Sentenza 7 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 07/03/2002, n. 3344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3344 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2002 |
Testo completo
E 6 N 8 O 9 се 67469 I 1 . / Z N 4 A / - A R 6 I B T 2 R S . . I R L . A L G EPUBBLICA ITALIANA P . T E A D R . U B L B E I NOME DEL POPOLO ITALIANO CORT SUPI EM1 3344/ 02 A A D T D R I A 1 T S E I 3 N T 1 R E S Oggetto N E . Agevolationi E I T N S A A E ней зоне SEZIONE TRIBUTARIA M Terremotate Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 872/00 CANTILLO - Presidente Dott. Michele Consigliere Dott. Paolo GIULIANI Dott. Vittorio RAGONESI Consigliere Cron. 7724 Dott. Stefano BENINI Consigliere Rep. Dott. Francesco NI GENOVESE Rel. Consigliere Ud.14/12/01 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE UFF II DD CAMPOBASSO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente 12, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
FI NI;
intimato avverso la sentenza n. 290/98 della Commissione N 2001 tributaria regionale di CAMPOBASSO, depositata il 2641 20/11/98; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 14/12/01 dal Consigliere Dott. Francesco NI GENOVESE;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza. Svolgimento del processo OF NI, residente in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1984, dopo aver beneficiato della sospensione del pagamento delle imposte dirette, previsto dall'art. 13-quinquies del d.l. 26 maggio convertito nella legge 24 luglio 1984, n. 363,1984, nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo detraeva dall'imponibile l'ammontare dell'imposta So- spesa. L'Ufficio, ritenendo che in aggiunta alla sospen- sione non spettasse la detrazione, rideterminava l'ammontare del reddito imponibile con esclusione della stessa e notificava al contribuente cartella di paga- mento per la maggior somma. Il ricorso del contribuente veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale. La Commissione Tributaria Regionale confermava la decisione, con sentenza, contro la quale proponeva ri- 2 corso il Ministero delle Finanze, denunciando la viola- zione e falsa applicazione degli artt.: 28, della legge 13 maggio 1999, n. 133; 3, comma 2-bis, della legge 27 della legge 28 febbraiodicembre 1997, n. 449; 10, 1986, n. 46; 2 del d. P. R. 29 settembre 1973, n. 597. La parte intimata non ha presentato difese. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta in data 29 ottobre 2001, ha osser- vato che, in base alla giurisprudenza della Cassazione, il ricorso appare manifestamente infondato, ai sensi dell'art. 375 del codice di rito civile. Motivi della decisione Il ricorso deve essere rigettato. Secondo il consolidato orientamento di questa Cor- te, l'art. 3, comma 2-bis, del Decreto legge 30 di- cembre 1985, n. 791, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1986, n. 46 - il quale prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette, So- spese in virtù dell'art. 13-quinquies del Decreto legge 26 maggio 1984, n. 159, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici, non concorrono alla forma- zione dell'imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'ILOR - in virtù dell'interpretazione autentica di cui all'art. 28 della legge 13 maggio 1999, n. 133, posto in rela- zione all'art. 11 della legge 18 febbraio 1999, n. 28 deve essere considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella ridetermi- nazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospen- sione, al netto dei versamenti sospesi>> (Cassazione, sentt. nn. 4945 del 2000, 8659 del 2001, 10237 del 2001 e 11248 del 2001). Non venendo addotte nuove e valide ragioni per di- scostarsi da tale indirizzo giurisprudenziale, il ri- corso deve essere rigettato, senza che occorra provve- dere sulle spese del giudizio atteso che la parte vit- toriosa non ha svolto attività di difesa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella sede della Corte di Cas- sazione, il 14 dicembre 2001 L'Estensore E 6 A 5 8 N I Dr. Frances NI GENOVESE 9 . 1 O R ЧапатьсяJew N I / A Z 4 - / A T 6 B Il Presidente R 2 U . T . L B S L I R . I A P R G . Dr. Michele CANTILLO . D T E B R L A A E I T D A R 1 I D 3 E S 1 N T E E . T S A N N J E IL CANCELLIERE C1 A S E Innocenzo Battista DEPOSITATO CELLERIA 2002 Oggi IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista