Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/05/2026, n. 14771
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Sentenza 18 maggio 2026

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  • Rigettato
    Applicazione art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 anziché art. 38 DPR 602/1973

    La Corte ha ritenuto che l'imposta sostitutiva ex art. 7 L. 448/2001 sia un'imposta volontaria e irrevocabile, frutto di una libera scelta del contribuente. Il rapporto contribuente-fisco si è regolato in modo speciale, determinando l'irreversibile perfezionamento dell'obbligazione tributaria al momento del versamento dell'imposta o della prima rata. Pertanto, il valore rivalutato rimane valido indipendentemente dalle successive variazioni urbanistiche.

  • Rigettato
    Violazione dei principi di trasparenza e buona fede del rapporto Fisco-Contribuente

    La Corte ha ritenuto che tali doglianze concernano atti amministrativi adottati dal Comune, nei confronti del quale avrebbero dovuto essere prospettate, non essendo pertinenti al giudizio di cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale.

  • Rigettato
    Violazione dei trattati internazionali di investimento (BIT)

    La Corte ha ritenuto che i trattati internazionali sugli investimenti (BIT) mirano a proteggere e promuovere gli investimenti esteri, garantendo standard di trattamento equi e sicurezza giuridica. Non sono intesi a garantire la ripetizione di imposte versate correttamente secondo la normativa nazionale, né sono assimilabili alla nozione di 'indennizzo'.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/05/2026, n. 14771
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14771
    Data del deposito : 18 maggio 2026

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