CASS
Sentenza 18 maggio 2026
Sentenza 18 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/05/2026, n. 14771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14771 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 12080/2023 R.G. proposto da: LD IA RL, IS DI, rappresentati e difesi dall'avvocato RE EL IC -ricorrente- contro Agenzia ELle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna n. 1417/2022 depositata il 06/12/2022. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/04/2026 dal Consigliere MI SA. Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale RI Fresa, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Civile Sent. Sez. 5 Num. 14771 Anno 2026 Presidente: STALLA GIACOMO MARIA Relatore: BALSAMO MILENA Data pubblicazione: 18/05/2026 2 Uditi per delega dei difensori dei ricorrenti l'Avv. Laura Rosa e per il controricorrente l'Avvocatura Generale dello Stato FATTI DI CAUSA 1.La presente vicenda trae origine dalla richiesta di annullamento di due espressi dinieghi di rimborso aventi ad oggetto l’imposta sostitutiva di affrancamento versata in relazione ad alcuni lotti di terreno, siti lungo la via Romea - zona S. Mauro di Cesena - e rientranti nell’ambito del comparto edificatorio 05/22 dell’Area di Trasformazione (AT) 4b, ai quali il Comune di Cesena, con la delibera n. 216/2003, attribuiva la natura di terreni “edificabili”, in precedenza qualificati come “agricoli”. 1.1.I proprietari procedevano, in via separata ed autonoma, ciascuno per il lotto di terreno di cui è proprietario, al versamento delle rispettive imposte sostitutive di affrancamento, ex art. 7 L. 448/2001, in funzione delle prospettive di edificazione palesate dall’Amministrazione locale. 1.2.Tuttavia, il Comune decideva, successivamente, di rivalutare il suo stesso operato riaprendo l’istruttoria procedimentale riguardante la variazione urbanistica del terreno in questione. E con successiva delibera n. 7/2014 adottava disposizioni di salvaguardia del territorio, al fine di limitare, fino all’adozione del PSC e del RUE, le criticità presenti nelle norme e ridimensionare le previsioni insediative e di ridurre il carico urbanistico sul territorio rurale e sui tessuti residenziali della città consolidata non supportati da idonee reti infra-strutturali, stralciando dal PRG anche l’area 05/22-AT4b comprensiva dei lotti di proprietà dei sigg. LD ed IS, attribuendo nuovamente alla suddetta area l’originaria destinazione agricola. 1.3. Ad avviso dei contribuenti la delibera di attribuzione della natura agricola ai terreni di loro proprietà rappresentava il “presupposto della restituzione” dell’imposta versata, ai sensi dell’art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992. 3 1.4. Nelle more, il TAR Emilia-Romagna, interpellato dai ricorrenti, con sentenza n. 362/2021 confermava la natura agricola dell’area. 1.5. La CTP di Forlì (sent. n. 2/2019) riteneva tempestive le istanze di rimborso, individuando il termine iniziale nella delibera 36/2015, riconoscendo che l’imposta era stata versata sulla base di una edificabilità poi venuta meno. 1.6. Sull’appello dell’amministrazione la CGT di II grado dell’Emilia- Romagna, con sentenza n. 1417/2022, accoglieva l’impugnazione, considerando tardive le richieste di rimborso applicando l’art. 38 DPR 602/1973 anziché l’art. 21, co. 2, d.lgs. 546/1992, reputando legittimo il diniego di rimborso. In particolare, per quel che qui interessa, il Collegio d’appello ha statuito che : -il maggior valore attribuito in sede di rivalutazione si considera fiscalmente riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi a decorrere dall’esercizio in cui è effettuato il versamento o dell’intera imposta sostitutiva o della prima rata ed il contribuente può avvalersi immediatamente del nuovo valore di acquisto ai fini della determinazione delle plusvalenze di cui all’articolo 67 del TUIR;
- che l’Ufficio ha quindi correttamente negato il rimborso richiesto il 21/7/2016 dell’imposta sostitutiva versata dalla società in data 20/6/2002 e dalle persone fisiche in data 30/06/2006, 29/06/2007 e 30/06/2008, perchè tardivo in quanto presentato oltre il termine di 48 mesi dalla effettuazione dei versamenti previsto dall’art. 38 del d.P.R. n. 602/1973; - che i contribuenti, con il pagamento dell’imposta sostitutiva, avrebbero potuto vendere il terreno a partire dal 2002 al prezzo identificato per l’edificabilità, almeno fino alla data della successiva delibera n. 7/2014 del Comune che assegnava al terreno nuovamente la destinazione d'uso agricola;
- che non risulta corretto il riferimento agli investimenti con riferimento all’art. 117, comma 1 della Costituzione, posto che nessuno investimento può dirsi essere stato effettuato dal contribuente che aveva liberamente scelto di pagare subito una imposta sostitutiva del 2-4% per 4 avere un congruo risparmio sulla maggior imposta (dal 23% al 43%) applicabile alla vendita successiva del terreno con realizzazione della plusvalenza;
- che è insussistente il vizio d’eccesso di potere dell’amministrazione, escludendo la violazione dell’art. 2041 c.c. e la sussistenza del diritto al riconoscimento di un equo indennizzo, perché se il contribuente avesse venduto il terreno prima del 2014 avrebbe ottenuto quei benefici per i quali aveva versato l’imposta sostitutiva prima che la “riconduzione” a terreno agricolo dell’area lo privasse di significato. 1.7. Ricorrono per la cassazione della summenzionata sentenza DI IS e IA RL LD, articolando tre motivi, illustrati nelle memorie depositate in prossimità dell’udienza. 1.8. Replica con controricorso l’amministrazione finanziaria. 1.9. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. MOTIVI DI DIRITTO 1. In relazione all’eccezione dedotta dall’amministrazione, fermo il giudicato che si è formato nei confronti della società, deve osservarsi che esso non riverbera alcun effetto sul rapporto pendente tra i ricorrenti e l’amministrazione. 2. Il primo motivo reca la deduzione della <violazione dell’art. 21, del d.lgs. n. 546 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, 3, c.p.c.>, per avere la Corte distrettuale deciso su aspetti inconferenti con le questioni giuridiche controverse, non considerando la disposizione di cui art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992 (e non dell’art. 38, comma 1, del d.p.r. n. 602/1973), ai sensi del quale sono state presentate le istanze di rimborso respinte dall’amministrazione. Si afferma che tenuto conto della situazione di incertezza che ha caratterizzato per oltre dieci anni i terreni di cui le parti ricorrenti so-no proprietarie, si esulerebbe dall’ipotesi di cui alla prima parte della norma citata, non vertendosi né in ipotesi di un errore materiale, né di una duplicazione, né, tantomeno, di una inesistenza totale o parziale;
pertanto 5 il termine di quarantotto mesi previsto dalla norma in questione presuppone che il versamento diretto sia la conseguenza di una situazione giuridica definita, cristallizzata nel tempo e nello spazio, non soggetta e non suscettibile di variazioni future, del tutto imprevedibili e non preventivabili. Da qui l’applicazione della previsione della norma di carattere residuale di cui all’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992 la quale, individua il termine residuale biennale dal giorno in cui si è verificato il presupposto alla restituzione per la presentazione della relativa istanza di rimborso. Si soggiunge che la disciplina del rimborso d’imposta di cui all’art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 concerne l’ipotesi in cui il relativo versamento non sia dovuto “ab origine”, mentre, quando il diritto alla restituzione sia sorto solo in data posteriore a quella del pagamento della stessa, trova applicazione l’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, avente carattere residuale e di chiusura del sistema e per effetto del quale l’istanza di rimborso può essere presentata entro due anni dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione (Cass., ord. 15 maggio 2019, n. 12919; cfr. anche Cass., ord. 7 gennaio 2014, n. 82). Ne consegue che il diritto al rimborso delle imposte sostitutive di affrancamento versate dagli odierni ricorrenti sarebbe sorto solo a seguito della definitiva riconduzione dei loro terreni nell’alveo di quelli aventi natura “agricola”, il quale è avvenuto con la delibera comunale del 9 aprile 2015, n. 36. Si assume che il ritorno alla natura agricola del comparto ha leso con valenza retroattiva la manifestazione di capacità contributiva cui era ancorata la pretesa. 