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Sentenza 11 giugno 2026
Sentenza 11 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/06/2026, n. 21612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21612 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: De CL Di LL CO, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 14 ottobre 2025 del Tribunale di Sorveglianza di L'aquila Udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria Gavoni;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale FRANCESCA CERONI RITENUTO IN FATI-0 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza dell'Aquila, revocava con efficacia ex nunc la misura alternativa dell'affidamento in prova ex art. 47 O.P. concessa a CO De CL Di LL con ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Bologna in data 3 ottobre 2024, disponendo la prosecuzione dell'esecuzione della pena in regime detentivo ordinario. Il Tribunale di Sorveglianza dell'Aquila, richiamato il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Pescara del 16 settembre 2025, valutava le condotte poste in essere dal De CL Di LL "indubbiamente violative dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Bologna concessiva della misura alternativa e sintomatica di un atteggiamento di insofferenza alle regole ed incapacità di rispetto delle prescrizioni;
in effetti, si rilevano condotte molto gravi Penale Sent. Sez. 1 Num. 21612 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: GAVONI ANNA MARIA Data Udienza: 27/03/2026 poste in essere dal DE ER anche aggressive e minacciose tanto che la DI subiva lesioni che era costretta a farsi curare in ospedale". 2. Con l'atto di ricorso, a firma dell'Avv. Luigi Lusi, il ricorrente deduce un uno articolato motivo lamentando la violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 47, 51-ter 0.P., mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Evidenzia il ricorrente che il Tribunale ha revocato la misura sull'erroneo dato di riconoscimento della responsabilità da parte del De CL in ordine ai fatti del 7 settembre 2025, omettendo di analizzare gli elementi positivi della condotta del condannato che ha commesso l'ultimo reato in data 28 aprile 2012, ha tenuto un comportamento che ha rivelato il successo e l'utilità a fini risocializzanti dell'esperienza della misura alternativa, ha sempre mantenuto un comportamento adeguato alle prescrizioni, rispettando le convocazioni e rapportandosi in modo adeguato con C.I.M., SER.D. e U.E.P.E. Lamenta il ricorrente l'omessa valutazione della sussistenza delle condotte oggettivamente incompatibili con la prosecuzione, qualora poste in essere dall'affidato durante la misura. 3. Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale della Cassazione, Francesca Ceroni, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Con memoria depositata in data 11 marzo 2026, l'Avv. Luigi Lusi insisteva nell'annullamento dell'ordinanza impugnata. 5. Con memoria depositata in data 15 marzo 2026, l'Avv. Luigi Lusi replicava alle conclusioni del Sostituto Procuratore generale, con particolare riferimento all'omesso confronto con la molteplicità degli indicatori giurisprudenziali e da ultimo dalla sentenza n. 24 del 2025 della Corte costituzionale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. Secondo l'art. 47, comma 11, della legge 26 luglio 1975, n. 354, "l'affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova". I requisiti cui è subordinata la revoca sono, pertanto, due: una violazione commessa dal condannato, e l'incompatibilità di tale violazione con la prosecuzione della prova. La valutazione sul se la violazione sia incompatibile o meno con la prosecuzione dell'affidamento è connotata da profili di discrezionalità (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 13376 del 18/02/2019, Castelluzzo, Rv. 275239 — 01: la revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale non consegue automaticamente al mero riscontro di violazioni della legge penale o delle 2 prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, in quanto spetta al giudice valutare, fornendo adeguata motivazione, se tali violazioni costituiscano, in concreto, un fatto incompatibile con la prosecuzione della prova), ed il controllo dell'esercizio della discrezionalità avviene attraverso il giudizio sulla logicità ed adeguatezza della motivazione della ordinanza di revoca (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 27711 del 06/06/2013, De Martino, Rv. 256479 - 01: la revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, pur in presenza di un comportamento del soggetto contrario alle prescrizioni, è rimessa alla discrezionalità del Tribunale di sorveglianza, che ha l'obbligo di giustificare l'uso del potere conferitogli, con motivazione logica, adeguata e non viziata). 