Sentenza 22 marzo 2002
Massime • 2
La disposizione dell'art. 3, comma primo bis, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, introdotta dall'art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, nell'escludere la operatività della regola dettata dal precedente comma primo - secondo la quale, salva la facoltà dell'interessato di optare per il trattamento più favorevole, le prestazioni pensionistiche erogate dal Ministero dell'Interno in favore degli invalidi civili non sono compatibili con quelle di natura previdenziale erogate dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori dipendenti avente carattere obbligatorio - nei confronti di quanti, alla data del I gennaio 1992, abbiano già conseguito il trattamento assistenziale, non implica la persistente attribuzione di detto trattamento in favore di questi ultimi, anche in caso di sopravvenuto difetto dei requisiti reddituali previsti dalla normativa previgente. Ed infatti, il limite di reddito del quale, a norma del comma terzo dell'art. 12 della citata legge n. 412 del 1991, non si tiene conto ai fini della permanenza del diritto, limitatamente ai titolari delle prestazioni assistenziali già in godimento al primo gennaio 1992, è solo quello risultante dalla nuova disciplina, ossia quello risultante dalla parificazione, quanto ai requisiti reddituali, di tali prestazioni alla pensione sociale. È, pertanto, legittimo, pur a seguito della entrata in vigore della legge n. 412 del 1991, il provvedimento di revoca del trattamento assistenziale nei confronti di chi, fruendone già anteriormente alla data del primo gennaio 1992, abbia superato i limiti reddituali previsti dalla precedente disciplina.
Nel rito del lavoro il deposito del ricorso in appello assume rilevanza - agli effetti della tempestività dell'impugnazione - per il suo obiettivo avverarsi, certificato dal cancelliere sull'originale e con questo consacrato agli atti del fascicolo d'ufficio, mentre non rileva l'omessa indicazione, sulla copia notificata alla controparte, della data dell'avvenuto deposito, non essendo un tale onere imposto da alcuna norma.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 41170 del 22https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. VI, 22/12/2021, (ud. 06/10/2021, dep. 22/12/2021), n.41170 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GRECO Antonio – Presidente – Dott. MOCCI Mauro – Consigliere – Dott. CATALDI Michele – Consigliere – Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere – Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18811/2020 R.G., proposto da: “ROGI S.r.l.”, in liquidazione, con sede in (OMISSIS), in persona del liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Guido Gaeta, con studio in Napoli, elettivamente domiciliata presso la “E.P. S.p.A.”, con sede …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/03/2002, n. 4131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4131 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO TREZZA - Presidente -
Dott. RAFFAELE FOGLIA - Consigliere -
Dott. CAMILLO FILADORO - Consigliere -
Dott. STEFANI MARIA EVANGELISTA - rel. Consigliere -
Dott. GIANCARLO D'AGOSTINO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
DI NI, elettivamente domiciliato in Roma V.LE GIULIO CESARE 71, presso lo studio dell'avvocato NANNA VITO, rappresentato e difeso dall'avvocato RAIMONDO NICOLA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MINISTER0 DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1233/98 del Tribunale di POTENZA, depositata il 03/12/98 R.G.N. 902/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/10/01 dal Consigliere Dott. Stefano Maria EVANGELISTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
NT DI, titolare, con decorrenza dal marzo 1995, di una pensione di invalidità civile, conveniva il Ministero dell'interno davanti al Pretore di Matera, chiedendone la condanna al ripristino della prestazione, che assumeva illegittimamente revocata per un presunto superamento dei limiti di reddito rilevanti per l'anno 1993, laddove di tale circostanza non doveva tenersi conto, in quanto, sebbene essa fosse attribuibile alla percezione di una pensione di vecchiaia, non poteva trovare applicazione la disposizione dell'art. 3, primo comma, della legge n. 407 del 1990, in tema di incompatibilità fra prestazioni previdenziali e prestazioni assistenziali, per effetto della norma transitoria di cui al comma 1^ bis della medesima norma.
Il Pretore accoglieva la domanda, ma la relativa decisione era riformata dal Tribunale di Potenza, con sentenza depositata in cancelleria il 3 dicembre 1998, che accoglieva interamente l'appello del Ministero.