3.Con la seconda censura si deduce la <violazione dell’art. 21, del d.lgs. n. 546 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, 3, c.p.c.>, per avere il decidente avallato il comportamento tenuto dell’Ente comunale, che ha violato i principi che 6 devono animare un corretto e leale rapporto fra Fisco e Contribuente, richiamando il disposto dell’art. 97 della Costituzione, il quale pone in capo all’Amministrazione l’obbligo di conformare la propria azione ai criteri di legalità, buon andamento ed imparzialità, nonché l’art. 10, comma 1, dello Statuto dei diritti del Contribuente e l’art. 1, della legge n. 241/1990 che, nel formalizzare i principi guida dell’azione amministrativa, da un lato rinvia a quelli costituzionali e dall’altro introduce espressamente quelli di trasparenza, economicità ed efficienza, operando un rinvio ai principi dell’ordinamento comunitario. 4.Il terzo mezzo di ricorso denuncia la <violazione dell’art. 21, del d.lgs. n. 546 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, 3, c.p.c.>. Si obietta che il versamento dell’imposta sostitutiva di affrancamento è da ricondurre alla nozione lato sensu di “investimento” coniata dai trattati internazionali di investimento (Bilateral Investment Treatment), di cui l’Italia è attualmente Parte. Un investimento consistente, per l’appunto, nell’affrancamento del terreno sul presupposto che lo stesso fosse divenuto definitivamente edificabile. Il c.d. “fair and equitable treatment standard” ricorrente in tutti i trattati bilaterali di investimento conclusi dall’Italia include il divieto per lo Stato ospite dell’investimento di adottare, senza previsione di indennizzo, misure che anche solo indirettamente interferiscano con gli investimenti effettuati dai privati riducendone in modo significativo, o annullandone, il valo-re nonché l’obbligo di rispettare le legittime aspettative degli investitori con riferimento al loro legittimo investimento. 5.Il primo motivo non ha pregio, assorbita la doglianza con la quale si propone l’azione di indebito arricchimento. 7 5.1. I contribuenti, con riferimento alla variante del piano regolatore, versavano l'imposta di rivalutazione catastale delle particelle a lei intestate, nell’anno 2004, presentando, in data 21 luglio 2016, domanda di rimborso per le imposte versate, in seguito alla delibera comunale n. 7/2014. 5.2.In particolare, l'art. 7 della legge. n.448 del 2001, nel testo ratione temporis vigente, sotto la rubrica "Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola" così dispone:. 5.3.Va detto che il termine entro il quale fruire dell'agevolazione anzidetta è stato prorogato da numerose disposizioni normative successive, a partire dall' art.39, comma 14 undecies del d.l. n.269/2003, convertito con modificazioni con la legge n.326/2003, alla quale sono seguiti altri provvedimenti legislativi - d.l. n.355/2003, convertito con modificazioni con legge. n.47/2004, art. 6 bis comma 1; l'art.1 comma 376, legge n.311/2004; art.11 quaterdecies, comma 4, lettere a) b) e c) d.l. n.203/2005, conv. con modif. dalla legge n.248/2005; art. 1, comma 91, Legge n. 244/2007; art. 4, comma 9- ter, d.l. n. 97/2008, conv. Legge n. 129/2008; art. 2, comma 229, Legge n. 191/2009; art. 7, comma 2, lett. da dd) a gg), d.l. n. 70/2011; art. 1, comma 473, Legge n. 228/2012; art. 1, commi 156- 157, Legge n. 147/2013; art. 1, commi 626-627, legge n. 190/2014; art. 2, commi 887-888, Legge n. 208/2015; art. 1, comma 554, Legge n. 232/2016; art. 1, commi 997-999, legge n. 205/2017; art. 1, commi 1053-1054, Legge n. 145/2018. 