Sentenza 10 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/03/2026, n. 9191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9191 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2026 |
Testo completo
09191-26
Composta da
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto: disposto d'ufficio a richiesta di parte Imposto dalla legge
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE
OR FI
-Presidente-
Sent. Sez. 194/2026
LI AN DA
- Relatrice-
RO SI
P.U. 29/01/2026 R.G.N. 41140/2025
IZ D'LO
ES AG
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
SENTENZA
D'IA AO, nato a [...] il [...]
avverso la sentenza del 25/06/2025 della Corte di appello di Roma
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla consigliera LI AN DA;
udito il Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale Maria Elena Gamberini, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore della parte civile SH HA, HI Makhimer, avvocato Michele Andreano, sostituto processuale dell'avvocato Giacomo Barelli che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso riportandosi alle conclusioni depositate;
udito il difensore della parte civile Associazione Antigone Onlus, avvocato Michele Andreano, sostituto processuale dell'avvocata Simona Filippi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso riportandosi alle conclusioni depositate;
udito il difensore delle parti civili HA AN AI e FA AD MA, avvocato Michele Andreano, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso riportandosi alle conclusioni depositate;
udito per il ricorrente il difensore, avvocato Marco Russo, anche quale sostituto processuale dell'avvocato Cesare Gai, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 25 giugno 2025, ha confermato la condanna di AO D'IA alla pena di mesi due e giorni 20 di reclusione irrogata, con l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche e la diminuente del rito abbreviato, dal Tribunale monocratico di Viterbo con sentenza del 27 marzo 2024. La Corte d'appello ha confermato, altresì, la condanna del D' IA al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili - SH HA, HI Makhimer, Associazione Antigone Onlus, HA AN AI e FA AD MA rinviandone la liquidazione in separata sede, ad eccezione che per "Antigone onlus" in favore della ha liquidato, come da richiesta, la somma di un euro. La Corte di appello ha confermato, infine, la condanna al pagamento delle spese processuali a beneficio delle parti civili in favore dello Stato ai sensi dell'articolo 110 d.pr. n. 115 del 2002. All'esito di un più ampio procedimento penale, il ricorrente - Direttore della Casa Circondariale Mammagialla di Viterbo è stato ritenuto responsabile del reato di omissione di atti di ufficio (art. 328 cod. pen.) perché, in concorso con NI GN e LU OR nei confronti dei quali è intervenuta sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto, rifiutava un atto di ufficio che per ragioni di giustizia doveva essere compiuto senza ritardo avendo omesso di disporre il trasferimento del detenuto AS SH, infraventicinquenne, presso un istituto penale minorile ove avrebbe dovuto espiare la pena di mesi quattro di reclusione irrogatagli dalla sentenza emessa dal Tribunale per i minorenni di Roma, tanto in esecuzione dell'ordine di esecuzione n. 15 dell'11 aprile 2018 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma, ove era fissata la decorrenza pena dal 10 maggio 2018, giorno successivo al fine pena per altra condanna in relazione a reato commesso da maggiorenne e veniva, altresì, precisato di accompagnare il condannato fino al compimento del venticinquesimo anno di età presso un istituto penale per i minorenni, in Viterbo dal 9 maggio 2018. Va dato atto, per ragioni di completezza ricostruttiva, che si era proceduto nei confronti dei D'IA e altri per il reato di omicidio colposo (art. 589 cod. pen.) in danno del predetto SH che, messo in stato di isolamento in relazione ad un'infrazione disciplinare riportata nel corso dell'esecuzione per reato commesso da maggiorenne, il 23 luglio 2018 aveva tentato il suicidio con decesso sopravvenuto in Viterbo il 30 luglio 2018. Il ricorrente veniva assolto, perché il fatto non costituisce reato, dal reato di omicidio colposo (art. 589 cod. pen.).
2. Con i motivi di ricorso, sintetizzati nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., il ricorrente chiede l'annullamento della sentenza impugnata e denuncia: Motivo 1: omesso esame di prove decisive e violazione di legge (in relazione all'art. 24 d. lgs. n. 272 del 1989) e omesso esame della Circolare del Ministero della giustizia, numero 39840 del 09/02/2022, della Circolare del Ministero di grazia e giustizia, Rep. III, Coll. IPM/4/C del 28/12/1989, della Circolare n. 0277279-2014, del 6 agosto 2014 e dell'ordine di servizio della Direzione della Casa Circondariale di Viterbo n. 1 dell'11 gennaio 2017. Si tratta di disposizioni normative e regolamentari che, pretermesse o male interpretate dalla Corte di merito, hanno irrimediabilmente viziato il ragionamento che ha condotto alla conferma della sentenza di primo grado. Osserva il ricorrente che l'ordine di esecuzione non avrebbe potuto essere eseguito prima del 9 maggio 2018, quando sarebbe cessata l'esecuzione della pena in corso, e richiama le circolari vigenti al periodo antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. 2 ottobre 2018 numero 221 applicabili al caso in esame e, in particolare, la circolare il 23/12/1989, che regolava l'applicazione dell'art. 24 d. Igs. 272 del 1989, ricalcando il contenuto di una precedente circolare del 6 giugno 2014 del Ministero della giustizia (0277279/2014 del 6 agosto 2014) che espressamente subordina l'esecuzione della disciplina di cui all'art. 24 all'aggiornamento della posizione giuridica del condannato. La Corte di merito, inoltre, ha omesso l'esame della circolare del 25 novembre 1989, avente ad oggetto proprio l'applicazione dell'art. 24 d. lgs. n. 272 che invitava i direttori degli istituti penitenziari a comunicare ai magistrati competenti la presenza negli istituti di soggetti infra ventunenni. Sostiene il ricorrente che il Direttore D'IA si era attivato trasmettendo immediatamente senza ritardo all'ufficio matricola l'ordine di esecuzione n. 15 del 2018 precipuamente al fine di ottenere la posizione giuridica aggiornata del detenuto, condizione questa propedeutica ed essenziale "per dare esecuzione... occorre...; a tal fine... si avrà cura di indicare", nota rimasta inevasa da parte del competente dirigente dell'ufficio matricola che, secondo le attribuzioni del d.m. n. 9 del 2009, cura l'aggiornamento delle posizioni giuridiche dei soggetti ristretti tenendole costantemente aggiornate. Un sistema organizzato che, con l'ordine di servizio n. 1 dell'11 gennaio 2017 adottato dalla precedente direttrice dell'istituto (il cui esame è stato completamente omesso dal giudice di primo grado), individuava, in linea con la normativa, nel responsabile dell'ufficio matricola il soggetto preposto all'aggiornamento della posizione giuridica.
