Sentenza 12 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/05/2003, n. 7227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7227 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2003 |
Testo completo
c.c.64815 " REPUBBLICA ITALIANA AI SENSI DEL D .P.R . 26/4/1986 ESENTE A REGISTRAZIONE N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO MATERIA TRIBU TARIA LA CORTE S REMA DI CASSAZIONE07 227/03 Oggetto Tributi contenzioso ricorso pe= cassazione legittimazione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati passive R.G.N. 11765/99 Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Presidente Dott. Antonio MERONE Rel. Consigliere Dott. Simonetta SOTGIU Consigliere Cron.16083 Dott. Bruno SPAGNA MUSSO 1 Consigliere Rep. Consigliere Ud. 14/11/02 Dott. Stefano BENINI ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZ ONE CAMPIONE CIVILE SENTENZA 64815 sul ricorso proposto da: N. domiciliato' in ROMA VIA SALA NICOLA, elettivamente GIANDOMENICO ROMAGNOSI 1/B, presso 10 studio dell'avvocato MELIADO' GIOVANNI F., che 10 difende, giusto mandato a margine;
- ricorrente
contro
UFFICIO II DD LATINA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ንስጥ - controricorrente 4119 avversO la sentenza n. 11/99 della Commissione 1 tributaria regionale di ROMA, depositata il 14/04/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/11/02 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso preliminarmente per la ritualità della notifica del ricorso;
nel merito accoglimento del ricorso.
1. FATTO 1.1. Il sig. Sala Nicola, qualificato, rappresenta- to e difeso come in atti, ricorre contro 1' Ufficio delle Imposte Dirette di Latina", per la cassazione della sentenza specificata in epigrafe.
1.2. In fatto, il ricorrente ha impugnato gli avvi- si di accertamento e le cartelle di pagamento in atti specificati, per IRPEF relativa agli anni 1991, 1992 e 1993. In entrambi i gradi di merito, lo Scala è rimasto soccombente.
1.3. Con l'odierno ricorso sono stati dedotti due motivi di impugnazione, per violazione di legge e vizi di motivazione della sentenza di appello.
1.4. Il Ministero delle Finanze resiste con
contro
- ricorso.
2. DIRITTO 2.1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto 2 contro l'Ufficio delle Imposte Dirette di Latina, pri- vo di legittimazione dinanzi a questa Corte, e non con- tro il Ministero.
2.2. Secondo l'orientamento ormai consolidato di questa Corte (ex plurimis: Cass. civ. 2807/1999 e Cass. civ. 657/2000, che ha superato l'opposta conclusione di Cass. 1094/1999), il ricorso per cassazione, proposto nei confronti dell'ufficio territoriale, anziché del Ministero delle Finanze, è inammissibile perché rivolto ad un soggetto non legittimato a stare in giudizio di- nanzi a questa Corte e notificato al Ministero che non risulta chiamato in giudizio. La soluzione, negativa per il contribuente, è impo- sta dal rilievo che la legitimatio ad causam e quella ad processum, autonomamente fissate dal d.lgs. 546/1992 (arg. art. 1, comma 2), negli artt. 10 e 11, con rife- rimento per quanto in questa sede interessa all'ufficio del Ministero delle finanze che ha emanato l'atto impugnato о non ha emesso l'atto richiesto (ovvero all'ufficio sovraordinato), attiene esclusiva- mente al "processo dinanzi alle commissioni tributa- rie". Invece, il ricorso per cassazione restando rego- lato col procedimento che ne consegue - dalle norme generali (v. art. 62, comma 2, d.lgs. 546/92), dev'essere proposto nei confronti del Ministro in cari- 3 11 In tema di contenzioso tributario, il ricorso ca. per cassazione del contribuente avverso la decisione emessa in grado di appello dalla Commissione tributa- ria regionale è inammissibile se proposta nei confron- ti dell'Ufficio finanziario periferico autore dell'ac certamento impugnato, dovendo invece essere proposto, inammissibilità, nei confronti del Mini- a pena di stero delle Finanze e allo stesso notificato presso l'Avvocatura Generale dello Stato. Ne consegue che, attenendo l'erronea individuazione nel ricorso del sog- getto contro il quale l'impugnazione è proposta al- l'esercizio dell'azione, e non solamente alla concreta. instaurazione del contraddittorio, le conseguenze del vizio che inficia l'atto non possono essere influenza- te dalle modalità della notificazione, atto distinto e logicamente successivo. E pertanto non incide sul- la valutazione del vizio dell'impugnazione il fatto che la notificazione della chiamata in causa dell'Uffi- cio periferico sia stata eseguita (come nella specie) organo domi- presso l'Avvocatura Generale dello Stato - la quale non e' le- ciliatario ex lege del Ministro gittimata a partecipare al giudizio né in rappresen- tanza dell'Ufficio periferico effettivamente, benché erroneamente chiamato, né in rappresentanza del Mini- stero delle Finanze, contro il quale la parte nessuna 4 domanda ha proposto. Nella materia del contenzioso tributario, infatti, neppure può invocarsi il carattere unitario dell'amministrazione finanziaria, avendo il legislatore operato la scelta, opposta, della valoriz- zazione della autonomia amministrativa degli uffici pe- riferici nei gradi di merito del giudizio" (Cass. 1099/2002; conf. 657/2000, 8714/2001, 13730/2001).
2.3. Peraltro, non "possono riconnettersi effetti sananti alla costituzione in giudizio dell'amministra- zione delle finanze, perché, nel caso, il vizio del- l'impugnazione deriva dall'errata individuazione della parte (ufficio periferico anziché ministero), priva di soggettività esterna per quanto attiene al giudizio di cassazione, e non riguarda la sola notificazione. Va al riguardo sottolineato che, mentre per l'atto di appello possono distinguersi requisiti formali pre- visti a pena di inammissibilità e requisiti previsti a pena di nullità, per il ricorso per cassazione il legi- slatore ha scelto, realizzando una notevole semplifica- zione, di prevedere tutti i requisiti di forma necessa- ri a pena di inammissibilità, rilevabile d'ufficio" (Cass. 217/2002; conf. 8714/2001, 13730/2001). Nemmeno rileva la riforma dell'amministrazione finanziaria di cui al d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, in vigore soltan- to dal 1° gennaio 2001 (v. artt.73, comma 4, d.lgs. 5 330/1999 e 1 D.M. 28 dicembre 2000).
2.4. Conseguentemente, il ricorso va dichiarato inammissibile. Stimasi equo compensare le spese, tenuto AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 conto del fatto che nemmeno la stessa parte vittoriosa N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 MATERIA ha rilevato la causa di inammissibilità e che la giure sprudenza di questa Corte si è consolidata successiva mente. TRIBUTARIA
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e com- pensa le spese. Così deciso in Roma il 14 novembre 2002. Il Consigliere estensore dr. Antonio Merone Il Presidente Francesco Cristarella Orestano лохо вытиев оттOn CANCEL ERECT Arhav Ano DEPOSIT Ogg 2 MAG. 2003 рильгиль Сал ь 6