Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/03/2026, n. 9191
CASS
Sentenza 10 marzo 2026

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  • Rigettato
    Omesso esame di prove decisive e violazione di legge (art. 24 d. lgs. n. 272/1989)

    La Corte di cassazione ritiene questo motivo infondato, affermando che le fonti normative di riferimento sono univocamente contenute nell'art. 24 del d.lgs. n. 272 del 1989 e nell'ordine di esecuzione, rendendo irrilevanti le circolari citate dalla difesa. La Corte riafferma l'obbligo del Direttore di disporre il trasferimento del detenuto in istituto minorile.

  • Accolto
    Violazione di legge (artt. 42 e 328 cod. pen.) sulla qualificazione dell'elemento soggettivo del reato

    La Corte di cassazione accoglie questo motivo, ritenendo che la sentenza impugnata non abbia esaminato compiutamente le circostanze allegate per verificare la sussistenza del dolo. La motivazione della Corte d'appello è considerata riconducibile alla negligenza omissiva piuttosto che al dolo, non avendo adeguatamente considerato la consapevolezza dell'imputato riguardo all'urgenza e indifferibilità dell'atto.

  • Altro
    Mancata conoscenza della disciplina organizzativa interna e riparto di competenze (art. 47 cod. pen.)

    Questo motivo viene assorbito dall'accoglimento del secondo motivo di ricorso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/03/2026, n. 9191
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9191
    Data del deposito : 10 marzo 2026

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