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La posizione giuridica aggiornata dello SH, nel caso in esame, era fondamentale per la valutazione dei presupposti previsti dalla legge per l'applicazione, proroga o mantenimento del regime speciale. Il percorso motivazionale dello sentenza impugnata è irrimediabilmente viziato, illogico e contraddittorio perché, omesso l'esame delle deduzioni difensive svolte con il motivo di appello, appare viziato l'assunto della sentenza impugnata secondo cui alla data di pervenimento dell'ordine di esecuzione n. 15 del 2018 ( il 17 aprile 2018) sarebbe stato immediatamente conoscibile dal direttore dell'istituto penitenziario, previa interlocuzione con l'ufficio matricola, la data di fine pena in espiazione per reato commesso da adulto ciò che gli avrebbe consentito di avviare nell'immediato la necessaria interlocuzione con il Dipartimento della giustizia minorile. Il fine pena da adulto era, al momento, noto solo all'ufficio matricola e non anche all'imputato. Il ricorso esamina anche le dichiarazioni rese dai responsabili dell'Ufficio Matricola e le interlocuzioni intervenute tra tale ufficio (la notifica allo SH;
l'inoltro delle relate di notifica il 20 Aprile 2018 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale minorenni di Roma), missive mai trasmesse al Direttore della Casa Circondariale e sottoscritte sia pure d'ordine di questi disposto in via generale in caso di assenza del Direttore dal vice comandante del reparto di polizia penitenziaria, dottor Tullio Volpi. L'esito e gli sviluppi del procedimento in esito alla notifica furono gestiti direttamente con l'autorità giudiziaria in assoluta e completa autonomia di altri soggetti sicché l'imputato non ebbe più alcuna conoscenza, là dove sussisteva l'obbligo dell'Ufficio Matricola di segnalare al Direttore utilmente il fine pena da maggiorenne per consentirgli l'adozione dei provvedimenti di competenza, comunicazioni mai completate con l'inoltro della posizione giuridica aggiornata dello SH (pagg. da 7 a 24). Il ricorso analizza, infine, l'ordine di servizio n. 1 dell'11 gennaio 2017, adottato dalla precedente direttrice della Casa Circondariale che aveva dettato precise prescrizioni in materia di aggiornamento della posizione giuridica dei detenuti, di competenza dell'Ufficio Matricola e rilevante, nella prospettazione difensiva, quale presupposto imprescindibile per l'attivazione dei poteri del direttore in materia di trasferimenti. In conclusione, il mancato trasferimento dello SH presso un istituto di pena minorile era da attribuirsi a circostanze del tutto estranee alla volontà dell'odierno ricorrente e giammai ad una precisa e cosciente volontà ad esso riconducibile e pertanto, sul punto, la Corte territoriale appare aver travisato completamente i fatti per cui è processo, rendendo una pronuncia che deve essere
annullata. Motivo n. 2:
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Violazione di legge (artt. artt. 42 e 328 cod. pen.) sulla qualificazione dell'elemento soggettivo del reato in termini di dolo anziché di colpa incorrendo nello stesso errore che aveva determinato la decisione di condanna in primo grado.
1.11 ricorrente non aveva mai sostenuto di non essere a conoscenza della disciplina di cui all'art. 24 d. lgs. n. 272 del 1989 perché, invece, aveva sostenuto di non conoscere la prassi contra legem invalsa presso l'Ufficio Matricola della Casa Circondariale di Viterbo secondo cui la procedura di trasferimento del detenuto per la esecuzione del titolo relativo a reato commesso da minore era attivata a richiesta dell'interessato, prassi che aveva determinato la mancata risposta dell'Ufficio Matricola alla sua nota di inoltro dell'ordine di esecuzione n. 15. Sostiene che al momento dell'inoltro del decreto dell'ordine di esecuzione non si era in presenza di un ordine immediatamente esecutivo (contingibile) perché tale sarebbe divenuto solamente al momento del fine pena per il quale era in corso la esecuzione (reato commesso da maggiorenne), come del resto espressamente enunciato nell'ordine di esecuzione. Non si può, quindi, qualificare il fatto come rifiuto di atti di ufficio perché l'omesso trasferimento deve ricondursi alla mancata restituzione alla direzione da parte dell'ufficio matricola dell'ordine di esecuzione corredato dalla posizione giuridica aggiornata dello SH: il decreto e la posizione giuridica contenente la indicazione del fine pena del titolo da adulto non gli fu mai
restituito.
La Corte di merito pur avendo definito contra legem la prassi invalsa presso la Casa Circondariale di Viterbo riferita in dibattimento dal NI GN e ricostruita dalle relazioni di servizio in atti - ne ha fatto, tuttavia, rifluire gli effetti sull'elemento psicologico del reato ascritto al ricorrente che, tuttavia, era venuto a conoscenza della prassi invalsa nell'istituto solo a seguito dei fatti per cui si procede. Il ricorso esamina la giurisprudenza di legittimità secondo la quale il dolo del reato in esame è configurabile solo quando l'agente abbia chiara consapevolezza del contegno omissivo dovendo rappresentarsi e volere la realizzazione di un evento contra legem. Erroneamente la Corte di merito ha richiamato i principi in materia, secondo cui ridondano a carico dell'agente anche inefficienze della struttura amministrativa, ma erroneamente perché nel caso esaminato dalla giurisprudenza di legittimità l'imputato era perfettamente consapevole della condotta dovuta che aveva omesso dichiarando il falso (Rigopiano) mentre nel caso in esame il D'IA non era a conoscenza della prassi invalsa presso l'Ufficio Matricola della Casa Circondariale.