Il Tribunale osservava, per quanto rileva in questa sede, che il ricorso in appello era stato tempestivamente depositato, come risultava dall'attestazione di cancelleria in calce all'indice del fascicolo di parte appellante;
che effettivamente il reddito dell'interessato era superiore al limite che condizionava l'erogabilità della prestazione in contestazione, secondo la normativa previgente alla legge n. 412 del 1991, la quale, nel dettare regole innovative in materia, riguardava soltanto coloro che alla data del 1^ gennaio 1992 non fossero già titolari di una pensione assistenziale.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre la parte privata, sulla base di due motivi, cui resiste il Ministero dell'Interno con controricorso.
Motivi della decisione
Il primo motivo di ricorso, denunciando nullità del procedimento di appello, in relazione all'art. 360, n. 4, cod. proc. civ., censura la sentenza impugnata nella parte in cui, pur in difetto di annotazione della data di deposito, ad opera del cancelliere, sulla copia notificata del ricorso in appello, ha ritenuto sufficiente dimostrazione della tempestività del gravame la data indicata dallo stesso cancelliere in occasione del deposito del fascicolo di parte appellante e della sottoscrizione dell'indice del relativo contenuto.
Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 3, primo comma, della legge 29 dicembre 1990, come novellato dall'art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e, in particolare, censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso che, pur trattandosi, nella specie, della fruizione di una provvidenza assistenziale risalente al marzo 1985, la salvaguardia dei diritti quesiti, introdotta con tale novellazione, implicasse, in ogni caso, la conservazione del trattamento già in godimento alla data del 1^ gennaio 1992.
Le esposte censure sono prive di fondamento.
Quanto a quelle di cui al primo motivo, è sufficiente osservare come nessuna norma prescriva che la data del deposito del ricorso in appello, nel rito del lavoro, debba essere certificata dal cancelliere esclusivamente con relazione compilata sull'originale dell'atto.
Trova applicazione, invece, anche nel detto rito speciale, la disposizione dell'art. 74 disp. att. cod. proc. civ., che affida al cancelliere il compito di sottoscrivere l'indice degli atti e dei documenti contenuti nel fascicolo di parte, che gli viene consegnato per il deposito;
ed, in conseguenza di siffatta applicabilità, opera il principio ripetutamente sancito dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui codesta sottoscrizione fa presumere il regolare deposito di tutti i documenti, indicati nell'indice stesso, al momento della costituzione della parte (v., ex plurimis, Cass., sez. un., 15 dicembre 1986, n. 7503; Cass. 17 febbraio 1982, n. 1008). Allorché, dunque, il deposito del ricorso in appello risulti attestato con le descritte modalità e la data dell'adempimento sia anteriore a quella di scadenza del termine per la proposizione del gravame, non è dato dubitare della tempestività di questo, senza che rilevi la mancata annotazione della data del deposito stesso sulla copia dell'atto notificata all'appellante, dovendosi, anche al riguardo, escludere l'esistenza di qualsiasi prescrizione in tal senso, come pure è già stato stabilito dalla Corte (sentt. 29 settembre 1998, n. 9731 e 1^ marzo 1985, n. 1756). Nel caso in esame il giudice del merito ha accertato la tempestività del deposito del ricorso in appello sulla base dell'indice del fascicolo depositato dall'appellante il 20 giugno del 1997, giusta attestazione del cancelliere, e, pertanto, l'affermazione di tempestività del gravame (a fronte della notificazione della sentenza impugnata, che con incensurato accertamento è stata riferita alla data del 22 maggio 1997) è del tutto conforme agli esposti principi.
