Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/03/2002, n. 4131
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Sentenza 22 marzo 2002

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La disposizione dell'art. 3, comma primo bis, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, introdotta dall'art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, nell'escludere la operatività della regola dettata dal precedente comma primo - secondo la quale, salva la facoltà dell'interessato di optare per il trattamento più favorevole, le prestazioni pensionistiche erogate dal Ministero dell'Interno in favore degli invalidi civili non sono compatibili con quelle di natura previdenziale erogate dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori dipendenti avente carattere obbligatorio - nei confronti di quanti, alla data del I gennaio 1992, abbiano già conseguito il trattamento assistenziale, non implica la persistente attribuzione di detto trattamento in favore di questi ultimi, anche in caso di sopravvenuto difetto dei requisiti reddituali previsti dalla normativa previgente. Ed infatti, il limite di reddito del quale, a norma del comma terzo dell'art. 12 della citata legge n. 412 del 1991, non si tiene conto ai fini della permanenza del diritto, limitatamente ai titolari delle prestazioni assistenziali già in godimento al primo gennaio 1992, è solo quello risultante dalla nuova disciplina, ossia quello risultante dalla parificazione, quanto ai requisiti reddituali, di tali prestazioni alla pensione sociale. È, pertanto, legittimo, pur a seguito della entrata in vigore della legge n. 412 del 1991, il provvedimento di revoca del trattamento assistenziale nei confronti di chi, fruendone già anteriormente alla data del primo gennaio 1992, abbia superato i limiti reddituali previsti dalla precedente disciplina.

Nel rito del lavoro il deposito del ricorso in appello assume rilevanza - agli effetti della tempestività dell'impugnazione - per il suo obiettivo avverarsi, certificato dal cancelliere sull'originale e con questo consacrato agli atti del fascicolo d'ufficio, mentre non rileva l'omessa indicazione, sulla copia notificata alla controparte, della data dell'avvenuto deposito, non essendo un tale onere imposto da alcuna norma.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/03/2002, n. 4131
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4131
Data del deposito : 22 marzo 2002

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