2.Il ricorrente non aveva contestato la sussistenza delle ragioni di giustizia dell'atto ma solo il requisito della indifferibilità poiché l'atto, nel momento in cui
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aveva vistato e inoltrato l'ordine di esecuzione cioè il 18 aprile 2018-, questo non era indifferibile perché avrebbe acquistato efficacia solo alla scadenza del fine pena per l'esecuzione in corso in relazione a reato commesso da maggiorenne (cioè a partire dal 9 maggio 2018). Non sussistevano, quindi, ragioni di urgenza. Motivo n.
3. In via gradata denuncia vizio di violazione di legge (art. 47 cod. pen.),sul punto della mancata conoscenza della disciplina relativa all'organizzazione interna degli istituti di pena e al riparto delle competenze che contraddistingue l'operato della direzione e dell'ufficio matricola. Il ricorrente, da un lato, non riteneva l'ordine immediatamente contingibile e urgente e, dall'altro lato, alla data di ricezione e smistamento dell'ordine non conosceva la posizione giuridica del detenuto, per effetto della mancata trasmissione della posizione giuridica aggiornata. Anche a tal riguardo la Corte non ha esaminato le deduzioni difensive svolte con l'appello. Infine il reato non può ritenersi configurabile dal momento che non era stata predisposta una richiesta di trasferimento dall'Ufficio Matricola sottoposta al ricorrente il quale avesse poi rifiutato di apporvi la sua firma: l'Ufficio Matricola, ricevuto l'ordine di esecuzione, non lo restitui mai alla Direzione unitamente alla posizione giuridica aggiornata e alla richiesta di trasferimento. La Corte di merito imputa al ricorrente di non aver disposto alcuna misura organizzativa anche eventualmente di coordinamento con l'Ufficio Matricola, abdicando alle sue precipue funzioni direttoriali nella materia del trasferimento e assegnazione dei giovani adulti ma a tal riguardo rileva che aveva assunto l'incarico a Viterbo solo sei mesi prima del fatto, non essendosi mai trovato, fino a quel momento, al cospetto di una problematica analoga e che, comunque, egli aveva dato attuazione alla circolare del 6 agosto 2018 che, peraltro, incaricando l'Ufficio Matricola della predisposizione non era stata mai pubblicata telematicamente e non era pervenuta agli uffici istituti carcerari del Lazio, Abruzzo e Molise e che, addirittura, era stata bloccata dal D.A.P. Infine in merito alla pretesa straordinarietà dell'ordine di esecuzione, al di là del fatto che l'ordine atteneva ad un soggetto di età compresa fra i 18 e i 25 anni, né la Corte di Appello né il giudice di primo grado sono stati in grado di argomentare in che cosa consistesse la specialità dell'atto tale da farlo qualificare come un atto da caratteristiche talmente peculiari da imporre al direttore una disamina ancora più particolareggiata e finalizzata. Invero nessuna norma in materia di esecuzione e di diritto penitenziario nell'ipotesi di ricezione di ordini esecutivi inerenti a detenuti giovani adulti obbliga le direzioni degli istituti o i
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direttori a garantire canali di attenzione privilegiata nella gestione della corrispondenza vertendosi al di fuori della materia di cui all'art. 41-bis Ord.Pen. Il ricorrente con lo smistamento dell'ordine di esecuzione ha adempiuto compiutamente a tutti gli obblighi di legge a suo carico e l'ordine non ha avuto seguito per lo stallo della pratica presso la matricola non essendogli mai stato restituito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, in accoglimento del secondo motivo di ricorso nel quale è assorbito l'esame del terzo motivo, per la valutazione della sussistenza dell'elemento psicologico del reato.
2. Il primo motivo di ricorso è infondato, al limiti della manifesta evidenza. Il ricorrente denuncia vizio violazione di legge (in relazione all'art. 24 d.lgs. n. 272 del 1989) e la carenza di motivazione della sentenza impugnata per l'omesso esame di prove decisive costituite dalle circolari del Ministero della giustizia e dall'ordine di servizio della Direzione della Casa Circondariale di Viterbo n. 1 dell'11 gennaio 2017. Si tratta, secondo la prospettazione del ricorrente, delle disposizioni regolamentari recate dalla Circolare del Ministero della giustizia, numero 39840 del 09/02/2022, dalla Circolare del Ministero di grazia e giustizia, Rep. III, Coll. IPM/4/C del 28/12/1989, dalla Circolare n. 0277279-2014, del 6 agosto 2014 che, pretermesse o male interpretate dalla Corte di merito, hanno irrimediabilmente viziato il ragionamento che ha condotto alla conferma della sentenza di primo grado.
3. Val bene una premessa.
I giudici del merito hanno correttamente individuato la fonte normativa che regolava il potere-dovere del Direttore della Casa Circondariale di disporre il trasferimento del detenuto, al momento in cui fosse terminata l'esecuzione della pena per il reato commesso da maggiorenne in corso di esecuzione, individuandola nell'art. 24 del d.lgs. n. 272 del 28 luglio 1989 recante «Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del D.p.r. 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo a carico degli imputati minorenni», disposizione che vale la pena riportare nel testo vigente fino al 9 novembre 2018. L'art. 24, intitolato «Esecuzione di provvedimenti limitativi della libertà personale», disponeva che:
1. Le misure cautelari, le misure alternative, le sanzioni sostitutive, le pene detentive e le misure di sicurezza si eseguono secondo le norme e con le modalità previste per i minorenni anche nei confronti di coloro
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che nel corso dell'esecuzione abbiano compiuto il diciottesimo ma non il venticinquesimo anno di età, sempre che, per quanti abbiano già compiuto il ventunesimo anno, non ricorrano particolari ragioni di sicurezza valutate dal giudice competente, tenuto conto altresì delle finalità rieducative.
