Sentenza 14 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/02/2001, n. 2087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2087 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2001 |
Testo completo
LA CORTE SUPR0208 7 / 0 1 REPUBBLICA ITALIAN IN NOME D ASSAZIONE Oggetto RESPONSABILITA' SEZIONE PRIMA CIVILE PROC.LE AGGRAVATA NEL RICORSA PER Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: FALLIMENTO Dott. Giovanni OLLA Presidente - R.G.N. 6643/99 Consigliere Cron.4383 Dott. Alessandro CRISCUOLO Rep. 651 Consigliere Dott. Giovanni VERUCCI PLENTEDA Rel. Consigliere Dott. Donato Ud.13/06/00 - ConsigliereDott. Mario Rosario MORELLI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio S ENT ENZA526 IL SOLE 24 Oc dal Sig. 3000 per diritti L. sul ricorso proposto da: # 14 FEB. 2001. IL CANCELLIERE CASSA EDILE DI MUTUALITA' ED ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DE L'AQUILA, in persona del Presidente pro LIRE 3000 CANCELLERIA tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA COL DI LANA 11, presso l'avvocato D'ONOFRIO S., rappresentata e difesa dall'avvocato BUZZELLI TULLIO, giusta procura CG064045 a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
MOSCONE AMERICO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA C. MIRABELLO 11, presso l'avvocato DE PRIAMO F., rappresentato e difeso dall'avvocato RANALLI ANNA 2000 1281 MARIA, giusta delega a margine del controricorso;
-1- ... controricorrente contro 5 FALLIMENTO MOSCONE AMERICO, P.M. i - intimati avverso la sentenza n. 319/98 della Corte d'Appello di L'AQUILA, depositata il 20/10/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/06/2000 dal Consigliere Dott. Donato PLENTEDA;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Buzzelli, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 7 7 Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. हु ད -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il 29/30.7.1993 CO AM propose del suo opposizione alla sentenza dichiarativa di L'Aquila su fallimento, resa dal Tribunale ricorso della Cassa Edile di mutualità ed assistenza della provincia di L'Aquila, deducendo di essere artigiano e non imprenditore edile. Il revocò il fallimento e tribunale il 13.12.1994 rigettò la domanda di risarcimento del danno formulata dal CO, che propose appello. La di Appello di L'Aquila accolse la Corte impugnazione con sentenza 26.5.1998, condannando la Cassa Edile al risarcimento del danno in ragione di L.10.000.000, oltre interessi e spese processuali di II° grado, rilevando che la qualità di artigiano era emersa sin dalla istruzione sommaria prefallimentare, sicchè gravemente colpevole era stata la condotta del creditore ricorrente nell'insistere nella sua domanda di fallimento. Ha proposto ricorso per cassazione la Cassa Edile con due motivi;
ha resistito con controricorso CO AM. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 21 L.F. 3 assumendo che nella propria condotta non fossero ravvisabili gli estremi del dolo ○ della colpa grave, richiesti dalla legge in luogo della semplice negligenza o leggerezza, e ciò in quanto aveva fatto valere un credito certo e liquido, mentre l'imprenditore aveva rimesso alla Cassa le dichiarazioni trimestrali relative ai suoi dipendenti, così rivelando di avvalersi di mano d'opera, ed aveva poi omesso, anche nel corso della istruzione prefallimentare, di produrre la della sua qualità di piccolo documentazione imprenditore, che aveva esibito solo nel giudizio di opposizione. La censura è priva di fondamento. E ius побу receptum che nel caso di revoca del fallimento occorra distinguere, ai fini della responsabilità del creditore istante per i danni derivati al debitore in conseguenza della dichiarazione di fallimento che costituisce una particolare applicazione al processo fallimentare della responsabilità processuale aggravata la ipotesi della revoca conseguente all'accertamento della dell'istante, da quella inesistenza del credito derivante dal difetto dei presupposti soggettivi ed oggettivi, sostanziali e processuali, necessari per . dichiarare il fallimento. Nel primo caso, infatti, è sufficiente, per la predetta responsabilità, che il creditore abbia agito, nel richiedere l'apertura della procedura concorsuale, senza la normale prudenza, mentre nel secondo è necessario che la sua condotta sia stata dolosa o gravemente colposa (Cass. 8781/1998; 2419/1991; 2071/1988; 2767/1987). Tale principio è stato correttamente applicato dalla corte di merito, giacchè, contrariamente a quanto assume la ricorrente, la sentenza impugnata ha affermato che la Cassa edile ha agito con la leggerezza", ravvisando così nella Jusa"massima condotta, e di tanto dando atto, quella colpa grave che è presupposto della affermazione di responsabilità, in linea col disposto dell'art. 21 L.F. (in relazione all'art. 96 c.p.c.), che infondatamente la ricorrente lamenta di essere stato violato. Per tale verso la censura inammissibile, in quanto deduce una violazione di legge sulla base di una circostanza di fatto la mera leggerezza che la sentenza impugnata ha accertato in termini diversi e cioè come leggerezza massima, così ribadendo proprio quel principio del quale si prospetta la violazione. Con il secondo motivo la Cassa edile deduce la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata nel punto in cui le aveva addebitato colpevole leggerezza, nell'avere omesso di esaminare gli elementi acquisiti nel corso della sommaria;
