CASS
Sentenza 12 luglio 2023
Sentenza 12 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/07/2023, n. 30163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30163 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IO AL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 29/03/2022 della CORTE APPELLO di GENOVA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
ttc plep il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LIDIA GIORGIO I 41'4- che ha concluso chiedendo e Penale Sent. Sez. 4 Num. 30163 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 15/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Genova, in accoglimento dell'appello del Procuratore della Repubblica, ha riformato la sentenza resa in esito a giudizio abbreviato dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Savona, dichiarando ON SS colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall'orario notturno. 2. Il Giudice di primo grado, osservato che l'imputato aveva eccepito la nullità dell'alcoltest e l'inutilizzabilità del suo risultato, in quanto mancava la prova della revisione periodica della regolare calibratura dell'apparecchio utilizzato, aveva affermato che gli scontrinielgli atti non riportavano alcuna indicazione circa l'omologazione e la taratura di tale apparecchio, deducendone la sussistenza del dubbio sull'attendibilità del risultato dell'alcoltest, non essendo stata fornita la prova del corretto funzionamento dello strumento utilizzato. 3. Avverso la sentenza di appello propone ricorso il difensore dell'imputato che solleva i seguenti motivi: 3.1. Violazione degli artt. 186, comma 2, lett. c) e 2-sexies, d.lgs. 285/92; 379, commi 6, 7 e 8 d.P.R. 495/2002; 192 e 533 cod. proc. pen. e 27 Cost., comma 2, nonché relativo vizio di motivazione, in ordine al riparto dell'onere della prova relativa all'omologazione dell'etilometro e alla sua sottoposizione alle verifiche periodiche, tenuto conto della pronuncia della Corte costituzionale n. 113/2015. Nel caso in esame, la pubblica accusa ha sostenuto la regolarità dell'accertamento, producendo nel giudizio penale unicamente gli scontrini dell'alcoltest ma non le indicazioni relative alla prima omologazione e alle revisioni periodiche dell'apparecchio. Su questa base l'imputato era stato assolto in primo grado. Nella sentenza di appello impugnata con il presente ricorso emerge l'adesione all'orientamento giurisprudenziale tradizionale, rappresentato, da ultimo, dalla sentenza n. 33978/2021, la quale, ponendosi in contrasto con i principi espressi dalla predetta sentenza della Corte costituzionale, nonché in contrasto con la giurisprudenza della Corte di Cassazione civile, ha statuito l'onere di allegazione a carico dell'imputato. 3.2. Violazione degli artt. 438, 192 e 533 cod. proc. pen. e 27 Cost., comma 2, nonché relativo vizio di motivazione, laddove la sentenza impugnata ha osservato che, avendo l'imputato adito il giudizio abbreviato, senza sollevare alcuna eccezione sul punto ha implicitamente acconsentito all'acquisizione e all'utilizzabilità anche degli scontrini dell'alcol test in base ai quali è stato misurato il tasso alcolemico. La Corte territoriale sbaglia non considerando come rilevanti le eccezioni sollevate all'udienza del 16/02/2021, reiterate in sede di appello ed aventi ad oggetto la mancata omologazione e revisione degli apparecchi di misurazione, e nel fondare una preclusione automatica di contestazione rispetto alle risultanze degli scontrini dell'alcoltest. La scelta del rito abbreviato non può significare la supina accettazione delle risultanze della documentazione in atti senza diritto di contestazione. 2 3.3. Violazione degli artt. 163, 164 cod. pen. e 597 cod. proc. pen., nonché relativo vizio di motivazione per avere la sentenza omesso di pronunciarsi sulla richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena che nello, nello specifico, era stata formulata in secondo grado con le conclusioni scritte del 22/03/2022, depositate via pec in data 22 23/03/2022 per il caso in cui la sentenza di primo grado di assoluzione fosse riformata in appello. La Corte di appello avrebbe, peraltro, potuto concedere d'ufficio, ai sensi dell'art. 597, comma 5 cod. proc. pen., il beneficio richiesto. 4. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 5. In data 08/03/23, sono pervenute conclusioni scritte con repliche alla requisitoria del Procuratore generale a firma del difensore dell'imputato, avv. Gianluca Gandalini. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Quanto al primo motivo di ricorso. In tema di funzionamento dell'etilometro, l'omologazione e le verifiche periodiche dello stesso sono espressamente previste dall'art. 379, commi 6, 7 e 8, Reg. esec. C.d.S., approvato con d.P.R. 16 novembre 1992, n. 495. Anche nel caso del giudizio penale per guida in stato d'ebbrezza ex art. 186, comma 2, cod. strada, nell'ambito del quale assuma rilievo la misurazione del livello di alcool nel sangue mediante etilometro, all'attribuzione dell'onere della prova in capo all'accusa circa l'omologazione e l'esecuzione delle verifiche periodiche sull'apparecchio utilizzato per l'alcoltest, deve fare riscontro un onere di allegazione da parte del soggetto accusato, avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dell'apparecchio (Sez. 4, n. 3201 del 12/12/2019, dep. 2020, Santini, Rv. 278032 - 01). Il fatto che siano prescritte, dall'art. 379 Reg. esec. cod. strada, l'omologazione e la periodica verifica dell'etilometro non significa, dunque, che, a sostegno dell'imputazione, l'accusa debba immediatamente corredare i risultati della rilevazione etilometrica con i dati relativi all'esecuzione di tali operazioni: tali dati (in quanto riferiti ad attività necessariamente prodromiche al momento della misurazione del tasso alcolemico sull'imputato) non hanno di per sé rilievo probatorio ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza dell'imputato (Sez. 4, n. 33978 del 17/03/2021, Garbin SS Rv. 281828 - 01). È del tutto fisiologico, pertanto, che la verifica processuale del rispetto delle prescrizioni dell'art. 379 Reg. Esec. cod. strada sia sollecitata dall'imputato, che ha all'uopo un onere di allegazione volto a contestare la validità dell'accertamento eseguito nei suoi confronti, che non può risolversi - come nel caso che ci occupa - nella mera richiesta di essere portato a conoscenza dei dati relativi all'omologazione ed alla revisione periodica dello strumento, ma deve concretizzarsi nell'allegazione di un qualche dato che possa far ritenere che tale omologazione 3 faig.,t) e/o revisione possa-es-Sere avvenuta (Sez. 4, n. 3939 del 12/01/2021, Sciarra, non massimata;
Sez. 4, n. 35951 del 25/11/2020, Bucciarelli, non massimata). Ciò posto sul quadro normativo e giurisprudenziale in materia, la dedotta mancata indicazione degli estremi del documento attestante l'avvenuta revisione dell'apparecchio non appare sufficiente al fine di ritenere soddisfatto l'onere di allegazione incombente sulla parte. Di questi principi ha fatto corretta applicazione la sentenza impugnata laddove, richiamata giurisprudenza di questa Corte (Sez. 4, n. 33978 del 17/03/2021, cit.; Sez. 4, n. 7285 del 09/12/2020, dep. 2021, Demma Pietro Giuseppe, Rv. 280937 - 01), ha correttamente affermato che, nel procedimento per guida in stato di ebbrezza, l'onere a carico del pubblico ministero di fornire la prova dell'omologazione dell'etilometro e della sua sottoposizione alle verifiche periodiche è configurabile nel solo caso in cui l'imputato abbia assolto all'onere di allegazione avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dell'apparecchio e che non può risolversi nella richiesta di essere portata a conoscenza dei dati relativi all'omologazione delle revisioni, non avendo tali dati di per sé rilievo probatorio ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza. Con riguardo al caso di specie, ha osservato che l'imputato non ha assolto al citato l'onere di allegazione, avendo egli chiesto che si procedesse nelle forme del giudizio abbreviato, senza sollevare alcuna eccezione sul punto, così implicitamente acconsentendo all'acquisizione e all'utilizzabilità, tra l'altro, degli scontrini dell'alcoltest, sulla cui base è stato misurato il tasso alcolennico. Il Collegio osserva inoltre che, poiché l'esame strumentale non costituisce una prova legale, l'accertamento della concentrazione alcolica può avvenire in base ad elementi sintomatici