2.L'esecuzione rimane affidata al personale dei servizi minorili.
3.Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando l'esecuzione ha inizio dopo il compimento del diciottesimo anno di età.» Correttamente, richiamando il tenore testuale della disposizione e condividendo l'impostazione della Giudice dell'udienza preliminare, la sentenza impugnata ha, dunque, ricostruito le coordinate normative vigenti al momento del fatto, così precisandole: a. alla data dell'esecuzione, il detenuto infraventunenne, per un titolo commesso da minorenne, avrebbe dovuto espiare la pena necessariamente in un istituto per minori;
b. il detenuto che avesse compiuto il ventunesimo anno di età, ma non il venticinquesimo anno di età, parimenti doveva obbligatoriamente espiare la pena presso un istituto minorile e la detenzione presso un carcere per adulti poteva essere disposta unicamente dal giudice competente, cioè la magistratura di sorveglianza, per particolari ragioni di sicurezza;
c. tali regole erano applicabili anche quando l'esecuzione della pena aveva inizio dopo il compimento del diciottesimo anno di età, ai sensi del secondo comma del citato art. 24, e anche quando l'espiazione della pena per un titolo commesso da minore era successiva alla espiazione per un titolo commesso da adulto. Infatti, solo con il d. lgs. n. 121 del 2 ottobre 2018, irrilevante nel caso in esame perché successivo ai fatti per cui si procede, l'art. 24 era stato modificato prevedendo che quando la pena per il titolo di reato commesso da minore degli anni diciotto sia venuta in esecuzione successivamente alla espiazione di pena presso un istituto per adulti non si faccia luogo alla esecuzione secondo le norme e le modalità previste per i minorenni. Già la sentenza di primo grado (pag. 53) aveva individuato tali coordinate normative precisando che, essendo AS SH nato il [...], la persona da sottoporre a esecuzione della pena era infraventunenne al momento in cui il Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni aveva adottato (1'11 aprile 2018), il decreto n. 15 SIEP che conteneva l'ordine di esecuzione della pena di mesi quattro di reclusione irrogata al predetto SH e che, espressamente, «ordinava agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di accompagnare il condannato ...fino al compimento del venticinquesimo anno di età, ai sensi dell'art. 24 d.lgs. n. 272 del 28 luglio 1989, come modificato al d.l. n. 92 del 26 giugno 2014, presso un istituto penale per i minorenni più vicino al luogo dell'arresto».
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3.1. Molto si è discusso nella sentenza di primo grado sulla equivocità dell'ordine di esecuzione, che secondo la tesi sostenuta dall'imputato, avrebbe implicato competenze diverse del Direttore dell'Istituto, a seconda che consistesse in un ordine di accompagnamento del tenore di quello rivolto agli agenti di polizia, incaricati dell'arresto della persona libera, per dirla in parole semplici - o del Direttore stesso poiché, in tal caso, l'organo incaricato dell'esecuzione che avrebbe dovuto attuarne la traduzione era da individuare nella Polizia Penitenziaria. La tesi difensiva è manifestamente infondata e la ricostruzione del Giudice di merito è ineccepibile. In ragione dell'età dello Sharraf, era obbligatoria la esecuzione della pena presso un istituto penale minorile perché egli aveva commesso il reato da minore e tale regola non subiva eccezione nel caso in cui, come nel caso dello SH, la esecuzione della pena fosse successiva alla espiazione pena presso un istituto penitenziario ordinario per un titolo per reato commesso da adulto in corso di esecuzione. I Giudici del merito hanno, pertanto, affermato che sussisteva l'obbligo del trasferimento dello SH dal carcere di Viterbo presso un istituto penale minorile al momento del fine pena per il titolo commesso da maggiorenne, e che l'ordine di accompagnamento che, in senso proprio, si riferisce alla esecuzione della carcerazione della persona libera doveva essere inteso, atteso lo stato di detenzione al momento della notifica, come ordine di trasferimento del detenuto, trasferimento che, in ogni caso, avrebbe dovuto essere richiesto dal Direttore della Casa Circondariale al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, attivando, inoltre, la interlocuzione con la magistratura competente, ove il Direttore avesse ritenuto sussistenti ragioni di sicurezza, poiché, al momento dell'inizio della esecuzione della pena - il 9 maggio 2018 - SH aveva compiuto gli anni ventuno. Era, dunque, questo, in concreto, il margine di opinabilità nell'attuazione dell'ordine di esecuzione del Pubblico Ministero, margine entro il quale, in presenza di circostanze di fatto che il Direttore e non altri Uffici dell'Istituto avesse ritenuto sussistenti, avrebbe dovuto orientarne la decisione. In base ai principi generali, secondo la puntuale ricostruzione contenuta nella sentenza di primo grado (pagg. 47 e ss.) è, infatti, il Direttore della Casa Circondariale, la figura organizzativa apicale dell'istituto penitenziario rispetto al plessi organizzativi in cui la direzione si articola, ai sensi degli artt. 13 d.lgs. n. del 1992 e 2 del d.P.R. n. 230 del 2000, a dovere attivare le richieste al competente Dipartimento per organizzare l'assegnazione di un giovane adulto presso un l'istituto penale minorile, promuovendo, altresì, le determinazioni della
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magistratura competente in presenza di circostanze ritenute rilevanti per la sicurezza per il giovane adulto che, al momento dell'esecuzione, avesse compiuto il ventunesimo anno di età (ma non il venticinquesimo). Al Corpo di Polizia Penitenziaria sarebbe spettata la esecuzione della traduzione e trasferimento, ai sensi dell'art. 51 d.P.R. n. 82 del 1999 e all'Ufficio Matricola, ai sensi dell'art. 45 d.P.R. n. 82 del 1999 la istruttoria della richiesta, anche mediante l'approntamento della posizione giuridica del detenuto.