5.4. Orbene, il meccanismo introdotto consente, da un lato il pagamento su base volontaria, totalmente sganciata dal presupposto dell'alienazione o dall'insorgenza degli altri presupposti previsti dall'art. 81 cit., di un'imposta sostitutiva ad aliquota fissa, entro la data stabilita (in un'unica soluzione, ovvero in tre rate annuali), determinata sul valore del bene al 9 momento della perizia estimativa giurata. La sostituzione, in luogo del costo o valore di acquisto, del valore così determinato sulla base di una perizia giurata di stima ha, dunque, il vantaggio di affrancare dalle plusvalenze latenti maturate fino all'1.1.2002, in caso di successiva vendita, la base imponibile da assoggettare a tassazione e lo "svantaggio" di imporre al soggetto che si avvale di tale meccanismo il pagamento di un'imposta che sostituisce quella che avrebbe dovuto assolvere nel caso dell'insorgenza del presupposto impositivo che, rispetto alle plusvalenze immobiliari, è rappresentato da una fattispecie traslativa a titolo oneroso. 5.5. Questa Corte è ferma nel ritenere che l'imposta sostitutiva prevista dall'art. 7 è un'imposta "volontaria" che trova causa necessaria e sufficiente in sé stessa, ossia nella stessa scelta liberamente operata dal contribuente di accedere all'opzione offertagli dal legislatore, nella prospettiva, in caso di futura cessione, di un risparmio sull'imposta ordinaria altrimenti probabilmente dovuta sulla plusvalenza non affrancata (v. S.U. n. 2321/2020). Conseguentemente è irrilevante, ai fini del perfezionamento del meccanismo agevolativo, la circostanza che il contribuente tragga concretamente vantaggio dalla propria scelta in quanto la successiva cessione potrebbe addirittura mancare, senza perciò consentire di richiedere il rimborso di quanto versato (Cass. n. 29575 del 2018; Cass. n. 19217 del 2017; S.U. n. 2321/2020). 5.6. Ne consegue che il rapporto contribuente-fisco, con riferimento al tema delle plusvalenze viene regolato, per scelta volontaria del primo, in modo speciale rispetto alla disciplina ordinaria proprio per effetto del meccanismo - normativamente previsto - che ruota attorno alla fissazione del valore normale minimo di riferimento, determinato per effetto di una stima operata sul valore attuale del bene ai sensi delle norme del codice di procedura civile, sulla cui base il contribuente compie un atto inequivocabilmente rivolto a valersi del beneficio previsto provvedendo al pagamento dell'imposta sostitutiva. 10 5.7. EL resto, va ribadito che l’imposta sostitutiva ex art. 7 del d.lgs. n. 448 del 2001, in quanto frutto di una libera scelta del contribuente, il quale opta per la rideterminazione del valore del bene con conseguente versamento del dovuto nella prospettiva di un risparmio in caso di futura cessione, non rientra tra le dichiarazioni di scienza suscettibili di essere corrette in caso di errore, bensì tra le manifestazioni di volontà irretrattabili, salvo che nel caso di errore obiettivamente riconoscibile ed essenziale ai sensi dell'art. 1428 c.c. (Cass. 02/08/2017, n. 19215; Cass. 20/12/2016, n. 26317), salvo che nel caso di errore obiettivamente riconoscibile ed essenziale ai sensi dell'art. 1428 c.c., non sussistendo, pertanto, i presupposti per il ricorso alla procedura del rimborso ex art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 (Cass. n.41953/2021). 5.8.È irrilevante, in sostanza, la circostanza che dopo oltre dieci anni dalla prima variante, nel 2014 i terreni abbiano perso la vocazione edificatoria, avendo in precedenza parte contribuente liberamente scelto di avvalersi dello speciale regime previsto dalla legge del 2001, corrispondendo spontaneamente l'imposta sostitutiva di affrancamento (Cass. n. 20044/2020), optando poi per preservare la proprietà dei terreni piuttosto che cederli. 5.9. In quanto frutto di una libera scelta del contribuente, il quale ha optato per la rideterminazione del valore del bene, con conseguente versamento rideterminazione del valore del bene, nella prospettiva, in caso di futura cessione, di un risparmio sull'imposta ordinaria altrimenti dovuta sulla plusvalenza non affrancata mentre l'Amministrazione finanziaria ha ricevuto un immediato introito fiscale (Cass. 12/11/2014, n. 24057), l'opzione fiscale in oggetto, frutto di una scelta discrezionale compiuta dal contribuente, non può essere revocata per la successiva perdita dell’edificabilità dei terreni, non ricorrendo un'ipotesi di duplicazione o inesistenza della obbligazione (cfr. Cass. 20/01/2016, n. 11 939; Cass. 13/01/2016, n. 385; Cass. 02/04/2015, n. 6688; Cass. 20/02/2015, n. 3410). 