Sentenza 13 gennaio 2010
Massime • 1
Quando il gravame sia dichiarato inammissibile dal giudice di appello, giudice dell'esecuzione competente è quello di primo grado, non rilevando che la sentenza di inammissibilità sia diventata irrevocabile per ultima. (Fattispecie in tema di conflitto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/01/2010, n. 5492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5492 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 13/01/2010
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere - N. 101
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - N. 36641/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) CORTE APPELLO PALERMO - CONFLITTO;
2) TRIBUNALE PALERMO - CONFLITTO;
avverso l'ordinanza n. 18/2009 CORTE APPELLO di PALERMO, del 25/09/2009;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Dott. D'AMBROSIO Vito, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per la affermazione della competenza del Tribunale di Palermo.
RILEVA
1. - Con ordinanza, deliberata il 4 dicembre 2008 e depositata in pari data, il Tribunale di Palermo - Sezione distaccata di Carini ha declinato, in favore della Corte di appello del distretto, la competenza a provvedere in ordine alla richiesta del condannato AN IN, per l'applicazione del condono, motivando che il giudice della esecuzione era da individuarsi, ai termini dell'art.665 c.p.p., comma 4, nella Corte territoriale la quale aveva deliberato nei confronti del IN la sentenza 17 marzo 2004, divenuta irrevocabile per ultima (in data 6 maggio 2004). 2. - Resiste alla declinatoria la Corte di appello, mediante ordinanza, deliberata il 25 settembre 2009 e depositata il 26 settembre 2009, colla quale propone conflitto negativo di competenza, obiettando, che, in applicazione del principio stabilito dall'art.665 c.p.p., comma 2, giudice della esecuzione è il Tribunale di
Palermo - Sezione distaccata di Carini, in quanto colla citata sentenza del 27 marzo 2004 la Corte territoriale ha dichiarato inammissibile il gravame proposto dall'imputato avverso la sentenza di condanna di quel Tribunale (1 ottobre 2002).
3. - Il conflitto negativo, improprio di competenza - ammissibile in rito, ricusando contemporaneamente il Tribunale e la Corte di appello di provvedere sulla richiesta di applicazione del condono formulata da IN - deve essere risolto nel senso della affermazione della competenza del giudice di primo grado.
La estensione della competenza funzionale, quale giudice della esecuzione, di quello di prime cure, nei casi della conferma o della riforma quoad penam tantum (ovvero limitatamente alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili) della sentenza, ai sensi dell'art. 665 c.p.p., comma 2, implica necessariamente a fortiori la competenza del primo giudice pur nel caso in cui quello di appello dichiari inammissibile il gravame.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Tribunale di Palermo, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2010