Sentenza 9 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/04/2002, n. 5044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5044 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2002 |
Testo completo
O L L O B 4 ) 7 E E 3 . E C N N A , O 1 P REPUBBLICA ITALIANA I 9 Z I IN NOM0 5 044 /0 2 9 A D 1 R - T 1 E S 1 I - C I 1 G E 2 D R . U L I A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE A 9 D G Oggetto 3 E T E E N N 6 OPPOSIZIONE E . 4 SEZIONE PRIMA CIVILE T S . A E S T I ( DECRETO T R INGIUNTIVO A Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R. G. N. 20345/00 Dott. Angelo GRIECO Presidente Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere - Cron. 11461 PLENTEDA Dott. Donato Rep.Consigliere - Dott. Walter CELENTANO Ud. 09/01/2002Rel. Consigliere NAPPI Dott. Aniello ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VA AR, domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se medesimo;
ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'ufficio legale dell'istituto stesso, rappresentato e difeso dagli avvocati UMBERTO LUIGI PICCIOTTO, PILERIO SPADAFORA e 2002 GIUSEPPE FABIANI, giusta procura in calce al ricorso 23 notificato;
resistente - avversO la sentenza n. 41/00 del Giudice di pace di RIETI, depositata il 31/03/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/01/2002 dal Consigliere Dott. Aniello NAPPI;
udito 1'Avvocato Travaglini che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con la sentenza impugnata il Giudice di pace di Rieti, in accoglimento dell'opposizione tardiva propo- sta dall'I.n.p.s., revocò il decreto con il quale, su ricorso dell'avv. Mario Travaglini, aveva ingiunto all'istituto di previdenza il pagamento degli onorari dovuti al professionista in relazione a un'azione giu- diziaria promossa per conto di un assicurato cui lo stesso istituto aveva poi corrisposto quanto dovuto nel corso del giudizio. Ritenne il giudice d'equità che l'opposizione tar- diva dell'I.n.p.s. era ammissibile, in quanto il decre- to ingiuntivo era stato invalidamente notificato presso la sede provinciale anziché presso quella nazionale い 2 dell'istituto, ed era anche fondata, perché il pagamen- to del dovuto al cliente dell'avv. Travaglini era avve- nuto d'iniziativa dell'ente previdenziale e, quindi, non essendo configurabile una transazione, la richiesta degli onorari non poteva essere autonomamente rivolta dal professionista alla controparte a norma dell'art. 68 r.d. n. 1578 del 1933. Ricorre per cassazione l'avv. Mario Travaglini, che propone un motivo d'impugnazione. Motivi della decisione Con l'unico motivo d'impugnazione il ricorrente de- duce violazione dell'art. 650 c.p.c. in relazione all'art. 2697 c.c. Sostiene che non è irregolare la notifica del de- creto ingiuntivo nella sede provinciale dell'I.n.p.s., al cui ufficio legale era stata rilasciata da tempo procura generale alle liti;
e che, comunque, l'istituto avrebbe dovuto provare un nesso di causalità tra tale presunta irregolarità e una sua intempestiva conoscenza del decreto. Il ricorso è infondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, invero, "è nulla la notifica dell'atto introduttivo del giudi- zio contro l'i.n.p.s. effettuata presso la sede provin- ciale, anziché presso la sede centrale dell'istituto e 3 nel domicilio legale di esso, in persona del presidente che ne ha legale rappresentanza ai sensi dell'art. 2 d.p.r. n. 639 del 1970, a nulla rilevando la circostan- za che (come nella specie), in eventuali, precedenti giudizi monitori, nonché di opposizione a decreto in- giuntivo e di opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi, l'istituto avesse eletto domicilio presso la propria sede provinciale, non spiegando alcuna influen- za tale vicenda nel diverso ed autonomo giudizio cogni- torio successivamente promosso dallo stesso attore nei dell'ente" (Cass., sez. I, 21 maggio 1998, n. 5074, m. 515651). Ne consegue che correttamente il giudice d'equità considerò invalida la notifica del decreto in- sede provinciale dell'istituto di giuntivo presso la previdenza. Quanto alle conseguenze di questa invalidità, non equiparabile a inesistenza (Cass., sez. L, 18 novembre vero che essa comporta1995, n. 11963, m. 494699), la legittimazione all'opposizione tardiva, non del decreto irregolarmente notificato l'inefficacia II, 14 febbraio 1994, n. 1461, m. (Cass., sez. 485318), solo se ne abbia determinato un'intempestiva conoscenza da parte dell'ingiunto (Cass., sez. L, 17 giugno 1999, n. 6065, m. 527644). Ma è pure vero che ai fini della prova di un tale fatto negativo (mancata 4 conoscenza) e del suo rapporto di dipendenza dall'irregolarità della notifica, "possono anche essere utilizzate presunzioni (art. 2729 c.c.), per cui per legittimare l'opposizione tardiva essa può ritenersi sussistere ogni qual volta, alla luce delle modalità di esecuzione della notificazione invalida, deve desumersi che l'atto non pervenne tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario" (Cass., sez. L, 30 di- cembre 1994, n. 11313, m. 489476, Cass., sez. II, 3 febbraio 1999, n. 880, m. 522861). E pertanto deve escludersi sia censurabile la decisione impugnata, se si consideri che nella giurisprudenza di questa Corte si è più volte affermato che in ipotesi di nullità del- la notificazione “per inosservanza delle disposizioni sui luoghi in cui deve essere effettuata, secondo l'or- dine gradato fissato dall'ultimo comma dell'art 139 c.p.c, il fatto stesso della consegna della copia in luogo diverso da quello in cui si sa che il destinata- rio si trova implica la dimostrazione di detto collega- mento fra tardiva conoscenza del decreto e vizio della II, 6 ottobre 1978, n. notificazione" (Cass., sez. II, 27 gennaio 1995, n. 4462, m. 394126, Cass., sez. 992, m. 490042). Il ricorso va pertanto rigettato, senza pronuncia sulle spese in mancanza di costituzione in giudizio 5 R6, 20345/00 dell'I.n.p.s.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2002, nella came- ra di consiglio della prima Sezione civile. Il Consigliere estensore Il Presidente } Angelo Grieco Aniello Nappi CANCELL 176Nuoro DLFOSHATA IN CANCEL Cara Nuz 2002 Mane Ogg O L L Анья O 4 B 7 ) E 3 . E E N C N , 1 O A I 9 P Z 9 I A 1 - D R 1 T 1 S E - I 1 C G I 2 E . D R L U A I 9 D 3 G E E T E 6 N N E 4 . S . T E T S T I ( R A 6