Sentenza 8 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 08/06/2001, n. 7778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7778 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA - LA CORTE SU RE A77 78/0 1 IN NOME DEL POPOL Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Proprict: - D. stanse Reguli зани шитво еваний Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: B. - Presidente Dott. Gaetano GAROFALO R.G. N. 19357/98 Cron..17883 Dott. Antonio VELLA Consigliere Rep. 2861 Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere Ud. 27/03/01GOLDONI - Rel. Consigliere - Dott. Umberto Consigliere- CONTESTORENA DI AZIONEDott. Francesco Paolo FIORE . .. ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L 3000 SE NTENZA 8 GIU, 2001 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERS SI MO, elettivamente domiciliato in ROMA му VIA GUIDO RENI 2, presso lo studio dell'avvocato BUSONI ALESSANDRO, che lo difende, giusta delega in CANCELLERIA atti;
ricorrente
contro
NE NI, in proprio e quale erede della moglie TI RI, elettivamente domiciliato in ROMA VLE DELLE MILIZIE 19, presso lo studio MANFREDINI ALVARO MARZUOLI, giusta 0. difeso dall'avvocato delega in atti;
2001 - 528 controricorrente -1- avverso la sentenza n. 789/98 del Tribunale di FIRENZE, depositata il 26/03/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/03/01 dal Consigliere Dott. Umberto му GOLDONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo MO CH proponeva appello contro la sentenza del 2.31994/30.4.1994, con cui il Pretore d Castelfiorentino aveva respinto la domanda di riduzione in pristino avanzata dal CH
contro
NI NC e RI AT ed aveva accolto la domanda riconvenzionale di risarcimento danni avanzata dal convenuto NC, condannando l'attore al pagamento di L. 1.652.675, oltre agli interessi dal 25.7.1988. Si costituiva NI NC, in proprio e quale erede di RI AT, sua defunta consorte, il quale chiedeva che fosse confermata la sentenza di primo grado relativamente alla reiezione delle domande proposte dall'appellante, e proponeva altresì appello incidentale. Con sentenza in data 17.3.97/26.3.1998, il Tribunale di Firenze confermava la decisione impugnata, regolando le spese. Si osservava che la dichiarazione della cessazione della materia del contendere era stata correttamente pronunciata in quanto il capanno costruito a distanza non regolamentare era stato demolito in corso di causa, come risultava dagli atti processuali, mentre non risultava alcuna prova, il cui onere incombeva sull'attore, che la costruzione del capanno in questione avesse arrecato danni al CH, il quale nell'atto di appello ne chiedeva la liquidazione in via equitativa, che costituisce solo una particolare tecnica di liquidazione dei danni, i quali tuttavia devono essere provati nella loro esistenza con i normali mezzi probatori;
dalla documentazione, e in particolare dalle deposizioni testimoniali e dalla relazione tecnica, emergeva che gli alberi di cui è stata chiesta la rimozione erano stati piantati prima della divisione della proprietà e dell'acquisto effettuato da NI NC;
di conseguenza era stato giustamente ritenuto applicabile l'art. 1062 c.c., in forza del quale si era costituita una servitù a favore del fondo acquistato dal NC, e a carico del fondo rimasto al CH, a mantenere le piante ad una distanza irregolare;
- la domanda di rimozione dell'allevamento di animali era stata correttamente ritenuta infondata, in quanto risultava dalla documentazione depositata che tale struttura non presentava le caratteristiche di una costruzione avente rilevanza edilizia, per cui non era applicabile nel caso di specie l'art.873 c.c., che si riferisce alle sole costruzioni, ma l'art. 890 c.c.,il quale prende in considerazione le "stalle 0 simili", a cui può essere paragonato l'allevamento in oggetto;
in base a tale articolo devono essere rispettate le distanze indicate nei regolamenti o quelle necessarie a preservare i fondi vicini da ogni danno alla solidità, salubrità e sicurezza, e dalla documentazione agli atti non risultava che l'allevamento in questione fosse stato costruito a distanza non regolamentare né che da esso fosse derivato danno all'attore CH, il quale peraltro non ha fornito alcuna prova al riguardo;
per quanto attiene al risarcimento del danno arrecato dall'interruzione della fornitura dell'acqua ad opera del CH, risultava accertato che nel contratto di compravendita era previsto il diritto degli acquirenti ad allacciarsi alla conduttura del vicino per la fornitura dell'acqua ad uso agricolo;
risultava altresì accertato che il taglio della conduttura era stato effettuato dal CH, nel proprio fondo, circostanza ammessa dallo appellante;
a questo riguardo era irrilevante l'eccezionestesso attore - sollevata dal CH, secondo cui il NC non aveva mai provveduto al pagamento della parte di acqua da esso consumata, e che lo stesso avrebbe potuto allacciarsi ad altra tubazione posta sul confine della proprietà, circostanza peraltro evidenziata solo con l'atto di appello. 2 Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi il CH;
resiste con controricorso NI NC. Entrambe le parti hanno presentato memoria. Motivi della decisione Il primo motivo di ricorso (violazione ed errata applicazione degli artt.872, 873, 1226, 2043 e 2697 c.c.) si incentra sulla statuizione con cui il Tribunale di Firenze ha respinto la domanda del CH di risarcimento danni conseguente alla costruzione, ad opera del NC, di un capanno a distanza non legale, peraltro rimosso in corso di causa. La sentenza impugnata motiva al riguardo nel senso che la liquidazione dei danni in via equitativa costituisce solo una particolare tecnica di liquidazione dei danni, i quali devono essere provati nella loro esistenza con i normali mezzi probatori;