per tutte le ipotesi di reato previste dall'art. 186 cod. strada e, qualora vengano oltrepassate le soglie superiori, la decisione deve essere sorretta da congrua motivazione (Sez. 4, n. 22604 del 04/04/2017, Mendoza Roque, Rv. 269979 - 01; Sez. 4 n. 30231 del 04/06/2013, Rv. 255870 - 01: caso in cui la Corte ha ritenuto legittimo l'accertamento dello stato di ebbrezza sulla scorta di un'unica misurazione alcolimetrica, corroborata da elementi sintomatici desumibili dagli atti). Nel caso in disamina, gli ulteriori elementi indiziari esposti nella sentenza, occhi lucidi, alito fortemente vinoso, costituiscono sufficienti elementi di riscontro alle misurazioni effettuate. Il primo motivo è, dunque, inammissibile. Parimenti inammissibile si appalesa il secondo motivo di ricorso, atteso che una volta introdotto il rito abbreviato e, quindi, delimitato con certezza e con il concorso della volontà delle parti il quadro probatorio per la decisione, non è più consentita la formulazione di eccezioni concernenti la validità degli atti e l'utilizzabilità degli elementi probatori contenuti nel fascicolo del pubblico ministero. La sentenza impugnata è, pertanto, immune dalle censure sollevate sul punto. Quanto al terzo motivo, avente ad oggetto l'omessa esplicita motivazione in merito alla concessione della sospensione condizionale della pena, occorre ricordare che non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura 4 Il Consigliere estensore Il P esidente argomentativa della sentenza (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Lakrafy Mohamed, Rv. 284096 - 01). Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha valorizzato argomenti afferenti ad altro profilo (trattamento sanzionatorio), quali le due precedenti condanne per il medesimo titolo di reato riportate dall'imputato e la pericolosità della sua condotta, dovendosi precisare che l'anzidetta valorizzazione da parte del giudice dei precedenti penali dell'imputato ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio non implica il riconoscimento della recidiva contestata in assenza di aumento della pena a tale titolo (cfr. Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino Francesco, Rv. 275319 - 01). 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 marzo 2023
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
ttc plep il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LIDIA GIORGIO I 41'4- che ha concluso chiedendo e Penale Sent. Sez. 4 Num. 30163 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 15/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Genova, in accoglimento dell'appello del Procuratore della Repubblica, ha riformato la sentenza resa in esito a giudizio abbreviato dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Savona, dichiarando ON SS colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall'orario notturno. 2. Il Giudice di primo grado, osservato che l'imputato aveva eccepito la nullità dell'alcoltest e l'inutilizzabilità del suo risultato, in quanto mancava la prova della revisione periodica della regolare calibratura dell'apparecchio utilizzato, aveva affermato che gli scontrinielgli atti non riportavano alcuna indicazione circa l'omologazione e la taratura di tale apparecchio, deducendone la sussistenza del dubbio sull'attendibilità del risultato dell'alcoltest, non essendo stata fornita la prova del corretto funzionamento dello strumento utilizzato. 3. Avverso la sentenza di appello propone ricorso il difensore dell'imputato che solleva i seguenti motivi: 3.1. Violazione degli artt. 186, comma 2, lett. c) e 2-sexies, d.lgs. 285/92; 379, commi 6, 7 e 8 d.P.R. 495/2002; 192 e 533 cod. proc. pen. e 27 Cost., comma 2, nonché relativo vizio di motivazione, in ordine al riparto dell'onere della prova relativa all'omologazione dell'etilometro e alla sua sottoposizione alle verifiche periodiche, tenuto conto della pronuncia della Corte costituzionale n. 113/2015. Nel caso in esame, la pubblica accusa ha sostenuto la regolarità dell'accertamento, producendo nel giudizio penale unicamente gli scontrini dell'alcoltest ma non le indicazioni relative alla prima omologazione e alle revisioni periodiche dell'apparecchio. Su questa base l'imputato era stato assolto in primo grado. Nella sentenza di appello impugnata con il presente ricorso emerge l'adesione all'orientamento giurisprudenziale tradizionale, rappresentato, da ultimo, dalla sentenza n. 33978/2021, la quale, ponendosi in contrasto con i principi espressi dalla predetta sentenza della Corte costituzionale, nonché in contrasto con la giurisprudenza della Corte di Cassazione civile, ha statuito l'onere di allegazione a carico dell'imputato. 