2.1. Posto che la collocazione in misura alternativa postula un giudizio prognostico sulla mancanza di pericolo di recidiva da parte del condannato, e che questo giudizio prognostico deve permanere per tutta la durata della misura, ne consegue che la valutazione sul se la violazione sia incompatibile o meno con la prosecuzione dell'affidamento non è motivata in modo manifestamente illogico se si riferisce, come nel caso in esame, ad un giudizio attuale di pericolosità del condannato. Anzi, la circostanza che il Tribunale abbia motivato il giudizio di pericolosità del condannato sulla base di gravi fatti avvenuti in epoca recente, lungi dall'indebolire la logicità di tale giudizio, la rafforza, perché essi costituiscono un indice più concreto della pericolosità attuale del condannato. La deduzione che l'ordinanza impugnata avrebbe revocato la misura alternativa sull'erroneo datry di riconoscimento della responsabilità da parte del De CL in ordine ai fatti del 7 settembre 2025 è infondata, sia perché l'ordinanza non revoca l'affidamento soltanto sulla base di questo episodio ma sulla base di una valutazione complessiva di pericolosità attuale del ricorrente, sia perché la revoca della misura alternativa può essere determinata anche da un fatto integrante reato ancora sub iudice (Sez. 7, n. 27546 del 10/07/2025, P., n.nn.; Sez. 1,n. 22012 del 30/04/2025, [...], n.m.; Sez. 1, n. 2418 del 30/10/2024, dep. 2025, [...], n.m.), in quanto al Tribunale di sorveglianza spetta un potere di valutazione incidentale di tale fatto nel contesto del controllo continuativo che il Tribunale deve mantenere sullo svolgimento di una misura alternativa. La stessa giurisprudenza costituzionale (v., per tutte, Corte cost. n. 24 del 7 marzo 2025) valorizza ed esalta la libera valutazione del magistrato di sorveglianza che deve poter valutare autonomamente le evidenze relative a condotte costituenti reato senza essere vincolato da una decisione giudiziaria non ancora definitiva, e finanche da una condanna definitiva. 2.3. Come da questa Corte ripetutamente affermato (da ultimo, Sez. 1, n. Sez. 1, n. 46887 del 27/11/2019, [...], Rv. 275239 - 01; v. anche Sez. 1, n. 27713 del 6/6/2013, Guerrieri, Rv. 256367 - 01; Sez. 1, n. 2566 del 7/5/1998, [...], Rv. 210789 - 01), la revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale non 3 è dalla legge rapportata alla pura e semplice violazione della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, ma all'ipotesi che il giudice, nel suo insindacabile apprezzamento di merito, ritenga che le predette violazioni costituiscano in concreto un fatto incompatibile con la prosecuzione dell'esperimento; il relativo giudizio è rimesso alla discrezionalità del Tribunale di sorveglianza, che ha solo l'obbligo di giustificare l'uso del potere conferitogli, con motivazione logica ed esauriente. Con specifico riferimento alla decorrenza del provvedimento, è stato chiarito, in linea con i principi di proporzionalità e adeguatezza della pena indicati dalla Corte costituzionale nella sentenza del 29 ottobre 1987, n. 343, che il giudice può disporre la revoca della misura con effetto ex tunc quando il comportamento del condannato sia stato così negativo da rivelare l'inesistenza ab initio di un'adesione al processo rieducativo (Sez. 1, n. 23943 del 13/6/2001, Modaffari, Rv. 219477 - 01). 3. Ciò posto, l'ordinanza impugnata si rivela immune da vizi logici o giuridici, avendo richiamato i comportamenti dell'affidato in violazione della misura, qualificando le condotte molto gravi, aggressive e minacciose "tanto che la DI subiva lesioni che era costretta a farsi curare in ospedale". 