Cass. pen., sez. I, sentenza 11/06/2026, n. 21612
CASS
Sentenza 11 giugno 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge e difetto di motivazione

    Il ricorso è infondato. La revoca della misura alternativa è subordinata alla violazione commessa dal condannato e all'incompatibilità di tale violazione con la prosecuzione della prova. La valutazione di tale incompatibilità è discrezionale e il controllo avviene sul giudizio di logicità e adeguatezza della motivazione. La valutazione del Tribunale di Sorveglianza si basa su gravi fatti recenti, che costituiscono un indice concreto di pericolosità attuale. La revoca può basarsi anche su fatti integranti reato ancora sub iudice.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 11/06/2026, n. 21612
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21612
    Data del deposito : 11 giugno 2026

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