5.10. Dunque, non sussiste in nuce il diritto al rimborso del proprietario, poiché, nel caso di opzione per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili a norma dell'art. 7 della legge n. 448 del 2001, una volta soddisfatte le condizioni previste da tale disposizione (redazione della perizia giurata di stima e versamento dell'intera imposta sostitutiva o, in caso di pagamento rateale, della prima rata), si determina l'irreversibile perfezionamento dell'obbligazione tributaria, per cui il contribuente non può più ottenere il rimborso delle somme corrisposte, sia che abbia scelto di avvalersi del pagamento in unica soluzione sia che abbia scelto di avvalersi di quello rateale (Cass. n. 29598/2024). Il valore rivalutato rimane, difatti, valido indipendentemente dalle variazioni urbanistiche successive, in quanto l’imposta è per definizione irrevocabile e non correlata al mantenimento della destinazione urbanistica;
5.14.Ancora, risulta inconferente invocare la violazione del precetto costituzionale sulla capacità contributiva di cui all'art. 53 della Costituzione nel caso della rivalutazione dei terreni agricoli e di quelli edificabili, perché trattasi di un'agevolazione fiscale liberamente fruibile per scelta del contribuente;
trattasi di una facoltà offerta al contribuente dal legislatore fiscale e la scelta del contribuente perfezionata con il pagamento della prima rata vincola l'Ufficio tributario. Vieppiù che risulta versata l’intera imposta. 6. La seconda censura è infondata. 6.1. La violazione o falsa applicazione delle norme costituzionali per avere il Comune attribuito natura agricola all’area in relazione alla quale era stata versata l’imposta di affrancamento, così come la predicata violazione dei principi di trasparenza e di buona fede concernono atti amministrativi adottati dal Comune, nei confronti del quale avrebbe potuto essere prospettata la doglianza. 12 7.Il terzo strumento di ricorso si rivela del tutto inconferente rispetto alla fattispecie in disamina, in quanto i trattati internazionali sugli investimenti, inclusi i Bilateral Investment Treaties (BIT), mirano a proteggere e promuovere gli investimenti esteri tra Stati, garantendo standard di trattamento equi, sicurezza giuridica contro espropriazioni e meccanismi di risoluzione delle controversie (arbitrato internazionale). Questi accordi facilitano il flusso di capitali riducendo i rischi politici e fiscali e non mirano certamente a garantire la ripetizione delle imposte versate correttamente alla stregua della normativa nazionale, nemmeno assimilabili alla nozione di. 8. Segue il rigetto del ricorso. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono l’ordinario criterio della soccombenza. Deve darsi atto che ricorrono le condizioni processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, del c.d. doppio contributo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte soccombente alla refusione delle spese di lite sostenute dall’Agenzia delle Entrate che liquida in complessivi euro 8.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso nella camera di consiglio, all’esito dell’udienza pubblica, della sezione tributaria della Corte di cassazione del 15 aprile 2026. Il Consigliere estensore MI SA Il Presidente 13 MO ST
- che l’Ufficio ha quindi correttamente negato il rimborso richiesto il 21/7/2016 dell’imposta sostitutiva versata dalla società in data 20/6/2002 e dalle persone fisiche in data 30/06/2006, 29/06/2007 e 30/06/2008, perchè tardivo in quanto presentato oltre il termine di 48 mesi dalla effettuazione dei versamenti previsto dall’art. 38 del d.P.R. n. 602/1973; - che i contribuenti, con il pagamento dell’imposta sostitutiva, avrebbero potuto vendere il terreno a partire dal 2002 al prezzo identificato per l’edificabilità, almeno fino alla data della successiva delibera n. 7/2014 del Comune che assegnava al terreno nuovamente la destinazione d'uso agricola;
- che non risulta corretto il riferimento agli investimenti con riferimento all’art. 117, comma 1 della Costituzione, posto che nessuno investimento può dirsi essere stato effettuato dal contribuente che aveva liberamente scelto di pagare subito una imposta sostitutiva del 2-4% per 4 avere un congruo risparmio sulla maggior imposta (dal 23% al 43%) applicabile alla vendita successiva del terreno con realizzazione della plusvalenza;