3.2. Secondo la ricostruzione della Corte di appello, in linea con la sentenza di primo grado e, in buona sostanza, non contestati i fatti materiali, il Direttore della Casa Circondariale, avendo ricevuto e smistato al competente Ufficio Matricola, in data 17 aprile 2018, l'ordine di esecuzione della pena di mesi quattro che SH avrebbe dovuto scontare presso un istituto minorile, era tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti chiedendo al D.A.P., Ufficio Minorile, il trasferimento dello SH a partire dal 10 maggio 2018, data di fine pena per il reato, commesso da adulto, per il quale si trovava detenuto presso la Casa Circondariale di Viterbo. L'imputato, nella qualità, in data 17 aprile 2018 aveva, infatti, ricevuto e smistato all'Ufficio Matricola apponendovi la semplice annotazione "Alla Matricola", questa testualmente l'annotazione vergata a mano apposta sull'ordine presente nel fascicolo l'ordine di esecuzione n. 15 S.I.E.P. e sarebbe stato suo onere, ai fini della richiesta di trasferimento per l'esecuzione della pena che gli competeva direttamente, chiedere informazioni sullo stato dell'esecuzione della pena in corso, attraverso la posizione giuridica ovvero attivare i propri più generali poteri per conoscere la concreta situazione dello SHf sempreché avesse ritenuto sussistenti ragioni di sicurezza, avendo lo SHf, nelle more, compiuto il ventunesimo anno, per rimettere al giudice competente la valutazione sulle modalità di esecuzione della pena. La sentenza impugnata, dopo aver analizzato la disposizione di cui all'art. 24 cit., ha esaminato, richiamandole genericamente, le circolari ministeriali e le interlocuzioni intervenute con il D.A.P. - in particolare quella intervenuta, nell'anno 2022, nel corso delle indagini - dalle quali risultava che il Direttore dell'Istituto era tenuto ad attivarsi nell'immediato per le interlocuzioni con il Dipartimento per la Giustizia Minorile per la successiva assegnazione dello SH a un istituto per minori e con l'autorità giudiziaria competente per le determinazioni da assumere in relazione al detenuto che avesse compiuto gli anni ventuno. I Giudici di appello hanno richiamato, in particolare, il contenuto della circolare del 25 novembre 1989 n. 99511/3-727, avente ad oggetto l'applicazione dell'art. 24 d.lgs. n. 272 cit., con la quale si invitavano i direttori degli istituti penitenziari a comunicare ai magistrati competenti la presenza negli istituti di soggetti infra
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ventunenni e nella quale si ribadiva che era onere del direttore dell'istituto penitenziario per adulti gestire la detenzione dei soggetti infra ventunenni.
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3.3. Il contenuto di detta circolare, al pari di quello delle ulteriori circolari richiamate dalla difesa la Circolare del Ministero di grazia e giustizia, Rep. III, Coll. IPM/4/C del 28/12/1989, la Circolare n. 0277279-2014, del 6 agosto 2014 nonché la lettera circolare n. 39840 del 09/02/2022 e l'ordine di servizio della Direzione della Casa Circondariale di Viterbo n. 1 dell'11 gennaio 2017 - risultano, tuttavia, irrilevanti e tutt'altro che decisivi ai fini della integrazione delle coordinate normative di riferimento che sono inequivocabilmente contenute nell'art. 24 cit. e nell'ordine di esecuzione innanzi illustrati. In particolare, la Circolare del Ministero della Giustizia del 23/12/1989, Rep. III Coll. IMM/4/c, diretta anche ai Centri per l'esecuzione minorile, disciplinava gli adempimenti connessi all'assegnazione a tali Centri, che poteva essere di difficile esecuzione per i detenuti minorenni dal momento che i Centri - diversamente dagli Istituti penali- sono situati solo a livello regionale, il che rendeva difficilmente realizzabile la prossimità dell'esecuzione della pena con i congiunti del detenuti non residenti nel capoluogo di regione: da qui la necessità di interpellare i detenuti giovani adulti (in allora soggetti infraventunenni), per consentirne la pemanenza negli istituti per adulti, ferma restando la necessità di nulla osta del magistrato di sorveglianza minorile. La circolare D.A.P. del 6 agosto 2014, a seguito dell'innalzamento a venticinque anni del limite di età già previsto dall'art. 24 cit., aveva disciplinato le attività da compiere, a cura dei Direttori degli Istituti, ovvero il monitoraggio finalizzato all'applicazione della disciplina, invitandoli a verificare, per i giovani adulti ricompresi tra i ventuno e venticinque anni di età, la sussistenza di quelle particolari situazioni di sicurezza per individuare, a cura dell'autorità giudiziaria, il circuito di destinazione bilanciando le esigenze di sicurezza con la finalità rieducativa della pena, un accertamento vieppiù complesso nel caso in cui per i detenuti in questione, fossero in corso, a seguito di cumulo, condanne o titoli detentivi per fatti commessi da maggiorenni. Nella sentenza di primo grado (pag. 34) era stata esaminato anche il contenuto della lettera circolare D.A.P. prot. n. 0278007 del 7 agosto 2014 che aveva sospeso quella del 6 agosto 2014, innanzi indicata. Si tratta, da qui la loro irrilevanza, di circolari che avevano regolato gli adempimenti connessi all'entrata in vigore dell'art. 24 d. lgs. 272 del 1989 per i detenuti che non avevano compiuto 21 anni la prima e 25 anni - la seconda- prevedendo, a cura del direttore dell'istituto e sulla base della posizione giuridica e altra documentazione, il "monitoraggio" della presenza di tali categorie negli Istituti di appartenenza e ribadendo la necessità della comunicazione al magistrato