3.2. Violazione degli artt. 438, 192 e 533 cod. proc. pen. e 27 Cost., comma 2, nonché relativo vizio di motivazione, laddove la sentenza impugnata ha osservato che, avendo l'imputato adito il giudizio abbreviato, senza sollevare alcuna eccezione sul punto ha implicitamente acconsentito all'acquisizione e all'utilizzabilità anche degli scontrini dell'alcol test in base ai quali è stato misurato il tasso alcolemico. La Corte territoriale sbaglia non considerando come rilevanti le eccezioni sollevate all'udienza del 16/02/2021, reiterate in sede di appello ed aventi ad oggetto la mancata omologazione e revisione degli apparecchi di misurazione, e nel fondare una preclusione automatica di contestazione rispetto alle risultanze degli scontrini dell'alcoltest. La scelta del rito abbreviato non può significare la supina accettazione delle risultanze della documentazione in atti senza diritto di contestazione. 2 3.3. Violazione degli artt. 163, 164 cod. pen. e 597 cod. proc. pen., nonché relativo vizio di motivazione per avere la sentenza omesso di pronunciarsi sulla richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena che nello, nello specifico, era stata formulata in secondo grado con le conclusioni scritte del 22/03/2022, depositate via pec in data 22 23/03/2022 per il caso in cui la sentenza di primo grado di assoluzione fosse riformata in appello. La Corte di appello avrebbe, peraltro, potuto concedere d'ufficio, ai sensi dell'art. 597, comma 5 cod. proc. pen., il beneficio richiesto. 4. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 5. In data 08/03/23, sono pervenute conclusioni scritte con repliche alla requisitoria del Procuratore generale a firma del difensore dell'imputato, avv. Gianluca Gandalini. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Quanto al primo motivo di ricorso. In tema di funzionamento dell'etilometro, l'omologazione e le verifiche periodiche dello stesso sono espressamente previste dall'art. 379, commi 6, 7 e 8, Reg. esec. C.d.S., approvato con d.P.R. 16 novembre 1992, n. 495. Anche nel caso del giudizio penale per guida in stato d'ebbrezza ex art. 186, comma 2, cod. strada, nell'ambito del quale assuma rilievo la misurazione del livello di alcool nel sangue mediante etilometro, all'attribuzione dell'onere della prova in capo all'accusa circa l'omologazione e l'esecuzione delle verifiche periodiche sull'apparecchio utilizzato per l'alcoltest, deve fare riscontro un onere di allegazione da parte del soggetto accusato, avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dell'apparecchio (Sez. 4, n. 3201 del 12/12/2019, dep. 2020, Santini, Rv. 278032 - 01). Il fatto che siano prescritte, dall'art. 379 Reg. esec. cod. strada, l'omologazione e la periodica verifica dell'etilometro non significa, dunque, che, a sostegno dell'imputazione, l'accusa debba immediatamente corredare i risultati della rilevazione etilometrica con i dati relativi all'esecuzione di tali operazioni: tali dati (in quanto riferiti ad attività necessariamente prodromiche al momento della misurazione del tasso alcolemico sull'imputato) non hanno di per sé rilievo probatorio ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza dell'imputato (Sez. 4, n. 33978 del 17/03/2021, Garbin SS Rv. 281828 - 01). È del tutto fisiologico, pertanto, che la verifica processuale del rispetto delle prescrizioni dell'art. 379 Reg. Esec. cod. strada sia sollecitata dall'imputato, che ha all'uopo un onere di allegazione volto a contestare la validità dell'accertamento eseguito nei suoi confronti, che non può risolversi - come nel caso che ci occupa - nella mera richiesta di essere portato a conoscenza dei dati relativi all'omologazione ed alla revisione periodica dello strumento, ma deve concretizzarsi nell'allegazione di un qualche dato che possa far ritenere che tale omologazione 3 faig.,t) e/o revisione possa-es-Sere avvenuta (Sez. 4, n. 3939 del 12/01/2021, Sciarra, non massimata;