- che è insussistente il vizio d’eccesso di potere dell’amministrazione, escludendo la violazione dell’art. 2041 c.c. e la sussistenza del diritto al riconoscimento di un equo indennizzo, perché se il contribuente avesse venduto il terreno prima del 2014 avrebbe ottenuto quei benefici per i quali aveva versato l’imposta sostitutiva prima che la “riconduzione” a terreno agricolo dell’area lo privasse di significato. 1.7. Ricorrono per la cassazione della summenzionata sentenza DI IS e IA RL LD, articolando tre motivi, illustrati nelle memorie depositate in prossimità dell’udienza. 1.8. Replica con controricorso l’amministrazione finanziaria. 1.9. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. MOTIVI DI DIRITTO 1. In relazione all’eccezione dedotta dall’amministrazione, fermo il giudicato che si è formato nei confronti della società, deve osservarsi che esso non riverbera alcun effetto sul rapporto pendente tra i ricorrenti e l’amministrazione. 2. Il primo motivo reca la deduzione della <violazione dell’art. 21, del d.lgs. n. 546 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, 3, c.p.c.>, per avere la Corte distrettuale deciso su aspetti inconferenti con le questioni giuridiche controverse, non considerando la disposizione di cui art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992 (e non dell’art. 38, comma 1, del d.p.r. n. 602/1973), ai sensi del quale sono state presentate le istanze di rimborso respinte dall’amministrazione. Si afferma che tenuto conto della situazione di incertezza che ha caratterizzato per oltre dieci anni i terreni di cui le parti ricorrenti so-no proprietarie, si esulerebbe dall’ipotesi di cui alla prima parte della norma citata, non vertendosi né in ipotesi di un errore materiale, né di una duplicazione, né, tantomeno, di una inesistenza totale o parziale;
pertanto 5 il termine di quarantotto mesi previsto dalla norma in questione presuppone che il versamento diretto sia la conseguenza di una situazione giuridica definita, cristallizzata nel tempo e nello spazio, non soggetta e non suscettibile di variazioni future, del tutto imprevedibili e non preventivabili. Da qui l’applicazione della previsione della norma di carattere residuale di cui all’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992 la quale, individua il termine residuale biennale dal giorno in cui si è verificato il presupposto alla restituzione per la presentazione della relativa istanza di rimborso. Si soggiunge che la disciplina del rimborso d’imposta di cui all’art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 concerne l’ipotesi in cui il relativo versamento non sia dovuto “ab origine”, mentre, quando il diritto alla restituzione sia sorto solo in data posteriore a quella del pagamento della stessa, trova applicazione l’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, avente carattere residuale e di chiusura del sistema e per effetto del quale l’istanza di rimborso può essere presentata entro due anni dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione (Cass., ord. 15 maggio 2019, n. 12919; cfr. anche Cass., ord. 7 gennaio 2014, n. 82). Ne consegue che il diritto al rimborso delle imposte sostitutive di affrancamento versate dagli odierni ricorrenti sarebbe sorto solo a seguito della definitiva riconduzione dei loro terreni nell’alveo di quelli aventi natura “agricola”, il quale è avvenuto con la delibera comunale del 9 aprile 2015, n. 36. Si assume che il ritorno alla natura agricola del comparto ha leso con valenza retroattiva la manifestazione di capacità contributiva cui era ancorata la pretesa. 3.Con la seconda censura si deduce la <violazione dell’art. 21, del d.lgs. n. 546 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, 3, c.p.c.