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di sorveglianza (o al giudice che procede), anche previa individuazione dei provvedimenti di cumulo per fatti commessi da adulti e fatti commessi da minorenni che rendevano viepiù complessa la esecuzione della pena. Nel ricorso è, dunque, enfatizzata la necessarietà, ai fini dell'esecuzione dei provvedimenti di competenza del Direttore dell'Istituto, della posizione giuridica aggiornata del detenuto - redatta a cura dell'Ufficio Matricola - che, si dice cosa ovvia, era indispensabile ai fini del monitoraggio della presenza nell'istituto di giovani adulti al momento della entrata in vigore del d. lgs. n. 272 del 1989 che, innovando la materia, aveva introdotto le misure penali di comunità al fianco delle misure alternative alla detenzione anche per coloro che nel corso dell'esecuzione avessero compiuto il diciottesimo (ma non il venticinquesimo anno di età). Parimenti, la circolare del 6 agosto 2014 in coincidenza con l'innalzamento a venticinque anni di età del limite di età previsto dall'art. 24 cit.- aveva delegato ai Direttori dell'Istituto il monitoraggio della presenza di detenuti infraventicinquenni per gli adempimenti necessari e funzionali a disporre il trasferimento all'Istituto Penale Minorile ovvero la comunicazione delle condizioni di sicurezza ritenute ostative all'autorità giudiziaria competente. In altre parole, l'acquisizione della posizione giuridica (aggiornata) era funzionale alle operazioni di monitoraggio assegnate ai Direttori degli Istituti Penitenziari ma la sua acquisizione, sulla quale si soffermavano le circolari, non valeva certo ad introdurre, in capo ad altri plessi della Direzione, quali l'Ufficio Matricola o altre unità amministrative, quali il Responsabile dell'Ufficio Matricola e il Comandate di Reparto, anche vicario del Direttore in sua assenza, la competenza ad attivare i contatti con il Dipartimento minorile per eseguire il trasferimento del detenuto giovane adulto. Tali Uffici erano competenti, sulla base del compiti previsti dalla normativa di settore (rispettivamente, per l'Ufficio Matricola, l'art. 1 del decreto del Ministero della Giustizia del 9 ottobre 2009, l'art. 39 comma 1, nn. 7 e 8, d.P.R. n. 82 del 1999; per il Comandante di Reparto l'art. 40, comma 10, d. lgs. n. 95/2017), a predisporre l'istituzione e l'aggiornamento della posizione giuridica dei detenuti ovvero il controllo sull'operato dell'Ufficio Matricola ma non anche a disporre il trasferimento del detenuto, riconosciuto al Direttore dell'Istituto. Il ricorso si è soffermato anche sull'ordine di servizio n. 1 del 17 gennaio 2017 della Direttrice dell'Istituto che aveva richiamato il personale dell'Ufficio Matricola al diligente e tempestivo aggiornamento della posizione giuridica: un provvedimento del tutto indifferente rispetto all'adempimento degli obblighi incombenti, con riferimento ai giovani adulti, sulla persona del Direttore. La richiesta di trasferimento presso un istituto per minori, lo si ribadisce per ragioni di chiarezza espositiva, rientrava, dunque, nelle competenze del Direttore
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che era tenuto ad attivare la procedura per il trasferimento attraverso il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, onde assicurare la tempestiva esecuzione delle determinazioni dell'autorità giudiziaria che aveva disposto l'esecuzione della pena presso una struttura minorile e, solo in presenza di ragioni di sicurezza, che era suo onere verificare e valutare, avrebbe dovuto, altresì, rappresentare siffatte esigenze all'autorità giudiziaria nella cui competenza esclusiva rientrava il bilanciamento tra le esigenze di sicurezza e le finalità rieducative perché, al momento dell'inizio della esecuzione della pena per il reato commesso da minorenne, lo SH aveva compiuto il ventunesimo anno di età (ma non anche il venticinquesimo).
4.Deve, dunque, pervenirsi alla conclusione che l'ordine di esecuzione n. 15 e le previsioni di cui all'art. 24 d. lgs. n. 272 cit. imponevano al Direttore dell'Istituto l'adozione di un provvedimento di trasferimento del detenuto minore, qualificabile come da atto da compiere per ragioni di giustizia e di urgenza. Lo scopo della disposizione in esame mirava ad impedire che, al raggiungimento del diciotto anni, si determinassero traumatiche interruzioni del percorsi educativi già intrapresi durante la fase processuale della esecuzione pena minorile, con il repentino passaggio ad un regime penitenziario meno favorevole. La disposizione di cui all'art. 24 d. Igs. cit., nella originaria previsione vigente al momento dei fatti, comportava, volendo semplificare, la obbligatorietà del regime minorile per il giovane adulto che avesse compiuto il ventunesimo anno di età anche quando si fosse trovato detenuto per reati commessi da maggiorenne. Solo ragioni di sicurezza (uno spiccato profilo di pericolosità del condannato), potevano comportare che, tenuto conto delle finalità rieducative, l'autorità giudiziaria competente disponesse l'esecuzione secondo la disciplina prevista per i maggiorenni, tanto sulla base delle informazioni che il Direttore dell'Istituto era tenuto a comunicare. Il provvedimento da adottare a cura del Direttore dell'Istituto è da qualificare come atto da adottare per ragioni di giustizia, nozione che deve intendersi riferibile a qualsiasi provvedimento od ordine autorizzato da una norma giuridica per l'attuazione del diritto obiettivo e funzionale a rendere possibile l'attività del giudice o, nel caso, del Pubblico Ministero competente all'esecuzione la cui funzione non si era esaurita con la mera adozione dell'ordine di esecuzione dell'11 aprile 2018 poiché l'ordine doveva essere attuato dal ricorrente imputato. Del resto, l'imputato non ha mai messo in discussione che l'adempimento dell'ordine di esecuzione fosse inerente a ragioni di giustizia affermando, tuttavia, che non si trattasse di atto indifferibile e urgente, perché da eseguire solo a partire
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dal 7 maggio 2018, cessata l'esecuzione della pena per reato commesso da maggiorenne. Si tratta di un'obiezione sostanzialmente irrilevante posto che l'atto non è mai stato adottato e che SH ha proseguito l'esecuzione della pena nell'istituto per adulti scontando, nella fase finale, un provvedimento disciplinare irrogatogli per fatto commesso da maggiorenne. Il provvedimento da adottare, infine, incideva su un bene primario - quale la libertà personale dello SH e il mancato sollecito compimento dell'atto entro il più breve tempo possibile (ovvero senza ritardo) integra di per sé il reato, la cui consumazione coincide con la omissione del provvedimento in assenza di giustificazioni.
