevedere di differenziare l'applicazione della norma penale attraverso una disciplina eccezionale e temporanea, non lede i principi di uguaglianza e ragionevolezza, atteso che appare oggettivamente più grave la violazione della disciplina normativa dei rifiuti nelle zone ove vige lo stato di emergenza rispetto alle altre zone del territorio nazionale dove l'emergenza non sussista o sia cessata; è altresì manifestamente infondata la denuncia di legittimità costituzionale della disposizione medesima, con riferimento all'art. 25 Cost. in relazione al principio di riserva di legge in materia penale, posto che la norma incriminatrice è stata introdotta con atto avente valore di legge ordinaria, allo stesso modo della cessazione dello stato di emergenza (ex D.L. 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 123).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 18/02/2016, n. 16065
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16065
    Data del deposito : 18 febbraio 2016

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