>, per avere il decidente avallato il comportamento tenuto dell’Ente comunale, che ha violato i principi che 6 devono animare un corretto e leale rapporto fra Fisco e Contribuente, richiamando il disposto dell’art. 97 della Costituzione, il quale pone in capo all’Amministrazione l’obbligo di conformare la propria azione ai criteri di legalità, buon andamento ed imparzialità, nonché l’art. 10, comma 1, dello Statuto dei diritti del Contribuente e l’art. 1, della legge n. 241/1990 che, nel formalizzare i principi guida dell’azione amministrativa, da un lato rinvia a quelli costituzionali e dall’altro introduce espressamente quelli di trasparenza, economicità ed efficienza, operando un rinvio ai principi dell’ordinamento comunitario. 4.Il terzo mezzo di ricorso denuncia la <violazione dell’art. 21, del d.lgs. n. 546 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, 3, c.p.c.>. Si obietta che il versamento dell’imposta sostitutiva di affrancamento è da ricondurre alla nozione lato sensu di “investimento” coniata dai trattati internazionali di investimento (Bilateral Investment Treatment), di cui l’Italia è attualmente Parte. Un investimento consistente, per l’appunto, nell’affrancamento del terreno sul presupposto che lo stesso fosse divenuto definitivamente edificabile. Il c.d. “fair and equitable treatment standard” ricorrente in tutti i trattati bilaterali di investimento conclusi dall’Italia include il divieto per lo Stato ospite dell’investimento di adottare, senza previsione di indennizzo, misure che anche solo indirettamente interferiscano con gli investimenti effettuati dai privati riducendone in modo significativo, o annullandone, il valo-re nonché l’obbligo di rispettare le legittime aspettative degli investitori con riferimento al loro legittimo investimento. 5.Il primo motivo non ha pregio, assorbita la doglianza con la quale si propone l’azione di indebito arricchimento. 7 5.1. I contribuenti, con riferimento alla variante del piano regolatore, versavano l'imposta di rivalutazione catastale delle particelle a lei intestate, nell’anno 2004, presentando, in data 21 luglio 2016, domanda di rimborso per le imposte versate, in seguito alla delibera comunale n. 7/2014. 5.2.In particolare, l'art. 7 della legge. n.448 del 2001, nel testo ratione temporis vigente, sotto la rubrica "Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola" così dispone:
5.14.Ancora, risulta inconferente invocare la violazione del precetto costituzionale sulla capacità contributiva di cui all'art. 53 della Costituzione nel caso della rivalutazione dei terreni agricoli e di quelli edificabili, perché trattasi di un'agevolazione fiscale liberamente fruibile per scelta del contribuente;
trattasi di una facoltà offerta al contribuente dal legislatore fiscale e la scelta del contribuente perfezionata con il pagamento della prima rata vincola l'Ufficio tributario. Vieppiù che risulta versata l’intera imposta. 6. La seconda censura è infondata. 6.1. La violazione o falsa applicazione delle norme costituzionali per avere il Comune attribuito natura agricola all’area in relazione alla quale era stata versata l’imposta di affrancamento, così come la predicata violazione dei principi di trasparenza e di buona fede concernono atti amministrativi adottati dal Comune, nei confronti del quale avrebbe potuto essere prospettata la doglianza. 12 7.Il terzo strumento di ricorso si rivela del tutto inconferente rispetto alla fattispecie in disamina, in quanto i trattati internazionali sugli investimenti, inclusi i Bilateral Investment Treaties (BIT), mirano a proteggere e promuovere gli investimenti esteri tra Stati, garantendo standard di trattamento equi, sicurezza giuridica contro espropriazioni e meccanismi di risoluzione delle controversie (arbitrato internazionale). Questi accordi facilitano il flusso di capitali riducendo i rischi politici e fiscali e non mirano certamente a garantire la ripetizione delle imposte versate correttamente alla stregua della normativa nazionale, nemmeno assimilabili alla nozione di
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte soccombente alla refusione delle spese di lite sostenute dall’Agenzia delle Entrate che liquida in complessivi euro 8.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso nella camera di consiglio, all’esito dell’udienza pubblica, della sezione tributaria della Corte di cassazione del 15 aprile 2026. Il Consigliere estensore MI SA Il Presidente 13 MO ST