a tale onere il CH si era sottratto, non provando alcunchè al riguardo. Così argomentando, il Tribunale ha omesso di considerare che la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato che il danno conseguente alla violazione delle norme del codice civile e integrative di queste, relative alle distanze nelle costruzioni, si identifica nella violazione stessa, determinando quest'ultima un asservimento di fatto del fondo del vicino, al quale, pertanto, compete il risarcimento senza la necessità di una specifica attività probatoria (v. Cass.25.9.1999, n.10600; ed ancora, 20.3.1998, n.2975; 24.2.2000, n.2095). Ciò posto, il giudice del merito avrebbe dovuto conformarsi a tale condiviso principio, provvedendo, anche in difetto di una specifica attività probatoria, alla richiesta liquidazione equitativa, in conseguenza dell'avvenuto asservimento di fatto del fondo confinante. 3 Entro tali limiti il motivo va pertanto accolto, con conseguente rinvio, previa cassazione, sul punto, dell'impugnata sentenza, alla Corte di appello di Firenze che deciderà anche sulle spese del presente procedimento. Il secondo motivo di ricorso lamenta, senza rubricazione, che nell'affermare come le piante, seppure a distanza non legale, risultavano piantate prima della vendita del terreno e che pertanto era stata costituita al riguardo una servitù per destinazione del padre di famiglia, la sentenza impugnata non avrebbe considerato alcuni elementi probatori (testimonianze, foto ed altro). Il motivo è per un verso generico, in quanto fa riferimento ad elementi probatori solamente enunciati e non riportati, come vuole il principio dell'autosufficienza del ricorso, nella loro specifica citazione, e, per altro verso, inammissibile, in quanto non esamina le ragioni che sono state poste a base del convincimento raggiunto al riguardo del giudice del merito e non le confuta. Va infatti ricordato che il giudice di merito, nel suo discrezionale apprezzamento delle prove, è libero di attingere il proprio convincimento dagli elementi istruttori che ritenga più attendibili ed idonei per la soluzione della controversia;
ciò posto, non è sufficiente allegare altri elementi probatori senza porli a confronto con quelli utilizzati nella sentenza impugnata, atteso che tanto non integra una censura che dimostri l'omessa valutazione di un punto decisivo, ma si limita a criticare senza riscontri la valutazione effettuata. Tale motivo non può pertanto essere accolto. Quanto al terzo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt.873 e 890 del codice civile) ci si duole del fatto che sia stata respinta la domanda volta ad ottenere la rimozione dell'allevamento di animali. La tesi sostenuta in principalità (applicabilità dell'art. 873 c.c.) prescinde da quanto espressamente al riguardo ritenuto in sentenza e cioè che la struttura 4 in esame, in base alla documentazione acquisita, non presentava le caratteristiche di una costruzione avente rilevanza edilizia;
trattasi di giudizio di fatto, basato sull'esame del materiale probatorio, che non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità se non mediante dimostrazione della inconsistenza obiettiva della valutazione effettuata. Ma al riguardo il ricorso si limita ad affermare un contrario avviso che neppure contesta quanto ritenuto in sentenza, limitandosi ad una citazione giurisprudenziale che non viene nemmeno specificamente ricollegata alla fattispecie in esame. Ritenuto (in ipotesi) applicabile l'art. 890 c.c., come correttamente ritenuto dal Tribunale di Firenze, si sostiene che anche un pollaio ove "come spesso accade" potrebbe produrre, al pari di una stalla, esalazioni ed altri effetti ugualmente dannosi per il vicino. Ma la decisione del Tribunale di Firenze non esclude affatto tale eventualità, limitandosi a rilevare che il CH non aveva fornito prova alcuna al riguardo e considerando dunque sfornita di prova tale circostanza. Ne consegue che a tutto voler concedere si accenna ad una eventualità che darebbe luogo ad un soltanto prospettato pregiudizio del fondo confinante;
la rilevata carenza di prove al riguardo non risulta da tanto minimamente scalfita. Anche tale motivo appare pertanto privo di pregio. Il quarto motivo (violazione ed errata applicazione degli artt. 1322, 1373, 1460 e 1569 C.C., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione) si articola in una serrata argomentazione volta a qualificare, nei suoi molteplici aspetti, la natura del contratto intercorso tra il CH ed il NC per quanto attiene alla pattuizione relativa all'allacciamento all'impianto idrico. 5 Correttamente il Tribunale ha motivato su alcuni punti: l'esistenza del contratto e il fatto (ammesso) che il CH aveva effettuato il taglio della conduttura. Trattasi in effetti di punti decisivi;
non rileva affatto, ai fini che ne occupano, quale fosse la natura del contratto (comunque atipico) né il fatto ) ( che il NC avesse omesso di pagare il corrispettivo. L'unilaterale e violenta iniziativa del CH concretava infatti un illecito, integrante il reato di ragion fattasi mediante violenza sulle cose, come tale suscettibile d risarcimento in ragione di una indubbia illegittimità intrinseca non tanto, è opportuno chiarirlo, in ragione del recesso, quanto nelle modalità in cui è stato in concreto esercitato. Anche tale motivo non merita pertanto accoglimento. Come si era già specificato, l'impugnata sentenza va cassata in relazione al primo motivo, con rinvio alla Corte di appello di Firenze anche per le spese. નું મા
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso per quanto di ragione;
cassa in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Firenze;
rigetta il resto. 40000 Così deciso in Roma, il 27. .2001 280000 Il Presidente Il Consigliere estensore байдал болото Mutant platoon IL CANCELLI REC1 Paolo Telgid telerico DEPOSITATO IN CANCELLERIADEPOSITATO GIU. 2001 Roma IL CANCELLIERE C1 6