3.1. Trattasi di indicatori, quelli elencati nell'ordinanza, la cui complessiva e ragionata analisi ha indotto i Giudici di merito a pervenire alla revoca della misura alternativa ex nunc, proprio in considerazione della violazione commessa dal condannato e dell'incompatibilità di tale violazione con la prosecuzione della prova. A fronte della valutazione delle condotte del ricorrente descritte nella comunicazione di notizia di reato della Stazione Carabinieri di Ortona del 15 settembre 2025 e che il Tribunale di Sorveglianza definisce "molto gravi", il ricorrente nulla riferisce non confutando l'effettività dell'accaduto. La motivazione della impugnata ordinanza di revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova ex art. 47 Ord. pen., seppure sintetica, fa discendere proprio dalla gravità dei fatti la impossibilità di mantenimento della misura esterna -nel contesto descritto di denuncia dell'affidato per lesioni personali, violenza privata, minaccia e danneggiamento- in quanto in palese contraddizione con le finalità rieducative della pena. Così motivando, il provvedimento censurato ha dato conto, infine, in punto di decorrenza della revoca, dell'esercizio della discrezionalità del Tribunale di Sorveglianza, il cui logico ragionamento si ravvisa anche nell'aver indicato la data del 7 settembre 2025, ovvero quella dei fatti di reato richiamati nella comunicazione della notizia di reato. 3.2. Del tutto inconferente, in quanto successiva all'emissione dell'ordinanza impugnata, la acquisizione della nota dell'U.E.P.E. del 16 ottobre 2025. 4 3.3. Infondato, infine, il rilievo relativo all'omesso confronto con la sentenza n. 24 del 2025 della Corte costituzionale, Peraltro, la revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale può conseguire anche alla commissione di un fatto costituente reato rispetto al quale non è intervenuta sentenza irrevocabile, sempre che lo stesso sia ritenuto, sulla base di adeguata motivazione, in concreto incompatibile con la prosecuzione della prova, in quanto al Tribunale di sorveglianza spetta un potere di valutazione incidentale di tale accadimento nel contesto del doveroso controllo continuativo in ordine alla insussistenza del pericolo di recidiva per tutta la durata della misura (Sez. 1, n. 104 del 21/11/2025 Cc., Rv. 289064 -01). 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 27 marzo 2026
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale FRANCESCA CERONI RITENUTO IN FATI-0 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza dell'Aquila, revocava con efficacia ex nunc la misura alternativa dell'affidamento in prova ex art. 47 O.P. concessa a CO De CL Di LL con ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Bologna in data 3 ottobre 2024, disponendo la prosecuzione dell'esecuzione della pena in regime detentivo ordinario. Il Tribunale di Sorveglianza dell'Aquila, richiamato il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Pescara del 16 settembre 2025, valutava le condotte poste in essere dal De CL Di LL "indubbiamente violative dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Bologna concessiva della misura alternativa e sintomatica di un atteggiamento di insofferenza alle regole ed incapacità di rispetto delle prescrizioni;
in effetti, si rilevano condotte molto gravi Penale Sent. Sez. 1 Num. 21612 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: GAVONI ANNA MARIA Data Udienza: 27/03/2026 poste in essere dal DE ER anche aggressive e minacciose tanto che la DI subiva lesioni che era costretta a farsi curare in ospedale". 2. Con l'atto di ricorso, a firma dell'Avv. Luigi Lusi, il ricorrente deduce un uno articolato motivo lamentando la violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 47, 51-ter 0.P., mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Evidenzia il ricorrente che il Tribunale ha revocato la misura sull'erroneo dato di riconoscimento della responsabilità da parte del De CL in ordine ai fatti del 7 settembre 2025, omettendo di analizzare gli elementi positivi della condotta del condannato che ha commesso l'ultimo reato in data 28 aprile 2012, ha tenuto un comportamento che ha rivelato il successo e l'utilità a fini risocializzanti dell'esperienza della misura alternativa, ha sempre mantenuto un comportamento adeguato alle prescrizioni, rispettando le convocazioni e rapportandosi in modo adeguato con C.I.M., SER.D. e U.E.P.E. Lamenta il ricorrente l'omessa valutazione della sussistenza delle condotte oggettivamente incompatibili con la prosecuzione, qualora poste in essere dall'affidato durante la misura. 3. Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale della Cassazione, Francesca Ceroni, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Con memoria depositata in data 11 marzo 2026, l'Avv. Luigi Lusi insisteva nell'annullamento dell'ordinanza impugnata. 5. Con memoria depositata in data 15 marzo 2026, l'Avv. Luigi Lusi replicava alle conclusioni del Sostituto Procuratore generale, con particolare riferimento all'omesso confronto con la molteplicità degli indicatori giurisprudenziali e da ultimo dalla sentenza n. 24 del 2025 della Corte costituzionale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. Secondo l'art. 47, comma 11, della legge 26 luglio 1975, n. 354, "l'affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova". I requisiti cui è subordinata la revoca sono, pertanto, due: una violazione commessa dal condannato, e l'incompatibilità di tale violazione con la prosecuzione della prova. La valutazione sul se la violazione sia incompatibile o meno con la prosecuzione dell'affidamento è connotata da profili di discrezionalità (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 13376 del 18/02/2019, Castelluzzo, Rv. 275239 — 01: la revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale non consegue automaticamente al mero riscontro di violazioni della legge penale o delle 2 prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, in quanto spetta al giudice valutare, fornendo adeguata motivazione, se tali violazioni costituiscano, in concreto, un fatto incompatibile con la prosecuzione della prova), ed il controllo dell'esercizio della discrezionalità avviene attraverso il giudizio sulla logicità ed adeguatezza della motivazione della ordinanza di revoca (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 27711 del 06/06/2013, De Martino, Rv. 256479 - 01: la revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, pur in presenza di un comportamento del soggetto contrario alle prescrizioni, è rimessa alla discrezionalità del Tribunale di sorveglianza, che ha l'obbligo di giustificare l'uso del potere conferitogli, con motivazione logica, adeguata e non viziata). 2.1. Posto che la collocazione in misura alternativa postula un giudizio prognostico sulla mancanza di pericolo di recidiva da parte del condannato, e che questo giudizio prognostico deve permanere per tutta la durata della misura, ne consegue che la valutazione sul se la violazione sia incompatibile o meno con la prosecuzione dell'affidamento non è motivata in modo manifestamente illogico se si riferisce, come nel caso in esame, ad un giudizio attuale di pericolosità del condannato. Anzi, la circostanza che il Tribunale abbia motivato il giudizio di pericolosità del condannato sulla base di gravi fatti avvenuti in epoca recente, lungi dall'indebolire la logicità di tale giudizio, la rafforza, perché essi costituiscono un indice più concreto della pericolosità attuale del condannato. La deduzione che l'ordinanza impugnata avrebbe revocato la misura alternativa sull'erroneo datry di riconoscimento della responsabilità da parte del De CL in ordine ai fatti del 7 settembre 2025 è infondata, sia perché l'ordinanza non revoca l'affidamento soltanto sulla base di questo episodio ma sulla base di una valutazione complessiva di pericolosità attuale del ricorrente, sia perché la revoca della misura alternativa può essere determinata anche da un fatto integrante reato ancora sub iudice (Sez. 7, n. 27546 del 10/07/2025, P., n.nn.; Sez. 1,n. 22012 del 30/04/2025, [...], n.m.; Sez. 1, n. 2418 del 30/10/2024, dep. 2025, [...], n.m.), in quanto al Tribunale di sorveglianza spetta un potere di valutazione incidentale di tale fatto nel contesto del controllo continuativo che il Tribunale deve mantenere sullo svolgimento di una misura alternativa. La stessa giurisprudenza costituzionale (v., per tutte, Corte cost. n. 24 del 7 marzo 2025) valorizza ed esalta la libera valutazione del magistrato di sorveglianza che deve poter valutare autonomamente le evidenze relative a condotte costituenti reato senza essere vincolato da una decisione giudiziaria non ancora definitiva, e finanche da una condanna definitiva. 