5.Come anticipato è fondato il secondo motivo di ricorso. Con il secondo motivo di ricorso al quale è collegato il terzo motivo, in materia di errore il ricorrente, a prescindere dalla questione sulla competenza propria e dei vari Uffici, posta essenzialmente con il primo motivo, ha contestato la motivazione sulla sussistenza dell'elemento psicologico del reato evidenziando come gli fosse impossibile di fatto, in carenza della posizione giuridica dello SH, assumere determinazioni sugli adempimenti di sua competenza. Sostiene che la sentenza impugnata ha ritenuto sussistente il dolo con argomenti sovrapponibili alla colpa piuttosto che al dolo generico che è elemento costitutivo del reato in esame. Il ricorrente ha contestato la sussistenza dell'urgenza e indifferibilità del trasferimento dello SH poiché al momento in cui aveva vistato l'ordine di esecuzione, trasmettendolo all'Ufficio Matricola, era in corso la esecuzione della pena irrogata a SH da maggiorenne e che l'ordine di esecuzione sarebbe divenuto "urgente e indifferibile" solo al momento in cui sarebbe cessata l'esecuzione in corso, indifferibilità e urgenza da lui, tuttavia, non conosciute per omissioni riconducibili alla mancata conoscenza del fine pena e per effetto del mancato inoltro della posizione giuridica dello SH da parte dell'Ufficio competente, che non gli aveva restituito l'atto notificato, nonché alla prassi, invalsa presso la Casa Circondariale di Viterbo e da lui non conosciuta di attivare l'esecuzione della pena presso gli Istituti Minorili solo a richiesta del detenuto, richiesta che non era stata avanzata dallo SH.
I rilievi difensivi sono fondati.
La giurisprudenza di legittimità, ai fini della integrazione dell'elemento psicologico del reato di cui all'art. 328, comma 1, cod. pen., ha precisato che è necessario che il pubblico ufficiale abbia consapevolezza del proprio contegno omissivo, dovendo egli rappresentarsi e volere la realizzazione di un evento
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"contra ius", senza che il diniego di adempimento trovi alcuna plausibile giustificazione alla stregua delle norme che disciplinano il dovere di azione (Sez. 6, n. 51149 del 09/04/2014, Scopelliti, Rv. 261415 01; Sez. 6, n. 8949 del 03/07/2000, De, Rv. 217665-01). L'agente, in altre parole, deve rappresentarsi e volere la realizzazione di un evento "contra jus", requisito imprescindibile nella stessa nozione di rifiuto e costituente l'illiceità speciale della fattispecie che delimita la rilevanza penale solamente a quelle forme di diniego di adempimento che non trovano alcuna plausibile giustificazione alla stregua delle norme che disciplinano il dovere di azione, in tal senso dovendo interpretarsi il riferimento alla natura indebita del rifiuto. Sul piano della ricostruzione del fatto, come noto, il "rifiuto" può emergere, oltre che da una esplicita richiesta, anche da una evidente concomitanza di situazioni che richiedano oggettivamente un intervento, sicché, di fronte ad una "urgenza sostanziale" indotta da dati oggettivi portati a conoscenza del pubblico ufficiale, la "inerzia omissiva" dello stesso assume "intrinseca valenza di rifiuto" idonea ad integrare il reato.