Inconferente è, invece, il richiamo del ricorrente alla sentenza delle Sezioni unite 9 agosto 1996, n. 7331, relativa ad ipotesi (di discordanza dei dati fra originale dell'atto e copia notificata) estranea al caso di specie, nel quale non di siffatta discordanza si tratta, bensì, come riferito dianzi, del difetto di compilazione della certificazione di deposito direttamente sull'atto. Per quanto concerne il secondo motivo di ricorso, la Corte osserva come non abbia alcun fondamento l'assunto in cui - nella sostanza ed al di là di una non perspicua esposizione - le ivi esposte censure si compendiano, e cioè che la disposizione dell'art. 3, coma 1 - bis della legge 29 dicembre 1990, n. 407 (come introdotto dall'art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 412), nell'escludere l'operatività della regola dettata dal precedente primo comma (secondo la quale, salva la facoltà dell'interessato di optare per il trattamento più favorevole, le prestazioni pensionistiche erogate dal Ministero dell'interno agli invalidi civili non sono compatibili con quelle di natura previdenziale erogate dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori dipendenti avente carattere obbligatorio) nei confronti di quanti, come il ricorrente, alla data del 1^ gennaio 1992, abbiano già conseguito il trattamento assistenziale, implicherebbe necessariamente la conseguenza della persistente attribuzione di quest'ultimo, anche quando non sussistano i requisiti reddituali che, secondo la disciplina propria della prestazione di cui trattasi, ne condiziona l'erogabilità.
L'erroneità di una tale interpretazione è resa palese dai commi 3 e 4 dello stesso art. 12 della citata legge n. 412 del 1991. Essi, rispettivamente, stabiliscono che "con effetto dal 1^ gennaio 1992, ai fini dell'accertamento della condizione reddituale per la concessione delle pensioni assistenziali agli invalidi civili, con esclusione dei ciechi, dei sordomuti e degli invalidi totali, da parte del Ministero dell'interno, si applica il limite di reddito individuale stabilito per la concessione della pensione sociale da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale"; e che "per i titolari delle prestazioni di cui al comma 3, già in godimento al 1^ gennaio 1992, ed in possesso di redditi superiori ai limiti stabiliti nel medesimo comma, non opera, finché permane tale condizione, il relativo meccanismo di perequazione automatica delle prestazioni". Queste disposizioni dimostrano che: a) l'esistenza del requisito reddituale del quale, ai fini della permanenza del diritto, non si tiene, limitatamente ai titolari delle prestazioni assistenziali già in godimento al 1^ gennaio 1992. è soltanto quello risultante dalla nuova disciplina di cui al comma precedente, ossia quello risultante dalla parificazione, in parte qua, di tali prestazioni alla pensione sociale;
b) non esiste alcuna abrogazione retroattiva della disciplina del requisito reddituale relativa al periodo anteriore al 1^ gennaio 1992, con la conseguenza che, per i titolari suddetti, ove si tratti di stabilire la sussistenza del requisito stesso, ai fini della conservazione della prestazione, occorre avere riguardo ai limiti di reddito previsti da tale disciplina;
c) la nuova disciplina, se è irrilevante ai fini della conservazione del diritto, non lo è per quanto riguarda il quantum, essendo transitoriamente stabilito, per questa categoria di assistiti, che essi, ove titolari di redditi superiori a quelli stabiliti con il criterio indicato sub a), soggiacciono al blocco del meccanismo perequativo della prestazione, per tutta la durata della condizione causativa.
Orbene, il giudice del merito ha accertato in fatto che l'odierno ricorrente era risultato titolare, per l'anno 1992, di un reddito di importo superiore (non già a quello innovativamente stabilito dalla legge n. 412 del 1991, bensì) a quello risultante dalle previgenti disposizioni di legge, onde, alla stregua delle medesime disposizioni, ha correttamente ritenuto la legittimità del provvedimento di revoca del trattamento assistenziale, senza alcuna violazione ne' della disciplina transitoria in tema di incompatibilità fra trattamenti assistenziali e trattamenti previdenziali, ne' della disciplina transitoria in terna di nuovo limite reddituale per la fruizione dei secondi.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Non v'è luogo a condanna del ricorrente al rimborso di spese processuali, facendo difetto le condizioni di cui all'art. 152 dis. att. cod. proc. civ., applicabile anche nelle controversie in materia di assistenza obbligatoria, per effetto della sentenza della Corte costituzionale 26 luglio 1979, n. 85.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 1 ottobre 2001.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2002