quegli elementiistruzione erano esclusivamente le scarne informazioni della Guardia di Finanze, che nulla aveva riferito in ordine alle reali attività, alle effettive attrezzature e alle entrate, limitandosi solo a precisare di non essere in grado di stabilire se il CO avesse soci e di avere accertato che egli continuava ad operare, benchè avesse comunicato al fisco di avere cessato l'attività. Ogni altro dato proveniva dalle dichiarazioni dell'interessato, che il tribunale, nel pronunziare il fallimento, aveva disatteso, avendo verificato che le sue passività erano sensibilmente superiori а quelle riferite dalla Guardia di Finanza. Neanche tale motivo può essere accolto, giacchè a fondamento della deduzione del vizio motivazionale la ricorrente prospetta che la corte territoriale le abbia addebitato di avere "agito con la massima leggerezza e non quindi con dolo ° colpa grave", così mancando di considerare che la gravità della colpa è stata espressa, appunto, 6 attraverso la "massima" leggerezza riconosciuta nella condotta della ricorrente per fallimento. Il motivo è per altro verso inammissibile, laddove con la denunzia di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione è in realtà denunziata la erronea valutazione delle risultanze di prova, la quale involge apprezzamenti di fatto, riservati al giudice del merito. Con la doglianza la ricorrente propone, infatti, la incongruità della sua condotta ad integrare gli estremi del dolo e della colpa grave, essendosi essa limitata a compiere un tentativo di recupero di somme illecitamente sottratte, sicchè viziata risulterebbe la motivazione della decisione impugnata, per avere fondato quel giudizio di responsabilità sulle informazioni della Guardia di Finanza, assolutamente inconferenti, e sulle dichiarazioni dell'interessato, disattese dal tribunale allorchè aveva dichiarato il fallimento. La valutazione delle risultanze della prova, come la scelta tra esse di quelle ritenute più idonee a sorreggere la decisione, non è deducibile in sede di legittimità, se non nei limiti della - mancanza, insufficienza ° contraddittorietà della motivazione, involgendo apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale, peraltro, nel porre a fondamento della sua decisione una fonte di prova ad esclusione di altre, è tenuto ad indicare le ragioni del proprio convincimento, senza dover confutare tutte le deduzioni avverse (Cass. 4347/1999; 2008/1996; 3498/1994). E il vizio motivazione si configura nella ipotesi didi carenza di elementi nello sviluppo logico del idonei a consentire la provvedimento, del criterio posto a base della identificazione decisione, ma non anche quando vi sia difformità ed il valore attribuito dal tra il significato giudice di merito agli elementi delibati e le My attese e deduzioni della parte a riguardo;
ovvero quando vi sia insanabile contrasto tra le argomentazioni logico-giuridiche addotte a sostegno della decisione, tale da rendere incomprensibile la ratio decidendi, semprechè esso sia intrinseco alla sentenza e non risulti dalla diversa prospettazione addotta dal ricorrente (Cass. 3615, 3678 e 4064/1999; 10101/1998; 6189/1995). La corte di merito ha offerto una adeguata ragione del proprio convincimento, desumendo la - "massima leggerezza" e cioè la colpa grave della ricorrente, nel proporre e sostenere il ricorso per 8 1 fallimento, dal mancato esame degli elementi acquisiti nel corso della istruzione prefallimentare e in particolare dalle informazioni della Guardia di Finanza, da cui risultava la operante nella scarsa consistenza della impresa, attrezzature di abitazione del suo titolare, con valore minimo e con prevalenza del lavoro sul capitale. se, dunque, non sussiste la prospettata 21 L.F., correttamente violazione dell'art. applicato attraverso la individuazione degli My elementi della colpa grave, dalla norma prevista insieme al dolo, del pari insussistente, è il vizio ÷ motivazione, a fronte della esplicitazione, di congrua sul piano logico-giuridico, delle ragioni della decisione. Le spese del processo seguono la soccombenza e si liquidano in L. di cui L.
2.500.000 per onorari.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in L. 2771700-di di cui L.
2.500.000 per onorari. Roma 13.6.2000 ic RELATO RE PRESIDENTE Hora Th insery % segue DEPOSITATA IN CANCELLERIA 14 FEB. 2001 Oggi, IL CANCELLIERE MA Di ZO одь обитого G69000 310000 ios M 67 80 0 ,1 2 7 1 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in 13 SET 2004sǝrie 4 Die 172,10 af n. 106573 (OUTO CENTOSEITANAA A PPO) Dulista Mein G rani *Responsab 13 ROMA IL CANCELLIERE RI Di ZO биого VE/10