2.3. Come da questa Corte ripetutamente affermato (da ultimo, Sez. 1, n. Sez. 1, n. 46887 del 27/11/2019, [...], Rv. 275239 - 01; v. anche Sez. 1, n. 27713 del 6/6/2013, Guerrieri, Rv. 256367 - 01; Sez. 1, n. 2566 del 7/5/1998, [...], Rv. 210789 - 01), la revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale non 3 è dalla legge rapportata alla pura e semplice violazione della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, ma all'ipotesi che il giudice, nel suo insindacabile apprezzamento di merito, ritenga che le predette violazioni costituiscano in concreto un fatto incompatibile con la prosecuzione dell'esperimento; il relativo giudizio è rimesso alla discrezionalità del Tribunale di sorveglianza, che ha solo l'obbligo di giustificare l'uso del potere conferitogli, con motivazione logica ed esauriente. Con specifico riferimento alla decorrenza del provvedimento, è stato chiarito, in linea con i principi di proporzionalità e adeguatezza della pena indicati dalla Corte costituzionale nella sentenza del 29 ottobre 1987, n. 343, che il giudice può disporre la revoca della misura con effetto ex tunc quando il comportamento del condannato sia stato così negativo da rivelare l'inesistenza ab initio di un'adesione al processo rieducativo (Sez. 1, n. 23943 del 13/6/2001, Modaffari, Rv. 219477 - 01). 3. Ciò posto, l'ordinanza impugnata si rivela immune da vizi logici o giuridici, avendo richiamato i comportamenti dell'affidato in violazione della misura, qualificando le condotte molto gravi, aggressive e minacciose "tanto che la DI subiva lesioni che era costretta a farsi curare in ospedale". 3.1. Trattasi di indicatori, quelli elencati nell'ordinanza, la cui complessiva e ragionata analisi ha indotto i Giudici di merito a pervenire alla revoca della misura alternativa ex nunc, proprio in considerazione della violazione commessa dal condannato e dell'incompatibilità di tale violazione con la prosecuzione della prova. A fronte della valutazione delle condotte del ricorrente descritte nella comunicazione di notizia di reato della Stazione Carabinieri di Ortona del 15 settembre 2025 e che il Tribunale di Sorveglianza definisce "molto gravi", il ricorrente nulla riferisce non confutando l'effettività dell'accaduto. La motivazione della impugnata ordinanza di revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova ex art. 47 Ord. pen., seppure sintetica, fa discendere proprio dalla gravità dei fatti la impossibilità di mantenimento della misura esterna -nel contesto descritto di denuncia dell'affidato per lesioni personali, violenza privata, minaccia e danneggiamento- in quanto in palese contraddizione con le finalità rieducative della pena. Così motivando, il provvedimento censurato ha dato conto, infine, in punto di decorrenza della revoca, dell'esercizio della discrezionalità del Tribunale di Sorveglianza, il cui logico ragionamento si ravvisa anche nell'aver indicato la data del 7 settembre 2025, ovvero quella dei fatti di reato richiamati nella comunicazione della notizia di reato. 3.2. Del tutto inconferente, in quanto successiva all'emissione dell'ordinanza impugnata, la acquisizione della nota dell'U.E.P.E. del 16 ottobre 2025. 4 3.3. Infondato, infine, il rilievo relativo all'omesso confronto con la sentenza n. 24 del 2025 della Corte costituzionale, Peraltro, la revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale può conseguire anche alla commissione di un fatto costituente reato rispetto al quale non è intervenuta sentenza irrevocabile, sempre che lo stesso sia ritenuto, sulla base di adeguata motivazione, in concreto incompatibile con la prosecuzione della prova, in quanto al Tribunale di sorveglianza spetta un potere di valutazione incidentale di tale accadimento nel contesto del doveroso controllo continuativo in ordine alla insussistenza del pericolo di recidiva per tutta la durata della misura (Sez. 1, n. 104 del 21/11/2025 Cc., Rv. 289064 -01). 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 27 marzo 2026