Cass. pen., sez. III, sentenza 28/10/2009, n. 79
CASS
Sentenza 28 ottobre 2009

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Massime1

L'attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali in difetto di titoli abilitativi costituisce reato (art. 6, lett. d) del D.L. 6 novembre 2008, n. 172, conv., con modd., in L. 30 dicembre 2008, n. 210) anche in mancanza della qualità di imprenditore ovvero di un'organizzazione imprenditoriale.

Commentario1

  • 1Ignoranza della legge non scusa (Cass. 5716/16)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 aprile 2018

    La complessità della normativa settoriale in materia di rifiuti non può rappresentare di per sé elemento scusante, sussistendo un dovere di informazione fondato sugli obblighi solidaristici affermati dall'art. 2 Cost., che esclude l'inevitabilità dell'errore di diritto; la responsabilità penale va esclusa solo quando la condotta tipica derivi non già dal mero fatto negativo dell'ignoranza della legge, bensì dal fatto positivo altrui, determinante la convinzione della liceità dell'agire. Corte di Cassazione sez. III Penale, sentenza 7 gennaio ? 11 febbraio 2016, n. 5716 Presidente Ramacci ? Relatore Riccardi Ritenuto in fatto 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 28/10/2009, n. 79
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 79
Data del deposito : 28 ottobre 2009

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