5.1. Premesso che, come precisato al punto 4, in ragione della natura dell'ordine di esecuzione e delle modalità di esecuzione della pena che l'ordine stesso evidenziava, disponendo l'esecuzione della pena presso un Istituto minorile, si è in presenza di una situazione obiettiva che richiedeva un intervento immediato del Direttore, la sentenza impugnata non ha esaminato compiutamente le circostanze allegate al fine di verificare se si fosse in presenza del consapevole rifiuto di un atto di ufficio e, riproducendo lo schema argomentativo della sentenza di primo grado, già oggetto dei motivi di appello, ha reso al riguardo una motivazione riconducibile alla negligenza omissiva e non al dolo. I giudici di appello non spiegano se e come la situazione di indifferibilità e urgenza sia venuta a conoscenza dell'imputato e, pur dando atto che l'imputato aveva avuto conoscenza personale, vistandolo e inoltrandolo all'ufficio matricola, dell'ordine di esecuzione del Pubblico Ministero del Tribunale per i Minorenni (pag. 32), aggiungono, a connotazione del dolo, osservazioni che rinviano alla generica negligenza dell'imputato. Si rileva (pag. 25 della sentenza impugnata) che tutti gli elementi di prova dimostrano il dolo e, richiamato il decreto del Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni, che «l'imputato abbia erroneamente qualificato il decreto suddetto come mero ordine di esecuzione e pertanto lo abbia meramente e semplicemente smistato all'ufficio Matricola, disinteressandosi degli sviluppi;
abbia, pertanto, omesso qualsivoglia interlocuzione con l'Ufficio Matricola per conoscere il fine pena da adulto (al 9 maggio 2018) dello SH, e, conseguentemente, di attivarsi -
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come era obbligato per legge con il Dipartimento per la giustizia minorile e con l'autorità giudiziaria per dare luogo al trasferimento (assegnazione) dello stesso presso un istituto minorile a decorrere dal 10 maggio 2018». La sentenza prosegue ribadendo che era obbligo dell'imputato attivare la procedura di assegnazione e che egli stesso ha confermato di ignorare la conoscenza della prassi contra legem invalsa presso l'Istituto di pena di Viterbo di attivare la procedura su richiesta del detenuto ribadendo. Rileva il Collegio che al di là del riferimento contenuto nell'imputazione, il decreto n. 15 del Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni non dava conto della decorrenza della pena da eseguire dal 9 maggio 2018 (giorno successivo alla chiusura di altro procedimento di esecuzione) e fine pena al 9 settembre 2018, pur contenendo la prescrizione della esecuzione della pena fino al compimento del venticinquesimo anno di età presso un Istituto penale per i Minorenni;
che effettivamente, tale ordine era stato "smistato" personalmente dall'imputato all'Ufficio matricola con un'annotazione che non reca alcuna ulteriore indicazione sulla necessità trasmettergli la posizione giuridica aggiornata del detenuto. La Corte di appello muove, ai fini della ricostruzione dell'elemento psicologico del reato, dalla individuazione di un errore dell'imputato nella qualificazione dell'ordine di esecuzione, un errore che sarebbe stato convalidato dal contenuto della trasmissione dell'atto all'Ufficio matricola per la esecuzione e poi avallato dalla prassi contra legem da lui non conosciuta al momento dei fatti di non trasmettergli l'ordine di esecuzione notificato al detenuto. Si tratta, all'evidenza, di una motivazione in cui i Giudici di appello non si sono confrontati con le argomentazioni difensive disperdendosi nella disamina del presupposti delle coordinate normative di riferimento, più volte evocati e soffermandosi sulla (presunta) mancata conoscenza della normativa di riferimento, non hanno esaminato il tema della deliberata volontarietà dell'ipotizzato rifiuto valorizzando, così, la mera e teorica negligenza, estranea alla nozione di dolo definita dagli artt. 42 e 43, comma 1, cod. pen., in punto di previsione e volontarietà del rifiuto, consapevolezza che non sarebbe ipotizzabile per effetto della erronea valutazione del contenuto del provvedimento cui dare esecuzione, errore, peraltro, avallato dalla prassi indebita dell'Ufficio che ne aveva curato la notifica, di non ritrasmettere al Direttore il decreto notificato non avendo il detenuto avanzato richiesta di assegnazione ad un Centro Minorile. Nel caso in esame, l'inoltro all'Ufficio Matricola del decreto di esecuzione della pena non era accompagnato da ulteriori richieste (come suggestivamente illustrato a pag. 12 del ricorso, ove si legge che l'inoltro era avvenuto *precipuamente al fine di ottenere la posizione giuridica aggiornata del detenuto,
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condizione questa propedeutica ed essenziale "per dare esecuzione... occorre...; a tal fine... si avrà cura di indicare", nota rimasta inevasa da parte dei competente dirigente dell'ufficio matricola»), annotazione, questa, che non risulta dall'atto e che è frutto dell'accostamento, in linea con la tesi difensiva della essenzialità della posizione giuridica del detenuto, con un passaggio della circolare del 25 novembre 1989. Si tratta, tuttavia, di una carenza che appare in linea, piuttosto che smentire, quella dell'errore nella interpretazione del contenuto del decreto di esecuzione. Il giudice del merito, ai fini della ricostruzione dell'elemento psicologico del reato, deve esaminare con compiutezza le deduzioni difensive, anche per distinguere quelle che costituiscono un semplice mezzo per dar ragione ex post dell'omesso adempimento del proprio dovere funzionale e quelle che si risolvono, in una materia complessa per la sovrapposizione di competenze, in un vero e proprio scaricabarile, senza poter, tuttavia, far ricorso a motivazioni che eludono l'esame degli elementi costitutivi della fattispecie di più difficile individuazione con pertinenza al tema giuridico dell'elemento soggettivo costitutivo del reato in
esame.
La carenza argomentativa della sentenza impugnata, anche con riferimento alla questione dell'errore sul fatto oggetto del terzo motivo di ricorso - dovrà, pertanto, essere colmata dal giudice del rinvio che dovrà riesaminare le prove acquisite al fine di verificare la sussistenza dell'elemento psicologico del reato, confrontandosi con le deduzioni difensive, verificando se l'imputato si sia rappresentato e abbia voluto l'inadempimento dell'obbligo funzionale superando, così, la motivazione perplessa addotta al riguardo. La sentenza impugnata e i motivi di ricorso richiamano un principio affermato in una recente decisione di questa Corte che si rivela, tuttavia, irrilevante nel caso in esame (Sez. 6, n. 9906 del 03/12/2024, dep. 2025, Pg, Rv. 287814-05) poiché, come pure precisato nella sentenza impugnata, ciò che rileva è la ricostruzione della situazione di fatto tale da rendere necessario e non differibile l'adozione del trasferimento lo SH, situazione di fatto di cui - secondo i Giudici del merito erroneamente l'imputato non si sarebbe reso conto qualificando l'ordine del Pubblico Ministero come mero atto di esecuzione innescando gli adempimenti dell'Ufficio Matricola cui trametteva l'atto, per la esecuzione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma.
Così deciso il 29 gennaio 2026
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La Consigliera relatrice LI AN DA
Il Presidente
OR FI
Dispone, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.
Il Presidente OR FI
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 10 MAR 2026 FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dossa useppina Cirimele
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