Sez. 4, n. 35951 del 25/11/2020, Bucciarelli, non massimata). Ciò posto sul quadro normativo e giurisprudenziale in materia, la dedotta mancata indicazione degli estremi del documento attestante l'avvenuta revisione dell'apparecchio non appare sufficiente al fine di ritenere soddisfatto l'onere di allegazione incombente sulla parte. Di questi principi ha fatto corretta applicazione la sentenza impugnata laddove, richiamata giurisprudenza di questa Corte (Sez. 4, n. 33978 del 17/03/2021, cit.; Sez. 4, n. 7285 del 09/12/2020, dep. 2021, Demma Pietro Giuseppe, Rv. 280937 - 01), ha correttamente affermato che, nel procedimento per guida in stato di ebbrezza, l'onere a carico del pubblico ministero di fornire la prova dell'omologazione dell'etilometro e della sua sottoposizione alle verifiche periodiche è configurabile nel solo caso in cui l'imputato abbia assolto all'onere di allegazione avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dell'apparecchio e che non può risolversi nella richiesta di essere portata a conoscenza dei dati relativi all'omologazione delle revisioni, non avendo tali dati di per sé rilievo probatorio ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza. Con riguardo al caso di specie, ha osservato che l'imputato non ha assolto al citato l'onere di allegazione, avendo egli chiesto che si procedesse nelle forme del giudizio abbreviato, senza sollevare alcuna eccezione sul punto, così implicitamente acconsentendo all'acquisizione e all'utilizzabilità, tra l'altro, degli scontrini dell'alcoltest, sulla cui base è stato misurato il tasso alcolennico. Il Collegio osserva inoltre che, poiché l'esame strumentale non costituisce una prova legale, l'accertamento della concentrazione alcolica può avvenire in base ad elementi sintomatici per tutte le ipotesi di reato previste dall'art. 186 cod. strada e, qualora vengano oltrepassate le soglie superiori, la decisione deve essere sorretta da congrua motivazione (Sez. 4, n. 22604 del 04/04/2017, Mendoza Roque, Rv. 269979 - 01; Sez. 4 n. 30231 del 04/06/2013, Rv. 255870 - 01: caso in cui la Corte ha ritenuto legittimo l'accertamento dello stato di ebbrezza sulla scorta di un'unica misurazione alcolimetrica, corroborata da elementi sintomatici desumibili dagli atti). Nel caso in disamina, gli ulteriori elementi indiziari esposti nella sentenza, occhi lucidi, alito fortemente vinoso, costituiscono sufficienti elementi di riscontro alle misurazioni effettuate. Il primo motivo è, dunque, inammissibile. Parimenti inammissibile si appalesa il secondo motivo di ricorso, atteso che una volta introdotto il rito abbreviato e, quindi, delimitato con certezza e con il concorso della volontà delle parti il quadro probatorio per la decisione, non è più consentita la formulazione di eccezioni concernenti la validità degli atti e l'utilizzabilità degli elementi probatori contenuti nel fascicolo del pubblico ministero. La sentenza impugnata è, pertanto, immune dalle censure sollevate sul punto. Quanto al terzo motivo, avente ad oggetto l'omessa esplicita motivazione in merito alla concessione della sospensione condizionale della pena, occorre ricordare che non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura 4 Il Consigliere estensore Il P esidente argomentativa della sentenza (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Lakrafy Mohamed, Rv. 284096 - 01). Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha valorizzato argomenti afferenti ad altro profilo (trattamento sanzionatorio), quali le due precedenti condanne per il medesimo titolo di reato riportate dall'imputato e la pericolosità della sua condotta, dovendosi precisare che l'anzidetta valorizzazione da parte del giudice dei precedenti penali dell'imputato ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio non implica il riconoscimento della recidiva contestata in assenza di aumento della pena a tale titolo (cfr. Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino Francesco, Rv. 275319 - 01). 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 marzo 2023